COMUNICATO
Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna, Amministrazione provinciale di Parma, Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma, Comune di Medesano, Comune di Montechiarugolo, Comune di Salsomaggiore, l'Associazione Federterme e le Aziende termali - Azioni finalizzate all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue e al risparmio idrico nel comparto termale
Il Presidente della Provincia di Parma visti:
- l'articolo 34 del DLgs 267/00;
- l'art. 28, comma 10 del DLgs 152/99 e successive modificazioni ed
intgerazioni;
visto:
- l'esito della Conferenza dei rappresentanti del 2/4/2004, in ordine
alla quale e' stata manifestata la volonta' di aderire alla proposta
di Accordo di programma di cui presente provvedimento;
visti:
- i provvedimenti e le note dei seguenti Enti, Amministrazioni e
Aziende, tutti agli atti della Provincia, con cui e' stato
manifestato il consenso all'Accordo di programma:
- Regione Emilia-Romagna;
- Amministrazione provinciale di Parma;
- Agenzia d'Ambito per i Servizi pubblici di Parma;
- Comune di Medesano;
- Comune di Montechiarugolo;
- Comune di Salsomaggiore Terme;
- Associazione Federterme;
- Azienda termale di Monticelli Terme;
- Azienda termale di Salsomaggiore Terme;
- Azienda termale di Sant'Andrea Bagni;
- Azienda termale di Tabiano Terme;
preso atto:
- che il consenso manifestato dagli Enti sopraelencati sull'Accordo
di programma e' unanime;
ritenuto:
- nella veste di Amministrazione promotrice, di dover procedere alla
ufficiale formalizzazione dell'Accordo di programma,
approva l'Accordo di programma del comparto termale nella
formulazione in allegato quale parte integrale e sostanziale al
presente atto;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vincenzo Bernazzoli
Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna, Amministrazione
provinciale di Parma, Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di
Parma, Comune di Medesano, Comune di Montechiarugolo, Comune di
Salsomaggiore, l'Associazione Federterme e le Aziende termali -
Azioni finalizzate all'adeguamento alla normativa vigente degli
scarichi di acque reflue e al risparmio idrico nel comparto termale
Premessa
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";
visto il DLgs 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
visto il DLgs 11 maggio 1999, n.152 "Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e alla direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive
integrazioni, in particolare l'art 28, comma 10 del DLgs n. 152 e
successive modifiche prevede che le autorita' competenti possano
promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i
soggetti economici interessati, per fissare limiti agli scarichi in
deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme
comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli
obiettivi di qualita';
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno
2003 concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio
1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2002, n. 258 recante
disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
preso atto che prima dell'approvazione del sopraccitato DLgs, la
norma di riferimento era rappresentata dall'art. 26 della L.R. 7/83,
riguardante specificatamente gli scarichi di acque per usi termali,
che stabiliva "che qualora le acque prelevate da un corpo idrico
presentassero parametri con valori superiori ai limiti tabellari,
l'autorita' comunale poteva consentire lo scarico in corpi idrici
superficiali, anche in deroga ai parametri fissati per gli scarichi,
purche' le acque siano scaricate con parametri non superiori a quelli
iniziali ...";
considerato che le acque termali di ciascuna localita' presentano
specifiche caratteristiche fisico-chimiche, cui sono riferibili le
proprieta' terapeutiche, che non fanno rientrare tali acque nei
limiti imposti dalla disciplina degli scarichi di cui all'Allegato 5
del DLgs 152/99 e successive modifiche, sia che scaricano in
fognatura che in acque superficiali;
considerato che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 152/99 e successive
modifiche, le regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il
31/12/2006, l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo
stato buono per i corpi idrici superficiali;considerati gli obiettivi
strategici in materia di risorse idriche delineati dalla Regione
Emilia-Romagna nel Piano di azione ambientale per uno sviluppo
sostenibile", con particolare riguardo alla promozione dell'uso
sostenibile delle risorse idriche fondato sulla protezione a lungo
termine, alla prevenzione dell'inquinamento, alla tutela e al
miglioramento degli ecosistemi acquatici nonche' al coinvolgimento
delle aziende e dei cittadini nella gestione e nell'utilizzo
efficiente delle risorse idriche;
considerato che le azioni necessarie al raggiungimento degli
obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riciclo
delle acque di processo, dei sistemi di gestione ambientale e di
interventi strutturali per territori per la gestione razionale delle
risorse idriche;
considerato che gli scarichi delle acque reflue delle aziende termali
presentano elevati contenuti di cloruri e di altre sostanze in
relazione ai limiti previsti dal DLgs 152/99 e successive modifiche
per lo scarico in acque superficiali e in reti fognarie;
considerata la necessita' di attuare azioni specifiche finalizzate
all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue
del comparto termale, attraverso misure atte a contenere il carico
inquinante generato, in particolare il contenuto di cloruri, e
all'ottimizzazione del ciclo dell'acqua, favorendo il risparmio
idrico;
considerata la necessita' di ottimizzare l'uso e la gestione delle
acque attraverso l'attuazione di specifiche azioni sostenibili, al
fine di migliorare la compatibilita' ambientale dell'attivita'
produttiva del comparto termale.
La Regione Emilia-Romagna, l'Amministrazione provinciale di Parma,
l'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma, il Comune di
Medesano, il Comune di Montechiarugolo, il Comune di Salsomaggiore
Terme, l'Associazione Federterme e le Aziende termali stipulano il
seguente Accordo di programma.
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. Il presente Accordo stipulato anche ai sensi del comma 10
dell'art. 28 del DLgs n. 152 e successive modifiche costituisce
strumento di concertazione finalizzato all'esame della problematica
relativa agli scarichi termali, nonche' all'individuazione delle
possibili condizioni per il loro adeguamento, attraverso misure atte
a contenere il carico generato, in particolare di cloruri e di altre
sostanze, le cui concentrazioni allo scarico superano attualmente i
limiti imposti dalla normativa vigente, e all'ottimizzazione del
ciclo dell'acqua, favorendo il risparmio.
2. Al fine di conseguire tali obiettivi saranno sviluppate le
seguenti azioni di carattere infrastrutturale e gestionale:
a) individuazione delle migliori tecnologie disponibili atte a
garantire l'abbattimento efficace dei carichi prodotti dai parametri
che presentano concentrazioni allo scarico superiori ai limiti
fissati, in particolare i cloruri, e la razionalizzazione dei
consumi, attraverso un'indagine conoscitiva presso centri termali
italiani e esteri;
b) studio del ciclo delle acque nel comparto termale con particolare
riferimento alla caratterizzazione delle singole attivita'
idroesigenti e/o idroinquinanti, alla quantificazione dei prelievi
idrici e degli scarichi di acque reflue, all'individuazione dei
trattamenti di depurazione delle acque reflue e alla
caratterizzazione qualitativa degli scarichi;
c) individuazione degli interventi da realizzare negli stabilimenti
termali e nelle infrastrutture fognarie e depurative pubbliche in
accordo con l'Autorita' d'Ambito;
d) individuazione di interventi immateriali;
e) applicazione del sistema di gestione ambientale da parte delle
Aziende firmatarie dell'Accordo ed ad altre attivita' presenti nel
territorio comunale;
f) individuazione delle possibili forme di finanziamento;
g) monitoraggio dello stato attuativo e dell'efficacia degli
interventi.
Art. 2
Impegni dei soggetti sottoscrittori
dell'Accordo di programma
1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma sono:
- la Regione Emilia-Romagna;
- l'Amministrazione provinciale di Parma;
- l'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma;
- il Comune di Medesano;
- il Comune di Montechiarugolo;
- il Comune di Salsomaggiore;
- Federterme;
- le Aziende Termali di Sant'Andrea Bagni di Medesano, di Monticelli
Terme di Montechiarugolo, di Salsomaggiore e di Tabiano.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo, nello
svolgimento dell'attivita' di propria competenza, si impegna:
- a rendere disponibili i dati quali-quantitativi degli scarichi
delle attivita' termali nei corpi idrici superficiali e, nel caso di
scarichi in pubblica fognatura, prima dello scarico stesso e dopo la
depurazione, almeno sette giorni prima della convocazione della prima
riunione del Comitato di attuazione, di cui all'art. 9, al fine di
fissare i limiti allo scarico in deroga temporanea di cui all'art.
8;
- a rispettare i termini concordati ed indicati nel presente Accordo
di programma;
- a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo di programma
e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al
responsabile dell'attuazione dello stesso;
- ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi le risorse
finanziarie individuate;
- ad individuare, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti e dei
soggetti interessati, ogni ulteriore risorsa finanziaria che si
rendesse necessario reperire.
3. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
- individuare le possibili fonti di finanziamento al fine di attuare
l'Accordo;
- eseguire l'analisi dei sistemi normativi delle altre Regioni, anche
al fine di promuovere le migliori forme di coordinamento;
- effettuare un'analisi del quadro generale del comparto termale
dell'Emilia-Romagna;
- individuare gli interventi di tipo normativo, per favorire
l'attuazione dell'Accordo;
- favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali fognari e
depurativi pubblici.
4. L'Amministrazione provinciale di Parma si impegna a:
- svolgere un'attivita' di coordinamento locale;
- fornire i dati quali-quantitativi disponibili sui prelievi e sugli
scarichi idrici nel comparto termale;
- favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali fognari e
depurativi pubblici;
- ad applicare le deroghe previste dall'art. 8 del presente Accordo
di programma.
5. L'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma si impegna a:
- elaborare la pianificazione di ambito in relazione dei risultati
che saranno conseguiti con il presente Accordo;
6. I Comuni di Medesano, Montechiarugolo e Salsomaggiore si impegnano
a:
- mettere a disposizione dati e informazioni necessarie alla
ricostruzione del quadro conoscitivo relativo al ciclo dell'acqua nel
comparto termale di cui all'art. 1, comma 2;
- favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali fognari e
depurativi pubblici;
- prevedere nelle autorizzazioni di scarico in pubblica fognatura
forme di prescrizioni e/o convenzionamenti per attuare azioni
coerenti con le finalita' del presente Accordo.
7. Federterme e le Aziende termali si impegnano a:
- mettere a disposizione le proprie competenze ed esperienze nel
settore nonche' i dati e le informazioni necessarie alla
ricostruzione del quadro conoscitivo relativo al ciclo dell'acqua nel
comparto termale;
- migliorare la qualita' degli scarichi delle acque reflue derivanti
dall'attivita' termale, in particolare per il contenuto di cloruri e
l'ottimizzazione del ciclo dell'acqua, favorendo il risparmio,
attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, con
costi sostenibili per il comparto termale stesso;
- attivare programmi e procedure con l'obiettivo di perseguire la
certificazione ambientale;
- collaborare con Provincia e Comuni per la
costruzione/implementazione di un sistema di gestione ambientale.
Art. 3
Studio del ciclo delle acque
nel comparto termale
Lo studio del ciclo delle acque del comparto termale ha la finalita'
di acquisire i dati e le informazioni necessarie alla ricostruzione
di un quadro conoscitivo aggiornato sul comparto termale. In
particolare dovranno essere individuate le diverse tipologie di
attivita' e le relative criticita' connesse alla gestione delle
risorse idriche. Per ogni tipologia di attivita' termale, si dovranno
descrivere le modalita' d'impiego dell'acqua, i quantitativi
utilizzati, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue
scaricate e, piu' in generale, i fattori che determinano i consumi
idrici e la qualita' degli scarichi nonche' le criticita' dovute alle
attuali modalita' di utilizzo e gestione delle acque nel comparto
termale.
Art. 4
Individuazione delle migliori
tecnologie disponibili
In funzione dei risultati emersi dallo studio del ciclo delle acque
e, in particolare, dall'analisi delle criticita', si dovranno
individuare le migliori tecnologie disponibili da attuare nel
comparto termale.
Le tecnologie dovranno essere analizzate in termini di fattibilita'
tecnico-economica, efficacia nel contrastare le criticita'
individuate e rapporto costi-benefici. Particolare riguardo sara'
dato ai sistemi di razionalizzazione dei consumi, alle tecnologie per
la depurazione e il recupero idrico, tenendo conto delle previsioni e
dei piani predisposti dalle Agenzie d'Ambito ottimale, gia'
utilizzati in Italia e all'estero. Lo studio dovra' fornire una
scheda di valutazione per ogni tecnologia esaminata contenente i
risultati ottenuti.
Art. 5
Interventi infrastrutturali
e misure gestionali
Individuate le migliori tecnologie, si dovra' definire i possibili
interventi infrastrutturali e misure gestionali da attuare nel
comparto termale.
Per quanto riguarda le misure gestionali, si dovra' individuare le
modalita' di ottimizzazione del ciclo dell'acqua nel comparto termale
ai fini del miglioramento qualitativo delle acque reflue scaricate e
della riduzione dei consumi.
Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, saranno
predisposti scenari d'intervento riguardanti interventi da realizzare
sia negli stabilimenti termali che sulle infrastrutture fognarie e
depurative pubbliche esterne allo stabilimento termale. Per ogni
scenario dovranno essere stimati i benefici ottenibili, i costi di
investimento e i tempi di attuazione.
Art. 6
Certificazione ambientale
Lo studio dovra' svolgere le attivita' di base propedeutiche
all'applicazione di un sistema di gestione ambientale alle attivita'
termali predisponendo l'analisi ambientale iniziale e il sistema di
gestione ambientale.
Art. 7
Interventi di tipo immateriale
Al fine di permettere una piu' corretta applicazione degli interventi
di cui agli artt. 5 e 6 ed inoltre creare degli incentivi alla loro
realizzazione e' opportuno individuare forme di intervento
immateriale.
Saranno, quindi, definiti programmi di assistenza tecnica e servizi
di informazione e divulgazione sia verso l'azienda che verso il
fruitore dei servizi dell'azienda, in relazione alle azioni che
saranno intraprese.
Art. 8
Deroghe temporanee
I suddetti limiti allo scarico, previsti dal DLgs 152/99 e successive
modifiche, sono rivisti in relazione a quanto stabilito dal Comitato
d'attuazione previsto all'art. 9 del presente Accordo. Al fine di
permettere lo sviluppo del presente Accordo fino alla realizzazione
degli interventi, sara' predisposta una deroga temporanea sui limiti
di scarico di alcuni parametri inerenti il comparto termale, in
conformita' a quanto previsto all'art. 28, comma 10 del DLgs 152/99 e
successive modifiche.
Sulla base dei limiti di scarico fissati dal Comitato di attuazione,
di cui all'art. 9, la Provincia, in accordo con la Regione, fissera'
i limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, per il
comparto termale.
Art. 9
Comitato di attuazione
e monitoraggio dell'Accordo
1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo
stato di attuazione del presente Accordo di programma, i soggetti
sottoscrittori concordano sull'opportunita' di istituire un Comitato
di attuazione composto da rappresentanti della Regione
Emilia-Romagna, dell'Amministrazione provinciale di Parma,
dell'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma; dei Comuni di
Medesano, Montechiarugolo e Salsomaggiore, di Federterme e delle
Aziende firmatarie dell'Accordo.
2. Il Comitato, nominato con atto del Direttore generale all'Ambiente
e Difesa del suolo della Regione, su indicazione della Provincia,
dell'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma, dei Comuni,
di Federterme e delle Aziende Termali, svolgera' anche le funzioni di
segreteria per lo svolgimento dell'Accordo di programma.
Il Comitato si riunisce entro quindici giorni dalla sua istituzione.
Sulla base dei risultati delle valutazioni tecniche relative alle
specifiche situazioni per le quali si rende necessaria l'attivazione
delle deroghe temporanee di cui all'art. 8, il Comitato, nel corso
della prima riunione, definisce per uno o piu' parametri i limiti
allo scarico degli stabilimenti termali, da applicarsi da parte della
Provincia in deroga temporanea ai sensi del citato art. 8.
Le deroghe suddette saranno riferite esclusivamente ai parametri
caratteristici delle acque termali come prelevate all'origine.
3. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante della Regione che
provvede alle convocazioni, anche su richiesta dei singoli membri.
4. Il Comitato ha il compito di:
- fornire supporto tecnico all'analisi delle problematiche di natura
tecnica, amministrativa e finanziaria;
- effettuare le attivita' di verifica e controllo dell'attuazione del
presente Accordo sulla base del rapporto periodico redatto dal
responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 9;
- adottare le misure ritenute appropriate per garantire il rispetto
dei tempi e delle modalita' di attuazione del presente Accordo,
individuando azioni correttive idonee al superamento delle
problematiche di natura amministrativa, tecnica e finanziaria;
- svolgere il monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo, in
relazione alla realizzazione degli interventi, sia per quanto attiene
i costi i tempi sia per quanto riguarda gli effetti e l'efficacia
delle azioni realizzate;
- garantire, anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, la
realizzazione delle attivita' previste all'art. 3 (studio del ciclo
delle acque), art. 4 (individuazione delle migliori tecnologie) e
art. 5 (interventi infrastrutturali e misure gestionali);
- definire i programmi e proporre ai competenti organi le specifiche
norme di cui all'art. 8.
5. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo concordano
sull'opportunita' di attivare un sistema di incontri periodici del
Comitato di attuazione con cadenza almeno semestrale.
6. Con la stessa cadenza sara' predisposto un documento sullo stato
di avanzamento delle attivita' previste da trasmettere agli Enti
sottoscrittori.
7. Tutti gli atti sono depositati presso il Presidente del Comitato.
Art. 10
Quadro finanziario
e ripartizione degli oneri
1. I costi per la redazione degli studi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7
saranno di 60.000 Euro e saranno cosi' ripartiti:
- Regione 15.000 Euro;
- Provincia di Parma 30.000 Euro;
- Comune Salsomaggiore 10.000 Euro;
- Aziende Termali di Salsomaggiore e Monticelli 5.000 Euro.
2. Una volta ricevute le somme di competenza degli altri
sottoscrittori di cui al comma 1 del presente articolo,
l'Amministrazione provinciale di Parma provvedera' alla gestione
delle procedure amministrative per la realizzazione degli studi di
cui al citato comma 1. In merito alla valutazione tecnica degli studi
medesimi si esprime il Comitato di Attuazione di cui all'art. 9,
anche ai fini dell'espletamento da parte della stessa Amministrazione
provinciale delle procedure di pagamento dei diversi stati di
avanzamento.
3. I costi relativi agli altri interventi saranno definiti in
funzione degli studi previsti dal presente Accordo e la ripartizione
dei costi verra' stabilita in funzione della disponibilita' delle
risorse finanziarie di cui al punto 4 del presente articolo.
4. Le risorse finanziarie relative agli interventi da realizzarsi a
breve termine, gia' individuati, potranno essere finanziati
attraverso il bando regionale relativo agli eco-incentivi per il
sistema delle imprese e alle possibili economie relative al Piano
triennale di Azione ambientale 2001-2003.
Per gli altri interventi, la cui realizzazione e' prevista a medio
termine e con un fabbisogno definito in base allo sviluppo
dell'Accordo, le risorse finanziarie potranno essere reperite
mediante il nuovo Piano di Azione ambientale 2004-2006 e al bando
Life ambiente in cui potra' essere inserita una parte consistente dei
contenuti dell'Accordo.
Art. 11
Modalita' di programmazione delle azioni
Vengono stabilite le tempistiche con cui dovranno procedere le
attivita' previste nelle azioni:
- Azione a)
Dovra' essere realizzata entro due mesi dalla sottoscrizione del
protocollo;
- Azione b)
Dovra' essere realizzata entro sei mesi dalla sottoscrizione del
protocollo;
- Azione c)
Dovra' essere realizzata entro sette mesi dalla sottoscrizione del
protocollo;
- Azione d)
Dovra' essere realizzata entro sette mesi dalla sottoscrizione del
protocollo;
- Azione e)
Dovra' essere realizzata entro otto mesi dalla sottoscrizione del
protocollo.
Art 12
Estensione dell'Accordo
Il presente Accordo potra' essere, anche successivamente alla sua
sottoscrizione, ampliato con atto del Direttore generale all'Ambiente
e Difesa del suolo della Regione, sentito il Comitato di attuazione,
con l'adesione di altre realta' regionali che possano presentare
analoghe problematiche.