DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2003, n. 2327
Approvazione modalita' di accesso di soggetti pubblici e privati ai finanziamenti finalizzati all'attuazione di iniziative promozionali rivolte a donne con figli minori in situazione di fragilita' psicosociale in attuazione della delibera CR 514/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in
particolare l'art. 22, comma 2, lettera e) il quale contempla misure
di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i benefici
disposti dal regio DL 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla Legge 6
dicembre 1928, n. 2838, e dalla Legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e
loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" la quale prevede che:
- i Comuni promuovano e garantiscano la realizzazione del sistema
locale dei servizi sociali in rete, al fine di dare risposta ai
bisogni sociali della popolazione (art. 5, comma 1);
- i servizi e gli interventi del sistema locale comprendono, tra
l'altro, case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire
consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con
figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica
e di costrizione economica (art. 5, comma 4, lett. f);
- il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a
sostegno dei servizi e degli interventi e' destinato, tra l'altro,
per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla
promozione sociale (art. 47, comma 2, lettera a);
richiamate:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. 6/07/1977, n. 31 e
27/03/1972, n. 4";
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005";
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - Primo provvedimento generale di
variazione";
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 514 del 4 novembre
2003, avente per oggetto "Programma annuale degli interventi e dei
criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3
della L.R. 12 marzo 2003. Stralcio piano regionale degli interventi e
dei servizi sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03", la quale, in
particolare, alla lettera A) del Programma allegato, parte integrante
della stessa, "Sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla
promozione sociale e alle iniziative formative", stabilisce che la
Giunta regionale:
- destina nell'ambito del programma e delle iniziative sopra citate,
complessivi Euro 130.000,00 con imputazione degli oneri sul capitolo
57109 UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio per l'anno finanziario in corso,
per la realizzazione e la qualificazione di iniziative e servizi per
l'accoglienza e l'autonomia delle donne in difficolta' con figli
minori in situazione di fragilita' psicosociale come indicato nel
punto 4 della succitata lettera A;
- approvera' specifici bandi finalizzati all'accesso di soggetti
pubblici e/o privati ai finanziamenti ivi previsti;
- provvedera' successivamente all'individuazione delle iniziative con
la conseguente assegnazione delle risorse ai destinatari individuati
e, qualora ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01,
all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nonche' alla
definizione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti;
Considerato di procedere all'individuazione delle modalita' di
accesso ai finanziamenti da erogare, definiti in Euro 130.000,00 per
la realizzazione di progetti a sostegno di donne con figli minori in
situazione di fragilita' psicosociale e che hanno bisogno di un
affiancamento temporaneo per avviare un percorso di autonomia,
indicate nell'allegato, parte integrante della presente
deliberazione;
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge n.
447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
Dato atto:
del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Sanita' Politiche sociali dott. Franco Rossi ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 nonche' della propria
deliberazione 447/03;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare l'allegato, parte integrante della presente
deliberazione, concernente le modalita' di accesso ai finanziamenti
da parte di soggetti pubblici e privati per progetti finalizzati alla
realizzazione e alla qualificazione di iniziative e servizi per
l'accoglienza e l'autonomia di donne con figli minori in situazione
di fragilita' psicosociale, al fine di rispondere a nuovi bisogni
sociali e ad individuare nuove modalita' organizzative e gestionali,
rientrando nelle finalita' indicate alla lettera A) punto 4. del
Programma approvato con la deliberazione di Consiglio regionale
514/03;
b) di destinare alla suddetta iniziativa, finalizzata agli obiettivi
di cui al punto 2. dell'allegato, della presente deliberazione
risorse per complessivi Euro 130.000,00 cosi' come previsto dalla
delibera di Consiglio regionale sopra richiamata;
c) di dare atto che con successiva propria deliberazione si
provvedera', previa istruttoria condotta dal Servizio Politiche
familiari, Infanzia e Adolescenza:
- all'individuazione dei progetti ammessi a finanziamento;
- alla quantificazione, all'assegnazione ed alla concessione dei
finanziamenti, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa
ammissibile con variazioni connesse ad arrotondamenti e al
contestuale impegno di spesa qualora ricorrano le condizioni previste
dalla L.R. 40/01;
d) di stabilire che il contributo regionale non potra' comunque
eccedere, per ciascun progetto finanziato, l'importo di Euro
10.000,00 fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;
e) di dare atto altresi' che alla liquidazione dei finanziamenti
concessi a favore dei beneficiari, provvedera' ai sensi della L.R.
40/01, nonche' della propria deliberazione 447/03, il dirigente
competente per materia, secondo le modalita' indicate al punto 8)
dell'allegato della presente deliberazione;
f) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Modalita' di accesso ai finanziamenti per le iniziative volte alla
promozione sociale di cui all'art. 47, comma 2, lettera A) della L.R.
2/03 e alla delibera del Consiglio regionale 514/03
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento
I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento sono i
seguenti:
a) i Comuni singoli o associati;
b) le Aziende Unita' sanitarie locali;
c) le Comunita' Montane;
d) le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le Aziende
pubbliche di Servizi alla persona;
e) i soggetti iscritti nei Registri delle Organizzazioni di
volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 e successive
modificazioni, ambito socio-assistenziale;
f) i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali
di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modificazioni;
g) le Associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale,
iscritte agli Albi delle associazioni di cui alla L.R. 7 marzo 1995,
n. 10 e successive modificazioni.
2. Oggetto dei finanziamenti
Costituiscono oggetto di finanziamento i progetti, presentati dai
soggetti di cui al punto precedente, finalizzati al raggiungimento
del seguente obiettivo:
- realizzazione di interventi per l'accoglienza, il sostegno e
l'autonomia di donne con figli minori in situazione di fragilita'
psicosociale senza significative reti di sostegno, che provengono da
situazioni di abbandono, da separazioni altamente conflittuali e che
necessitano di un affiancamento temporaneo per un recupero
psicologico e sociale.
3. Criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere a
finanziamento
L'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento avverra'
sulla base della valutazione dei progetti presentati in rapporto ai
seguenti criteri:
a) pertinenza al raggiungimento degli obiettivi indicati al
precedente punto 2.;
b) presenza di caratteristiche di sostanziale innovazione e
sperimentalita';
c) collaborazione tra piu' istituzioni, enti e soggetti, pubblici e
privati, finalizzata all'individuazione di un unico progetto per
facilitare il percorso di autonomia delle donne con figli minori.
4. Entita' del finanziamento
L'entita' del finanziamento e' determinata, in misura percentuale,
fino alla concorrenza massima del 50% della spesa ammissibile, con
variazioni connesse ad arrotondamenti, il contributo regionale non
potra' eccedere per ciascun progetto finanziato l'importo di Euro
10.000,00 fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
Non saranno considerate ammissibili le spese relative a costruzione o
riattamento di immobili, acquisto arredi e spese imputabili ad altre
leggi regionali nonche' quelle poste a carico del Fondo sanitario ai
sensi delle direttive regionali.
5. Contenuto dell domande
Ogni domanda deve nell'ordine contenere e indicare in modo
sintetico quanto di seguito indicato:
- promotore/i;
- soggetto beneficiario dei contributi
- titolo del progetto;
- coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale
- descrizione del progetto;
- tipologia dei destinatari e delle azioni previste.
6. Procedure
Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere corredate
dei relativi progetti d'intervento con l'indicazione analitica delle
voci di spesa previste. I beneficiari indicati al punto 1 lettere d),
e), f), g), dovranno allegare lo statuto, mentre i beneficiari
indicati al punto 1 lettere e), f), g), anche la dichiarazione di
iscrizione agli Albi ed ai Registri.
Le domande dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio
Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza Viale Aldo Moro, 21 -
40127 Bologna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande inoltrate per posta saranno considerate valide qualora la
data del timbro postale non sia successiva alla predetta data.
7. Concessione dei finanziamenti
La Giunta provvedera' con proprio atto alla concessione dei
finanziamenti determinati in base ad una graduatoria e terra'
altresi' conto dell'ammontare massimo complessivo di risorse
destinate al presente bando pari a Euro 130.000,00.
8. Erogazione dei finanziamenti
La liquidazione dei finanziamenti concessi verra' effettuata dietro
presentazione, da parte dei soggetti assegnatari entro il termine di
12 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di
una relazione a firma del legale rappresentante da cui risultino le
modalita' di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e
qualitativi raggiunti unitamente ad una elencazione analitica delle
spese sostenute che non potranno essere riferite a data antecedente a
quella di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
In caso di inosservanza del termine di presentazione della
sopracitata documentazione i finanziamenti concessi saranno
revocati.
Qualora dalla documentazione risultasse una spesa inferiore a
quella approvata con deliberazione della Giunta regionale di
assegnazione del finanziamento, lo stesso sara' oggetto, in sede di
liquidazione a saldo, di una corrispondente riduzione proporzionale
al fine di ricondurlo alla misura della percentuale di finanziamento
stabilita dalla deliberazione sopracitata.