DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 novembre 2003, n. 514
Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2003 (proposta della Giunta regionale in data 22 settembre 2003, n. 1829)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1829 del
22 settembre 2003, recante in oggetto "Programma annuale degli
interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi
dell'art. 47, comma 3 della L.R. 2/03. Stralcio Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 27, L.R.
2/03";
preso atto:
- delle correzioni materiali apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
11533 in data 8 ottobre 2003;
- ed, inoltre, delle modifiche introdotte da emendamenti presentati
ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;
vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
richiamato in particolare l'art. 20 della citata legge che prevede la
ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali per la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politica sociale;
visto il DM in data 18 aprile 2003 "Riparto del Fondo nazionale per
le Politiche sociali per l'anno 2003" (GU n. 171 del 25/7/2003) con
il quale e' stata operata la ripartizione delle risorse afferenti al
Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2003 prevedendo
inoltre:
- che gli stanziamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 46, comma
1 della Legge 289/02, affluiscono al Fondo senza vincolo di
destinazione;
- che rassegnazione delle risorse indistinte destinate alle singole
Regioni, e' uguale in termini percentuali a quella dell'anno 2002;
- che il totale del finanziamento alle Regioni e' comprensivo della
quota da destinare ai sensi dell'art. 46, comma 2 della Legge 289/02
alle famiglie di nuova costituzione, di cui all'articolo 29 della
Costituzione, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il
sostegno alla natalita';
dato atto che con riferimento al sopracitato decreto e' stata
effettuata l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna delle seguenti
quote del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2003:
- Risorse indistinte Euro 49.389.023,22
- Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa
di abitazione e per il sostegno alla natalita' Euro 11.356.617,97
- Totale Euro 60.745.641,19
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1828/03 di presa
d'atto dell'assegnazione afferente al Fondo nazionale per le
Politiche sociali per l'anno 2003, con la quale risultano apportate
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso le
conseguenti variazioni in aumento allo stato di previsione
dell'entrata e allo stato di previsione della spesa per un ammontare
complessivo pari ad Euro 60.745.641,19;rilevato che la suddetta somma
risulta cosi' suddivisa fra i seguenti capitoli di spesa del bilancio
di previsione per l'esercizio in corso, afferenti alle sottoindicate
unita' previsionali di base:
UPB 1.5.2.2.20101 - Fondo socio-assistenziale - Risorse statali
- Cap. 57103 "Fondo sociale regionale. Spese per interventi diretti
della Regione a norma dell'art. 47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo
2003, n. 2; Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Mezzi statali" - Euro
641.980,78
- Cap. 57105 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle
Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attivita'
di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del
sistema informativo dei servizi sociali nonche' per l'elaborazione
dei Piani di zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n.
2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro
3.444.405,47
- Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai
Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di
zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di
cura, al sostegno economico ed alla mobilita' degli anziani dei
disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003,
n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro
34.592.613,89
- Cap. 57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai
Comuni singoli e alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle
Aziende pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati senza
scopo di lucro per il sostegno alla attivita' di cui all'art. 47,
comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328 -
Mezzi statali" - Euro 3.491.951,27
- Cap. 57111 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte
destinata agli Enti locali per il sostegno delle politiche in favore
della natalita' (art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro 800.000,00
UPB 1.5.2.2.20111 - Interventi a sostegno delle famiglie - Risorse
statali
- Cap. 57237 "Fondo nazionale per le Politiche sociali. Quota parte
destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attivita' dei
centri per le famiglie (artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro 80.000,00
UPB 1.5.2.2.20180 - Interventi a favore di cittadini portatori di
handicap e disabili - Risorse statali
- Cap. 61112 "Contributi per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad
uso privato, utilizzati per la mobilita' di cittadini gravemente
disabili. (art. 9, commi 1, 2 e 3, L.R. 21 agosto 1997, n. 29; Legge
5 febbraio 1992, n. 104; art. 1, lett. c), Legge 21 maggio 1998, n.
162 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro
900.000,00
- Cap. 61114 "Contributi per l'acquisto di strumentazioni
tecnologiche, informatiche, ausili e arredi personalizzati per
favorire la permanenza nel proprio domicilio di cittadini disabili
con gravi limitazioni dell'autonomia. (L.R. 21 agosto 1997, n. 29,
art. 10; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; Legge 21 maggio 1998, n. 162,
art. 1, lett. c) e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" -
Euro 300.000,00
UPB 1.5.2.2.20281 - Iniziative a favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Risorse statali
- Cap. 68317 "Contributi ai Comuni per le attivita' di accoglienza e
di assistenza a favore degli immigrati (art. 5, commi 1, 2, lett. a)
e b), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990, n. 14; art. 45, comma 2, DLgs 25
luglio 1998, n. 286; DPCM 28 settembre 1998 e DPCM 6 agosto 1999 e
Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro 781.540,94
UPB 1.5.2.3.21001 Potenziamento delle strutture socio-assistenziali -
Risorse statali
- Cap. 57201 "Fondo sociale regionale. Contributi per costruzione,
ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a
strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 48, L.R. 12
marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" -
Euro 5.254.989,91
UPB 1.5.2.3.21010 - Fondo nazionale per le Politiche sociali -
Sostegno per l'acquisto prima casa - Risorse statali
- Cap. 57203 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte
destinata agli Enti locali per il sostegno delle famiglie per
l'acquisto della prima casa (art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre
2002, n. 289 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro
4.678.309,00
UPB 1.6.1.2.22101 Servizi educativi per l'infanzia - Risorse statali
- Cap. 58422 "Interventi per la realizzazione dei piani di intervento
territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di
scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia (Legge
28 agosto 1997, n. 285 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi
statali" - Euro 781.540,93
- Cap. 58432 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte
destinata alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la
qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per
l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b) e c), L.R. 10 gennaio 2000, n.
1; Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" - Euro
4.998.309,00
vista la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
richiamato in particolare l'art. 47 della predetta legge, che indica
le destinazioni della quota per spese correnti operative del Fondo
sociale regionale, istituito ai sensi dell'art. 46, e prevede
l'approvazione, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale, di
un programma annuale contenente i criteri generali di ripartizione
delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2) del
medesimo art. 47;
richiamate altresi':
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005";
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di
variazione";
atteso che nell'ambito del Fondo sociale regionale la quota di
risorse regionali per spese di gestione di cui all'art. 47 della L.R.
2/03, per l'esercizio 2003, a seguito anche delle variazioni
apportate con deliberazione della Giunta regionale 1827/03, in
attuazione dell'art. 31, comma 4, lett. b) della L.R. 40/01, e'
articolata nei seguenti capitoli di spesa il cui stanziamento
complessivo ammonta a Euro 10.515.620,41:
UPB 1.5.2.2.20100 Fondo socio-assistenziale
- Capitolo 57100 "Fondo sociale regionale. Spese per interventi
diretti della Regione a norma dell'art. 47, comma 1, lett. a), L.R.
12 marzo 2003, n. 2" - Euro 522.500,00;
- Capitolo 57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle
Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attivita'
di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del
sistema informativo dei servizi sociali nonche' per l'elaborazione
dei Piani di zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n.
2)" - Euro 98.126,81;
- Capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai
Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di
zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di
cura, al sostegno economico ed alla mobilita' degli anziani dei
disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003,
n. 2)" - Euro 8.850.144,87;
- Capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai
Comuni singoli e alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle
Aziende pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati senza
scopo di lucro per il sostegno alla attivita' di cui all'art. 47,
comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2" - Euro 1.044.848,73;
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 497/03
concernente le linee guida per l'attivazione del programma 2003
relativo alle attivita' a favore degli immigrati stranieri previste
dal DLgs 286/98;
atteso inoltre che, risultano presenti in bilancio ulteriori risorse
regionali da destinare al programma, pari a Euro 335.696,98, allocate
al Capitolo 57233 "Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte
destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attivita' dei
centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14
agosto 1989, n. 27", afferente alla UPB 1.5.2.2.20110 - Interventi a
sostegno delle famiglie;
ritenuto di dover provvedere, in attesa degli adempimenti di cui
all'articolo 27 della L.R. 2/03, alla predisposizione del Programma
annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse
per l'anno 2003 con valore di stralcio del Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali, cosi' come indicato nell'allegato
parte integrante del presente atto e di sottoporne i contenuti
all'approvazione del Consiglio regionale, relativamente ai sopra
richiamati Capitoli di spesa 57115, 57120 e, per la quota di Euro
215.848,73 al Capitolo 57150 del Fondo socio-assistenziale regionale
ricompresi nell'UPB 1.5.2.2.20100, e, nell'ambito dell'UPB
1.5.2.2.2011 al Capitolo 57233, nonche' ai Capitoli di spesa 57105,
57107, 57109, 57111 precedentemente indicati, ricompresi nella UPB
1.5.2.2.20101, ai sopracitati Capitoli 57237 per la quota di Euro
(UPB 1.5.2.2.20111), 58432 (UPB 1.6.1.2.22101) e 57203 (UPB
1.5.2.3.21010), derivanti dal Fondo nazionale per le Politiche
sociali - anno 2003, dando atto che:
- per i restanti capitoli di spesa derivanti dal Fondo nazionale si
provvedera' con appositi specifici atti;
- oltre alle risorse allocate ai capitoli di spesa sopra richiamati,
si procede anche alla programmazione di somme riferite al Cap. 58350,
afferente all'UPB 1.5.2.2.20300 per Euro 52.000,00, al Cap. 68275
afferente all'UPB 1.5.2.2.20260 per Euro 80.000,00 e al sopracitato
Capitolo 57237 afferente all'UPB 1.5.2.2.20111 per Euro 103.510,82
derivanti dal Fondo nazionale per l'anno 2002 e non impegnati nello
stesso esercizio;
dato infine atto che la quota del Fondo nazionale per le Politiche
sociali vincolata ai sensi dell'art. 46, comma 2 della Legge 289/02,
pari a 11.356.617,97 sara' destinata:
- quanto a Euro 10.556.618,00 dalla Regione alle iniziative di cui al
punto F) dell'allegato programma;
- quanto Euro 799.999,97 dai Comuni, nell'ambito della quota
indistinta per la realizzazione dei Piani di zona di cui al punto B)
dell'allegato programma, all'obiettivo di priorita' sociale
"valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari, delle
capacita' genitoriali e della natalita'".
Richiamate:
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 e successive modificazioni ed
integrazioni, che detta norme per la realizzazione di politiche di
sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i
figli;
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti"
e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire
le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle
persone disabili" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del Sistema regionale e
locale";
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali";
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare il "Programma annuale degli interventi e dei criteri
di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della
L.R. 2/03. Stralcio Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03 - Anno 2003", allegato parte
integrante del presente atto;
2) di dare atto che al suddetto Programma e' destinata quota parte
delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo nazionale per le
Politiche sociali - Anno 2003, per un importo di Euro 52.085.588,63,
allocate cosi' come indicato al punto 3) che segue, e che la
programmazione delle ulteriori risorse, pari a Euro 8.660.052,56,
derivanti dal suddetto Fondo nazionale, e' rinviata ad appositi
specifici atti;
3) di dare atto, altresi', che la somma complessivamente programmata
per l'anno 2003 ammonta a Euro 62.649.916,84, cosi' come risulta
dall'allegato parte integrante del presente atto, trova allocazione
ai capitoli di seguito citati del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 e
deriva:
- per un totale di Euro 10.328.817,39 da risorse regionali (Capp.
57115-57120-57150 - UPB 1.5.2.2.20100 e 57233 - 1.5.2.2.20110) di cui
Euro 829.000,00 gia' programmate (Cap. 57150) con deliberazione del
Consiglio regionale 497/03;
- per un totale di Euro 52.085.588,63 da risorse del Fondo nazionale
per le Politiche sociali - Anno 2003 (Capp. 57105, 57107, 57109,
57111 - UPB 1.5.2.2.20101, Cap. 58432 - UPB 1.6.1.2.22101, Cap. 57237
- U.P.B. 1.5.2.2.20111 e 57203 - UPB 1.5.2.3.21010);
- per un totale di Euro 235.510,82, di cui Euro 52.000,00 - Cap.
58350 (UPB 1.5.2.2.20300), Euro 80.000,00 - Cap. 68275 (UPB
1.5.2.2.20260) e 103.510,82 - Cap. 57237 (UPB 1.5.2.2.20111),
derivanti da quote del Fondo nazionale per l'anno 2002 non impegnate
nell'esercizio medesimo;
4) di stabilire che il percorso amministrativo procedurale che verra'
attivato per dare attuazione operativa alle finalita' indicate nel
programma risulta dettagliatamente riportato e descritto
nell'allegato al presente provvedimento e che la somma indicata al
punto 3) che precede e' cosi' destinata:
a) quanto a Euro 43.442.758,76 al finanziamento dei Comuni della
regione Emilia-Romagna e delle forme associative di cui all'art. 16
della L.R. 2/03 per l'attuazione dei Piani di zona di cui: - Euro
29.355.758,76, come quota indistinta, in base ai criteri e obiettivi
indicati al punto B) del Programma; - Euro 14.087.000,00 come quote
finalizzate in base ai criteri e obiettivi indicati al punto C) del
Programma;
b) quanto a Euro 3.674.532,28 al finanziamento delle Province, di
cui: - Euro 1.291.142,25 in base ai criteri e obiettivi previsti al
punto D) del Programma quale concorso regionale alle attivita' di
coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema
informativo dei servizi sociali, nonche' per l'elaborazione dei Piani
di zona; - Euro 2.383.390,03 come quote finalizzate in base ai
criteri indicati al punto E) del Programma per l'attuazione dei Piani
provinciali di cui all'art. 27, comma 3 della L.R. 2/03;
c) quanto a Euro 4.536.800,00 al finanziamento: - dei programmi e
delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative
formative, ai sensi del comma 2), lett. a), art. 47 della L.R. 2/03,
di cui al punto A) del citato Programma, per l'ammontare di Euro
3.707.800,00; - delle iniziative gia' programmate con deliberazione
del Consiglio regionale 497/03 per l'ammontare di Euro 829.000,00 con
riferimento al Capitolo 57150 del Bilancio di previsione per
l'esercizio 2003;
d) quanto a Euro 10.995.825,80 al finanziamento delle iniziative a
favore delle famiglie di nuova costituzione per l'acquisto della
prima casa e per il sostegno alla natalita', ai sensi dell'art. 46,
comma 2 della Legge 289/02, delineate al punto F) del presente
Programma;
5) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3 DELLA L.R. 2/03.
STRALCIO PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 27, L.R. 2/03 - ANNO 2003
Premessa
La principale novita' intervenuta dall'approvazione del precedente
Programma regionale di riparto del Fondo ad oggi e' sicuramente
l'approvazione della L.R. n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali". Si e' quindi
definito, anche a livello regionale, il quadro normativo del processo
di riforma avviato con la Legge n. 328 del 2000; restano ora da
definire l'insieme degli atti attuativi della L.R. n. 2 del 2003, ma
le coordinate di sistema sono oramai tracciate.
Il processo di riforma si trova oggi in una fase in cui e' gia' stata
avviata, con il riparto dell'anno 2001, la sperimentazione della
pianificazione a livello di zona, sperimentazione che - per
l'impostazione e le caratteristiche che l'hanno connotata - ha
permesso di assumere e valutare diversi aspetti ed elementi
importanti per la messa a regime del sistema ora delineato dalla
legge regionale di riforma.
La consapevolezza dell'importanza, della complessita' e della
corresponsabilita' istituzionale che l'attuazione della legge
regionale comporta, ha portato alla istituzione della Cabina di Regia
tra Assessorato regionale e Associazioni rappresentative delle
Autonomie locali; la Cabina di Regia per l'attuazione della L.R. n. 2
dei 2003 e' la sede stabile di confronto e concertazione
istituzionale per la definizione delle priorita' e delle linee di
indirizzo su cui sviluppare l'elaborazione dei diversi strumenti
attuativi che la legge regionale prevede.
In questo senso si ricorda il recente "Protocollo d'intesa tra
Regione Emilia-Romagna, Associazioni regionali delle Autonomie
locali, Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, per lo sviluppo
del sistema di welfare regionale" sottoscritto dalle parti il 26
luglio 2003.
Indicazioni generali
Per rendere agevole e maggiormente comprensibile le scelte e le
indicazioni di questo programma di riparto che - giova ricordarlo -
sconta ancora la incompletezza del processo di riforma (ci si
riferisce in particolare al Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali previsto all'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2003,
sul quale si tornera' piu' avanti), si ripercorrono di seguito le
tappe principali e le scadenze della fase di sperimentazione della
pianificazione a livello di zona, dal suo avvio ad oggi.
- Con la delibera del Consiglio regionale n. 246 del 25/9/2001
"Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di
ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo
nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e
Legge 328/00" si e' previsto, come gia' accennato piu' sopra, che i
Comuni predisponessero, con il concorso dei soggetti attivi a livello
locale nella progettazione e realizzazione degli interventi, Piani di
zona di ambito distrettuale;
- con la determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali n. 9923 del 5/10/2001 "Ripartizione Fondo regionale
socio-assistenziale L.R. 2/85 e Fondo nazionale per le Politiche
sociali Legge 328/00 - Anno 2001. Quantificazione, assegnazione,
concessione e liquidazione finanziamenti ai Comuni in attuazione
della delibera del Consiglio regionale 246/01" si e' previsto che la
presentazione dei Piani di zona dovesse avvenire entro il 15 aprile
2002 e che la sottoscrizione dell'accordo di programma che approva il
Piano non avvenisse in data successiva al 24 marzo 2002, termini poi
prorogati rispettivamente al 15 giugno e al 24 maggio con determina
n. 333 del 25/1/2002;
- con la delibera della Giunta regionale n. 329 dell'11/3/2002
"Approvazione Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei
Piani di zona 2002/2003 in attuazione delibera del Consiglio
regionale 246/01" si e' prevista la predisposizione dei Piani di zona
per il biennio 2002/2003, articolati in due Programmi attuativi
annuali, dando quindi indicazione che i Piani di zona da presentare
entro il 15 giugno 2002 comprendessero anche il primo Programma
attuativo (relativo all'anno 2002), mentre il secondo Programma
attuativo (relativo all'anno 2003) si disponeva che venisse
predisposto ed adottato nei termini previsti per l'approvazione dei
bilanci comunali per l'esercizio finanziario 2003;
- con la delibera del Consiglio regionale n. 394 del 30/7/2002
"Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di
ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002 - L.R. 2/85 e
Legge 328/00" si sono confermati, aggiornati ed ulteriormente
precisati gli obiettivi di priorita' sociale gia' indicati nel
Programma 2001 (delibera del Consiglio regionale 246/01), da
prevedere e realizzare nei Programmi attuativi 2003;
- con la determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali n. 9308 del 18/9/2002 "Ripartizione Fondo regionale
socio-assistenziale L.R. 2/85 e Fondo nazionale per le Politiche
sociali, Legge 328/00 - Anno 2002. Quantificazione, assegnazione,
concessione e liquidazione del 70% dei finanziamenti ai Comuni in
attuazione della delibera del Consiglio regionale 394/02" si e'
previsto che la presentazione dei Programmi attuativi 2003
(condizione per l'erogazione del restante 30% dei finanziamenti)
dovesse avvenire entro il 15 marzo 2003 e che la sottoscrizione
dell'integrazione all'Accordo di programma gia' approvato avvenisse
in data non successiva al 28 febbraio 2003, termini poi prorogati con
determinazioni del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
978/03 e 3140/03 al 30 aprile e 15 maggio 2003.
Dal punto di vista metodologico giova infine ricordare anche
l'istituzione del Tavolo tecnico Regione-Province in attuazione della
delibera del Consiglio regionale 246/01, con compiti di sostegno e
monitoraggio al processo di pianificazione locale (determinazioni del
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali n. 12396 del
16/11/2001 e n. 5377 del 7 maggio 2003).
Il percorso fatto finora e' stato teso a dare identita' alle Zone
come ambiti naturali della pianificazione locale che, seppure
coincidenti territorialmente con gli ambiti dei Distretti sanitari,
hanno e devono avere sempre piu' una loro specificita' che le
distingue e caratterizza come "sociali"; si deve tendere infatti,
anche per favorire la realizzazione degli obiettivi in materia di
integrazione socio-sanitaria, a consolidare il ruolo e le
responsabilita' degli Enti locali in un ambito zonale, assieme al
consolidamento del ruolo e delle responsabilita' dei Distretti
sanitari.
In questo contesto si collocano le indicazioni regionali contenute in
questo programma di incentivazione alla promozione di "Uffici di
Piano", come strumenti tecnici di supporto alla attivita' di
pianificazione zonale.
In questo contesto e' parimenti importante che il Comitato dei
Sindaci del Distretto individui il Comune referente per ciascuna
Zona, sia in quanto assegnatario delle risorse destinate ai programmi
finalizzati, sia per il ruolo di impulso e coordinamento che la nuova
legge regionale attribuisce loro.
La ricostruzione del percorso amministrativo fatto finora serve a
dare conto di alcune scelte necessarie a permettere da un lato il
riparto delle risorse (comprese quelle provenienti dal riparto del
Fondo nazionale) del Fondo regionale 2003, dall'altro ad avviare il
processo di pianificazione locale successivo alla sperimentazione con
un orizzonte temporale adeguato e congruente alla situazione
istituzionale.
La mancanza del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali previsto all'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2003 infatti,
rende necessario che l'atto che approva il riparto 2003 assuma le
caratteristiche di anticipazione e stralcio del Piano regionale,
considerando il 2003 anno ponte, in cui si prosegue e conclude la
fase sperimentale.
d'altra parte evidente la necessita' - pur in assenza di un Piano
completo ed articolato - di dare continuita' e consolidare le
attivita' ed iniziative avviate, mettendo in condizione tutti gli
attori istituzionali e non, di prepararsi all'appuntamento del
confronto per la definizione del Piano regionale triennale in tempi
adeguati alla complessita' ed importanza dei contenuti da definire.
C'e' inoltre un altro elemento che conferma l'opportunita' di
considerare il 2003 anno ponte: le scadenze elettorali del 2004; il
confronto ed il dibattito tra Assessorato regionale e Autonomie
locali ha posto in evidenza, infatti, la opportunita' che la
pianificazione triennale dei territori venga fatta dalle nuove
Amministrazioni che usciranno dalle elezioni amministrative della
prossima primavera.
Si e' quindi scelto di richiedere agli Enti locali - anche per il
2004 - la presentazione di un Programma attuativo che assuma come
riferimento le indicazioni e le scelte strategiche gia' definite con
i Piani di zona 2002-2003, attualizzate e rese coerenti con le
indicazioni regionali che seguono le quali, a loro volta, assumono le
scelte strategiche gia' individuate con il Programma di cui alla
delibera di Consiglio regionale 394/02, attualizzate valorizzando
alcune delle scelte innovative che caratterizzano la legge regionale
di riforma, quali ad esempio le risorse destinate alle
sperimentazioni di sportelli sociali (articolo 7) e quelle destinate
ad incentivare unioni ed associazioni di IPAB in previsione della
loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona
(articoli 22 e seguenti).
La proroga della sperimentazione per una ulteriore annualita'
consentira' di allineare i contenuti e l'orizzonte temporale dei
prossimi Piani di zona triennali con le indicazioni e l'orizzonte
temporale del Piano regionale complessivo, che verra' approvato nel
corso del 2004, e che avra' valenza per il triennio 2005-2007.
Restano naturalmente invariati rispetto all'anno precedente i ruoli e
le modalita' di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati alla
definizione dei contenuti; in particolare per quanto riguarda le
Amministrazioni provinciali si conferma il ruolo svolto di
promozione, supporto, informazione e coordinamento, unitamente alla
definizione di specifici programmi provinciali, come previsto
all'articolo 27, comma 3 della L.R. 2/03, che dovranno essere
raccordati ed integrati con i Piani di zona; i termini e le modalita'
di presentazione degli Accordi di programma e dei Programmi attuativi
verranno definiti, come per l'anno precedente, con l'atto di
ripartizione ed assegnazione ai Comuni del fondo 2003.
Valutato infine che gli Accordi di programma che hanno approvato i
Piani di zona sperimentali coprono il biennio 2002-2003, si rende
necessario che si provveda ad approvare e sottoscrivere un nuovo
accordo di programma che proroga la sperimentazione dei Piani di zona
anche per l'anno 2004, approvando contestualmente anche il relativo
Programma attuativo.
Integrazione socio-sanitaria
Il percorso avviato e finora percorso con i Piani di zona
sperimentali ha permesso di raccogliere elementi per la costruzione
di quella base conoscitiva dei servizi e degli interventi presenti in
Emilia-Romagna (in termini qualitativi, di distribuzione territoriale
e di costo), che costituiscono la premessa conoscitiva per affrontare
il tema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS).
Il tema dei LIVEAS va del resto affrontato tenuto conto dei livelli
essenziali di assistenza in materia sanitaria (LEA), in particolare
socio sanitari, per gli evidenti intrecci e relazioni che
intercorrono tra le prestazioni socio-assistenziali e
socio-sanitarie, e quindi acquisendo adeguate informazioni sulla
modalita' di applicazione sul territorio e le eventuali difficolta'
riscontrate.
A questo proposito si ricorda che, con un apposito provvedimento, la
Giunta regionale, con deliberazione 295/02, ha recepito il DPCM 29
novembre 2001 di definizione dei LEA ed ha rinviato ad un successivo
momento l'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in
materia di integrazione socio-sanitaria con le indicazioni
dell'Allegato 1C del DPCM citato, impegnando le AUSL ad applicare le
disposizioni regionali vigenti fino alla definizione della prevista
armonizzazione.
Verifica e valutazione
L'articolo 51, comma 1 della L.R. 2/03 prevede che, a partire dal
primo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge,
la Giunta regionale presenti al Consiglio una relazione annuale in
cui sono contenute informazioni relative a:
a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la
realizzazione del sistema integrato;
b) evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;
c) modalita' di finanziamento della legge, entita', fonti e criteri
delle ripartizioni dei fondi assegnati agli Enti locali ed altri
soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.
La prima relazione prevista ai sensi dell'articolo 51, comma 1 deve
essere presentata nel corso del 2004, e si ritiene che cio'
rappresenti l'occasione per fornire informazioni ed i dati richiesti
non solo sull'annualita' trascorsa ma su tutto il periodo di
sperimentazione triennale dei Piani di zona (2002-2004).
Gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di
rischio sociale da contrastare - Stralcio Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali - articoli 27, comma 2, lettera a) e
47, comma 3 della L.R. 2/03
Come gia' piu' volte ricordato l'esperienza di sperimentazione dei
Piani di zona e' partita con il Programma regionale di riparto del
Fondo 2001, che individuava linee di indirizzo in coerenza con gli
obiettivi strategici del "Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali 2001-2003" come anticipazione dei contenuti del Piano
sociale regionale.
Per le considerazioni e le motivazioni espresse piu' sopra, che
suggeriscono l'opportunita' e necessita' di considerare l'anno 2003
come anno ponte, che portera' alla piena attuazione di quanto
previsto dalla L.R. 2/03, questo Programma annuale conferma gli
obiettivi strategici gia' individuati dalla deliberazione di
Consiglio regionale 394/02, aggiornati ed integrati con alcuni
obiettivi in sintonia con le scelte innovative che la nuova legge
regionale prevede.
Gli obiettivi gia' individuati con il Programma dello scorso anno,
integrati con i nuovi obiettivi che avviano l'attuazione della L.R.
2/03, come detto piu' sopra, costituiscono stralcio del Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto
all'articolo 27, finalizzato all'attuazione di quanto previsto
all'articolo 47, comma 3.
Gli obiettivi regionali di priorita' sociale gia' individuati dalla
delibera di Consiglio regionale 394/02 sono i seguenti:
- valorizzare e sostenere le responsabilita' familiari e le capacita'
genitoriali;
- rafforzare i diritti dei minori assicurandone l'esigibilita' anche
tramite l'attivazione di servizi e iniziative all'interno di una
progettazione di piu' ampie politiche di territorio;
- potenziare gli interventi a contrasto della poverta';
- sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti
(in particolare le persone anziane e le disabilita' gravi);
- prevenire e contrastare i fenomeni di dipendenza da sostanze;
- integrazione sociale della popolazione immigrata.
Va ricordato che per quanto riguarda le politiche di integrazione
sociale della popolazione immigrata e gli interventi per la
promozione dei diritti e delle opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza, la relativa programmazione delle risorse relative
all'anno 2003 e' gia' stata definita con le deliberazioni di
Consiglio regionale 497/03 (immigrazione) e 156/01 (infanzia e
adolescenza). Naturalmente i progetti e gli interventi relativi a
queste programmazioni andranno considerate e ricomprese nel quadro di
pianificazione complessiva dei Piani di zona.
Il complesso delle risorse del Fondo sociale regionale programmate
con il presente atto ammonta a Euro 61.820.916,84 cosi' destinate:
a) Euro 3.707.800,00 per il sostegno dei programmi e delle iniziative
volte alla promozione sociale e alle iniziative formative (articolo
47, comma 2, lett. a) della L.R. 2/03);
b) Euro 29.355.758,76 per la ripartizione ai Comuni quale concorso
regionale all'attuazione dei Piani di zona (quota indistinta -
articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. 2/03);
c) Euro 14.087.000,00 per la ripartizione ai Comuni quale concorso
regionale all'attuazione di specifici Programmi finalizzati inseriti
nei Piani di zona (quota finalizzata - articolo 47, comma 1, lett. b)
della L.R. 2/03);
d) Euro 1.291.142,25 per la ripartizione alle Province quale concorso
regionale alle attivita' di coordinamento e supporto per la
implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi
sociali, nonche' per l'elaborazione dei Piani di zona (quota
indistinta - articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. 2/03);
e) Euro 2.383.390,03 per la ripartizione alle Province quale concorso
regionale all'attuazione di specifici Programmi provinciali (quota
finalizzata - articolo 27, comma 3 e articolo 47, comma 1, lett. c)
della L.R. 2/03);
f) Euro 10.995.825,80 a sostegno della natalita' e alle politiche in
favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per
l'acquisto della prima casa di abitazione (articolo 46, comma 2,
Legge 289/02).
Per ciascuna delle destinazioni di risorse come sopra indicato alle
lettere a)-f), vengono di seguito riportati: il percorso
amministrativo procedurale che verra' attivato per dare attuazione
operativa al programma, gli obiettivi specifici assegnati, i
destinatari o le modalita' per la loro individuazione, i criteri di
riparto e le modalita' di assegnazione nonche' per alcune delle
iniziative sopra indicate anche le modalita' di erogazione.
A) SOSTEGNO DEI PROGRAMMI E DELLE INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE
SOCIALE E ALLE INIZIATIVE FORMATIVE
La Giunta regionale approvera' specifici bandi, per un importo pari a
Euro 2.930.000,00, finalizzati all'accesso di soggetti pubblici e/o
privati ai finanziamenti per il sostegno dei programmi e delle
iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative
di cui al comma 2, lett. a), art. 47 della L.R. 2/03, finalizzando le
risorse ai seguenti obiettivi:
1) Riorganizzazione territoriale delle IPAB attraverso
raggruppamenti, fusioni e sperimentazioni di forme gestionali
innovative, da elaborarsi in accordo ai Comuni della Zona. Risorse:
Euro 500.000,00
2) Sperimentazione degli sportelli sociali di cui all'art. 7 della
L.R. 2/03, quale modalita' di accesso al sistema locale dei servizi
sociali a rete. In particolare si prevede di finanziare
sperimentazioni di sportelli sociali, che vedano il coinvolgimento
degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati del territorio in
grado di garantire la costruzione di reti di informazione e
orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunita' sociali, sui
servizi e gli interventi del sistema locale. Tale iniziativa ha
l'obiettivo di giungere a una migliore definizione delle
caratteristiche essenziali di organizzazione degli sportelli, che
saranno oggetto di apposita direttiva della Giunta regionale ai sensi
del comma 5 dell'art. 7 della citata L.R. 2/03. Risorse: Euro
800.000,00
3) Incentivare l'avvio a livello locale di programmi e di iniziative
di attuazione di politiche integrate per il miglioramento della
qualita' della vita della popolazione anziana anche attraverso la
realizzazione di metodologie, obiettivi ed azioni indicate nel "Piano
regionale delle azioni per la popolazione anziana"; in corso di
approvazione. Risorse: Euro 1.500.000,00
4) Realizzazione e qualificazione di iniziative e servizi per
l'accoglienza e l'autonomia delle donne in difficolta' con figli
minori in situazione di fragilita' psicosociale. Risorse: Euro
130.000,00
Ulteriori risorse, per un totale di Euro 777.800,00 saranno
finalizzate ai seguenti obiettivi:
- sostegno del processo di riforma (iniziative di formazione ed
informazione, sperimentazione di forme innovative di organizzazione e
gestione degli interventi);
- sostegno a sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni
sociali;
- cofinanziamento di programmi di intervento nazionali o di ambito
comunitario;
- attivazione di iniziative di comunicazione sociale, di studio e
ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere socio
assistenziale;
- promozione delle banche del tempo finalizzate allo scambio
solidale, dei prestiti sull'onore, di iniziative per l'armonizzazione
dei tempi delle citta';
- tutela e promozione dei diritti dei minori, attivita' di contrasto
all'abuso;
- promozione e creazione di percorsi ed attivita' finalizzati
all'inserimento lavorativo dei/delle detenuti/e in carcere.
La Giunta regionale provvedera' successivamente, all'individuazione
delle iniziative con la conseguente assegnazione delle risorse ai
destinatari individuati e, qualora ricorrano le condizioni previste
dalla L.R. 40/01, all'assunzione dei relativi impegni di spesa,
nonche' alla definizione delle modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
Le risorse programmate per le finalizzazioni di cui al presente punto
A) ammontano a Euro 3.707.800,00 e trovano allocazione in bilancio ai
seguenti capitoli di spesa:
- quanto a Euro 3.491.951,27 sul Capitolo n. 57109 "Fondo nazionale
per le Politiche sociali. Quota parte destinata ai Comuni singoli e
alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle Aziende pubbliche
di servizi alla persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro
per il sostegno delle attivita' di cui all'art. 47, comma 2), L.R.
2/03 e Legge 328/00 - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101
- quanto a Euro 215.848,73 sul Capitolo n. 57150 "Fondo sociale
regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme
associative, alle AUSL, alle IPAB, alle Aziende pubbliche di servizi
alla persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro per il
sostegno delle attivita' di cui all'art. 47, comma 2), L.R. 2/03 e
Legge 328/00" afferente all'UPB 1.5.2.2.20100.
Alla programmazione per l'anno 2003 concorre un'ulteriore quota pari
a Euro 829.000,00 dello stanziamento previsto al sopracitato Capitolo
57150, gia' destinata al finanziamento del Programma a favore degli
immigrati di cui alla delibera di Consiglio regionale 497/03 "Linee
guida per l'attivazione del Programma 2003 relativo alle attivita' a
favore degli immigrati stranieri previste dal DLgs 25 luglio 1998, n.
286".
Fermo restando le procedure indicate nell'ambito del punto A) per la
quantificazione delle risorse da assegnare ai soggetti destinatari ed
i limiti dell'importo in esso indicati, all'assunzione degli impegni
di spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvedera' in
relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005.
B) RIPARTIZIONE AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI
PIANI DI ZONA - QUOTA INDISTINTA
Le risorse di cui al presente punto B) sono destinate ai Comuni e
finalizzate a garantire, accanto al mantenimento dei servizi
esistenti, gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione degli
stessi sulla base degli obiettivi di benessere sociale indicati nel
presente Piano regionale stralcio.
Dette risorse complessivamente ammontano a Euro 29.355.758,75 e sono
ripartite con le seguenti modalita':
- quanto a Euro 28.355.758,75 tra tutti i Comuni sulla base dei
seguenti criteri:
a) 70% della somma disponibile sulla base della popolazione residente
al 31/12/2002, ultimo dato disponibile, pesata per fasce di eta'
secondo lo schema seguente:
- 0-2 valore 1
- 3-17 valore 1,5
- 18-64 valore 1
- 65-74 valore 2
- >> 75 valore 3
b) 20% della somma disponibile soltanto fra i Comuni appartenenti
alle Comunita' Montane (L.R. n. 22 del 1997 e L.R. n. 11 del 2001) e
gli altri Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in base
alla popolazione residente al 31/12/2002, ultimo dato disponibile,
nel seguente modo:
- Comuni montani valore 2
- Comuni 5> valore 1
c) 10% della somma disponibile in base al numero di utenti dei
servizi dei Comuni rivolti ad anziani, disabili, minori, adulti in
difficolta', immigrati e nomadi, rilevati dal Sistema informativo
delle Politiche sociali regionale al 31/12/2001;
- quanto a Euro 1.000.000,00 tra i soli Comuni appartenenti alle
Comunita' Montane sulla base della popolazione residente al
31/12/2002, ultimo dato disponibile.
In ogni caso la quota spettante a ciascun Comune non potra' subire
diminuzioni superiori al 6% rispetto a quanto assegnato, per le
medesime finalita', nell'anno 2002.
Il Dirigente regionale competente provvedera' con propri atti formali
all'assegnazione e concessione delle risorse, all'assunzione
dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione del 70% del
finanziamento concesso. L'ulteriore quota a saldo sara' erogata a
seguito di presentazione da parte dei Comuni dei Programmi attuativi
2004, con le modalita' e nei termini individuati nell'atto di
concessione dei finanziamenti stessi.
C) RIPARTIZIONE Al COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DI
SPECIFICI PROGRAMMI FINALIZZATI INSERITI NEI PIANI DI ZONA - QUOTE
FINALIZZATE
Le risorse complessive di cui al presente punto C) destinate ai
Comuni ammontano a Euro 14.087.000,00.
Tra gli obiettivi di benessere sociale individuati dalla Regione si
vuole porre attenzione ad alcuni temi, considerati particolarmente
rilevanti, prevedendo specifici programmi finalizzati, anche al fine
di inserirli piu' compiutamente all'interno della programmazione di
zona.
1. Programma finalizzato al sostegno all'attivita' di cura dei
familiari a domicilio e della vita indipendente per anziani e
disabili
Risorse programmate: Euro 6.000.000,00.
Obiettivi: nell'ambito dell'obiettivo di benessere sociale
"Valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari"
richiamato nel presente programma, assumono particolare rilievo le
iniziative volte a sostenere le responsabilita' di cura dei familiari
che assistono anziani non autosufficienti e/o disabili in situazione
di gravita, in attuazione di quanto previsto dalle linee di indirizzo
regionale e dalla lettera d), comma 3 dell'art. 16 della Legge
328/00, da realizzarsi mediante:
a) l'impegno diretto dei Comuni, in collaborazione con le Aziende
USL, nella definizione delle modalita' di concessione e controllo
dell'assegno di cura per anziani previsto dalla L.R. 5/94 e dalla
deliberazione di Giunta regionale 1377/99; le risorse assegnate sono
volte all'ampliamento dei beneficiari di questa misura di intervento,
in modo particolare per quanto attiene: - un maggior utilizzo di
assegni relativi al livello assistenziale piu' elevato (livello A); -
una maggiore garanzia di continuita' degli interventi per i soggetti
che mantengono le condizioni che hanno motivato l'intervento di
sostegno economico;
b) la continuazione ed ampliamento della sperimentazione avviata con
la delibera di Giunta regionale 1122/02 "Direttiva per la promozione
di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di
domiciliarita' e le opportunita' di vita indipendente dei cittadini
in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)".
Destinatari dei contributi: tenuto conto di quanto previsto dalla
lettera a), comma 3 dell'art 8 della Legge 328/00 circa
l'opportunita' di favorire ed incentivare ambiti territoriali per la
gestione dei servizi sociali a rete coincidenti con i distretti
sanitari, considerato che anche l'art. 14 della L.R. 5/94 prevede un
ruolo propulsivo dei Comuni sedi di distretto, anche alla luce
dell'art. 16 e dell'art. 47, comma 1, lett b) ed in particolare
dell'art. 29 della L.R. 2/03, si ritiene opportuno assegnare le
risorse ai Comuni sede di distretto, o altro soggetto pubblico
previsto dall'art. 16 della L.R. 2/03, per programmi finalizzati di
ambito zonale.
Criteri di ripartizione delle risorse: le risorse programmate
vengono ripartite tra i soggetti assegnatari individuati come sopra
indicato per ogni "zona sociale" nel seguente modo:
- 4.750.000,00 Euro per l'area anziani, con variazioni connesse ad
arrotondamenti, in base alla popolazione con eta' eguale o superiore
a 75 anni residente in ogni zona al 31/12/2002;
- 1.250.000,00 Euro per l'area disabili, con variazioni connesse ad
arrotondamenti, in base alla popolazione residente in ogni zona al
31/12/2002.
Fermo restando il limite dell'assegnazione massima definita con atto
del Dirigente competente secondo i criteri sopra richiamati, il
limite del concorso finanziario della Regione e' fissato nel 70% del
totale degli impegni di spesa che le Amministrazioni destinatane
adotteranno per la realizzazione nell'ambito zonale del programma
finalizzato area anziani e disabili.
Atti successivi: il Dirigente regionale competente provvedera' con
propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'impegno di
spesa e alla determinazione delle modalita' di presentazione del
programma finalizzato, articolato per area anziani ed area disabili,
dei termini di esecuzione dello stesso.
La liquidazione dei contributi regionali, avverra' con atto formale
del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del
Programma attuativo 2004 dei Piani di zona, del Programma finalizzato
"Assegni di cura" da presentare alla Regione nei tempi previsti per
il Programma attuativo e previa valutazione di congruita' da parte
della Regione.
Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui
all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di
quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale
individuazione per l'area anziani e/o per l'area disabili di un altro
Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art 16 della L.R. 2/03 in
qualita' di soggetto capofila, fermo restando la rispondenza
dell'ambito territoriale alla "zona sociale".
2. Programma finalizzato "Giovani"
Risorse programmate: Euro 2.000.000,00.
Destinatari: Comuni sede di distretto o un altro soggetto pubblico
di cui all'art. 16 della L.R. 2/03, per programmi di ambito zonale.
Obiettivi: in attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 4,
lett. h) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, il programma e' finalizzato
a sostenere l'avvio (esclusivamente nelle zone prive o carenti di
servizi) e il consolidamento di interventi e servizi rivolti agli
adolescenti, ai giovani ed agli adulti di riferimento, aventi come
obiettivo la promozione del benessere e la costruzione di rapporti
sociali significativi nell'ambito delle Comunita' locali; la
promozione di opportunita' per adolescenti e giovani nei loro
ambienti di vita; la promozione delle competenze e dell'autonomia; il
supporto ai compiti di sviluppo; la prevenzione del disagio e della
dipendenza.
Le risorse del presente programma sono destinate prioritariamente al
consolidamento ad alla qualificazione degli interventi e dei servizi
gia' finanziati con i fondi della Legge 45/99, della Legge 285/97,
della L.R. 21/96 e della L.R. 40/99 e al sostegno delle attivita'
sociali svolte nei servizi socio-sanitari per gli adolescenti e i
giovani (Spazio-giovani dei Consultori ecc), in particolare
mediante:
- supporto alle istituzioni scolastiche nelle relazioni con gli
adolescenti, con particolare attenzione ai passaggi critici, anche
per contrastare la dispersione scolastica;
- consolidamento delle attivita' dei Centri di aggregazione
giovanile;
- sviluppo del lavoro di rete territoriale e degli interventi
educativi di sostegno alle competenze personali;
- promozione e sviluppo, in collaborazione con i servizi sanitari
competenti, di interventi in situazioni individuali e/o territoriali
a rischio o caratterizzate da forte disagio, anche attraverso il
miglioramento delle competenze professionali degli operatori e la
facilitazione delle modalita' di accesso;
- promozione e sviluppo, in collaborazione con i servizi sanitari
competenti, degli interventi con gli adulti significativi, anche con
modalita' innovative che consentano l'aggancio di situazioni
famigliari problematiche;
- consolidamento di relazioni significative con i gruppi informali,
anche attraverso il lavoro di strada.
I programmi finalizzati dovranno coinvolgere la Comunita' locale nel
suo insieme (Istituzioni, Associazioni, Gruppi ecc.), prevedere,
quando necessario, rapporti di collaborazione con Magistratura,
Centro Giustizia minorile e Forze dell'Ordine e promuovere la
partecipazione dei giovani alla progettazione ed alla gestione delle
attivita' a loro destinate.
Criteri di ripartizione: le risorse del presente programma saranno
ripartite sulla base della popolazione 15-34 anni residente nei
Comuni della zona al 31/12/2002.
Atti successivi: l'assegnazione delle risorse a favore dei Comuni
sede di distretto e l'impegno di spesa saranno effettuati con atto
formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra
riportati.
La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare
il 70% della spesa ammissibile, avverra' con atto formale del
Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma
attuativo 2004 dei Piani di zona, di un Programma finalizzato
"Giovani" da presentare alla Regione nei tempi previsti per il
Programma attuativo 2004 e previa valutazione della congruita' dei
Programmi finalizzati da parte della Regione.
Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui
all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di
quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale
individuazione, all'atto della presentazione del programma
finalizzato, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui
all'art. 16 della L.R. 2/03 in qualita' di soggetto capofila del
"Programma finalizzato Giovani", fermo restando la rispondenza
dell'ambito territoriale alla "zona sociale".
3. Programma finalizzato "Dipendenze"
Risorse programmate: Euro 2.000.000,00
Destinatari: Comuni sede di distretto o un altro soggetto pubblico
di cui all'art 16 della L.R. 2/03 per programmi di ambito zonale e
provinciale.
Obiettivi: sostegno a programmi locali, predisposti congiuntamente
da Amministrazioni locali e AUSL, che prevedano il concorso
finanziario da parte di entrambi i soggetti e la collaborazione del
Terzo settore, finalizzati a:
- sviluppare e consolidare interventi e servizi socio-sanitari di
contrasto alla dipendenza da sostanze legali ed illegali associata a
marginalita' sociale, in particolare nelle aree urbane, attraverso il
lavoro di strada e l'offerta di interventi e servizi a bassa soglia
di accesso, anche prevedendo modalita' organizzative innovative e
flessibili che consentano di rispondere tempestivamente e
adeguatamente ai bisogni;
- sviluppare e consolidare percorsi di avviamento/integrazione
lavorativa di soggetti in carico ai Sert;
- sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di promozione
della salute nei luoghi del divertimento, anche con l'utilizzo di
unita' mobili e prevedendo il coinvolgimento dei gestori dei locali e
delle Forze dell'ordine;
- sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di tutela della
salute nell'area costiera, in particolare nel periodo estivo.
I programmi locali sono predisposti con il supporto tecnico dei
Coordinamenti Tecnici territoriali (CTT).
Criteri di ripartizione:
- 50% sulla base della popolazione 15-44 anni residente nei Comuni
della Zona al 31/12/2002, assegnando ai Comuni capoluogo valore 1,5 e
agli altri Comuni valore 1;
- 50% sulla base del numero di utenti in carico ai Sert nel 2002.
Atti successivi: l'assegnazione dei fondi e l'assunzione
dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del
Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.
La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare
il 70% della spesa ammissibile, avverra' con atto formale del
Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma
attuativo 2004 dei Piani di zona, di un Programma finalizzato
"Dipendenze" da presentare alla Regione nei tempi previsti per i
Piani di zona 2004 e previa valutazione della congruita' dei
Programmi finalizzati da parte della Regione.
Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui
all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di
quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale
individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un
altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R.
2/03, in qualita' di soggetto capofila del "Programma finalizzato
Dipendenze".
4. Programma finalizzato al contrasto della poverta' e all'inclusione
sociale
Risorse programmate: Euro 2.500.000,00.
Finalita': questo programma intende favorire e rafforzare le
politiche regionali di lotta alla poverta' e all'esclusione sociale,
attraverso la progettualita' territoriale (provinciale, sovrazonale
e/o zonale) degli interventi e l'attivita' di rete.
Valorizzera' quindi il "capitale sociale" regionale, inteso come
quell'insieme di relazioni e attivita' su base locale che sono
diventati non solo fattori di coesione, ma anche di produttivita' e
benessere sociale.
Obiettivi:
- Fornire ad ogni persona delle opportunita' per la conduzione (o
riappropriazione) di una vita dignitosa ed equa agendo sulle tre
principali aree del disagio sociale: lavoro, casa e integrazione;
- prevenire le situazioni di poverta', rafforzando i legami di
solidarieta' familiare e sociale dell'inclusione;
- promuovere interventi di politica integrata rivolti alla
popolazione nomade e agli individui in situazione di poverta' ed
esclusione, sviluppando dignita' ed autostima;
- affrontare la cosiddetta "poverta' immateriale", tipica dei
contesti urbani, vissuta di silenzio e solitudine;
- approfondire la dimensione territoriale della poverta' e le sue
caratteristiche legate anche a differenze di genere, per
l'individuazione di appropriate politiche locali e per la loro
socializzazione.
Azioni: le azioni, nell'ambito di un sistema integrato di interventi
e servizi sociali, promuoveranno l'attivita' di rete in particolare
attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore.
Riguarderanno:
- la realizzazione, ampliamento o innovazione di servizi di pronta
accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento
e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di
poverta' estrema e delle persone senza fissa dimora;
- la realizzazione di iniziative anche a carattere innovativo che
intendano dare risposta alle esigenze primarie di sopravvivenza delle
persone in situazione di grave marginalita', in particolare
attraverso il reperimento e/o la fornitura di viveri e beni di prima
necessita';
- lo sviluppo di interventi integrati per l'inserimento sociale di
persone in situazione di esclusione e per la popolazione nomade, per
la presa di coscienza delle risorse personali e per la rimozione di
ostacoli anche di tipo economico;
- lo sviluppo di iniziative di avvicinamento ad attivita'
responsabilizzanti, anche attraverso la partecipazione a laboratori
artigianali e ad iniziative socializzanti;
- lo sviluppo di interventi formativi e seminariali, rivolti agli
operatori del settore sociale, per la condivisione delle esperienze
nell'ambito della poverta' e dell'esclusione, anche eventualmente
ricavandone "buone pratiche".
Destinatari delle risorse: Comuni sede di distretto o ad altro
soggetto pubblico di cui all'art. 16, L.R. 2/03.
Criteri di ripartizione delle risorse: la Regione assegnera' le
risorse ai Comuni sede di distretto sulla base del numero dei
residenti nell'ambito della zona al 31/12/2002.
In relazione alla concentrazione nelle grandi citta' delle
problematiche di esclusione, si definiscono correttivi da applicare
alla popolazione residente pari a 3 per il Comune di Bologna e pari a
2 per i Comuni capoluogo di provincia (Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli' e Cesena).
Nell'ambito del ruolo che compete alle Province nella definizione ed
attuazione dei Piani di zona, le medesime svolgeranno ruolo di
coordinamento e monitoraggio dei progetti degli interventi
predisposti su base provinciale, sovrazonale e/o zonale.
Atti successivi: l'assegnazione delle risorse ed il relativo impegno
di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente
competente, sulla base dei criteri sopra riportati.
La liquidazione dei contributi regionali, che non potranno superare
il 70% della spesa ammissibile, avverra' con atto formale del
Dirigente competente a fronte di un "Programma finalizzato al
contrasto della poverta' e all'inclusione sociale", con le
caratteristiche sopra descritte, che dovra' essere:
- approvato nell'ambito del Programma attuativo 2004 dei Piani di
zona e presentato alla Regione nei tempi previsti per lo stesso
Programma attuativo 2004;
- valutato positivamente in merito alla congruita' da parte del
Servizio regionale competente.
Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui
all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di
quanto richiesto dai Comuni sede di distretto in merito all'eventuale
individuazione, all'atto della presentazione del programma
finalizzato, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui
all'art. 16 della L.R. 2/03 in qualita' di soggetto capofila.
5. Programma finalizzato all'autonomia nell'ambiente domestico di
disabili ed anziani
Risorse programmate: Euro 500.000,00.
Obiettivi: nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e del progetto individualizzato che i Comuni sono chiamati a
formulare a favore delle persone non autosufficienti ai sensi
dell'articolo 7 della L.R. 2/03, assumono particolare rilevanza
attivita' di informazione e consulenza nel settore degli adattamenti
dell'ambiente di vita quotidiana della persona in situazione di
handicap. A fronte di una situazione di handicap grave, uno dei
principali bisogni espressi dalla persona con disabilita' in eta'
adulta o anziana e dalla sua famiglia consiste nel dover adattare
l'ambiente domestico alle proprie abilita' e nel dover individuare
soluzioni per la mobilita'. Sulla base di tali considerazioni si
rende necessaria un'azione coordinata per assicurare in ogni ambito
provinciale le funzioni di informazione, consulenza e sostegno per
l'adattamento dell'ambiente domestico attraverso la costituzione di
centri provinciali interistituzionali, che potranno anche articolarsi
con sportelli territoriali e che svolgeranno l'attivita' mediante
equipe multiprofessionali.
Tali attivita' si svilupperanno in continuita' e coordinamento con le
attivita' di informazione, formazione e consulenza di secondo livello
che in ambito regionale sono gia' state avviate dal Centro regionale
di InFormazione sull'accessibilita' di Reggio Emilia e dal Centro
regionale Ausili di Bologna.
Destinatari: per ogni ambito provinciale viene individuato un
soggetto attuatore tra i Comuni o tra altri soggetti pubblici
indicati all'art. 16 della L.R. 2/03, secondo le modalita' definite
in apposita deliberazione di Giunta regionale.Criteri di
ripartizione: le risorse programmate sono ripartite, con variazioni
connesse ad arrotondamenti, tra Comuni o altri soggetti pubblici
indicati all'art. 16 della L.R. 2/03 designati per ogni ambito
provinciale, in base alla popolazione residente al 31/12/2002 nella
provincia di riferimento.
Procedure: con deliberazione della Giunta regionale verranno
determinati:
- le caratteristiche, le attivita' dei centri provinciali di
informazione e consulenza per l'adattamento degli ambienti domestici
e le professionalita' da assicurare nelle equipe multiprofessionali;
- le modalita' per l'individuazione del soggetto responsabile della
realizzazione del progetto per ogni ambito provinciale;
- le procedure per la presentazione dei progetti attuativi locali da
parte dei soggetti individuati per ogni ambito provinciale.
I Comuni o altri soggetti pubblici indicati all'art. 16 della L.R.
2/03 individuati per ogni ambito provinciale approveranno il
programma finalizzato.
Fermo restando il limite dell'assegnazione regionale determinata
secondo le modalita' descritte successivamente, il contributo
regionale non puo' in ogni caso superare il 70% del costo totale del
progetto attuativo locale. Pertanto i soggetti assegnatari debbono
assicurare il finanziamento di almeno il 30% del costo totale del
programma finalizzato.
Il Dirigente regionale competente provvedera' con propri atti formali
all'assegnazione delle risorse, all'assunzione del relativo impegno
di spesa, alla determinazione dei termini di realizzazione e delle
modalita' di rendicontazione dei programmi finalizzati, alla
liquidazione delle somme relative agli stessi, tenendo conto del
limite del 70% del contributo regionale rispetto al costo totale.
6. Programma finalizzato alla promozione dei Centri Documentazione
per l'Integrazione delle persone con disabilita'
Risorse programmate: Euro 200.000,00.
Obiettivi: nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione
culturale, informazione, documentazione e consulenza nell'area della
disabilita' previste all'articolo 11 della L.R. 29/97 recante "Norme
e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e
l'integrazione sociale delle persone disabili", si rende opportuno
promuovere sul territorio regionale il ruolo svolto dai Centri
Documentazione Handicap/Centri Documentazione per l'Integrazione
attraverso il finanziamento di iniziative finalizzate ai seguenti
obiettivi:
a) attivare, in territori che risultino ancora privi di tali servizi,
Centri Documentazione Handicap per l'offerta di attivita' di
informazione, documentazione e consulenza a favore di singoli
cittadini, associazioni ed operatori, sulle principali tematiche
inerenti la qualita' della vita delle persone con disabilita'
(scuola, lavoro, servizi sociali e sanitari, cultura, sport, tempo
libero, mobilita'...), aventi un bacino di utenza di ambito almeno
provinciale;
b) realizzare banche dati sull'offerta dei servizi per le persone con
disabilita' presenti sul territorio regionale, nonche' produrre e
raccogliere documentazione sulle principali tipologie di deficit o
disabilita', al fine di garantire su tali argomenti un'adeguata
attivita' di informazione, documentazione e consulenza, in
continuita' con le iniziative gia' avviate ai sensi della DGR 2591/99
e DGR 2440/00;
c) favorire il coordinamento tra i Centri Documentazione Handicap
operanti sul territorio regionale, nonche' la pubblicazione e lo
scambio di buone pratiche, in continuita' e a completamento delle
attivita' gia' avviate ai sensi della DGR 2591/99 e della DGR
2440/00.
Destinatari dei contributi: in considerazione dell'obiettivo di
promuovere la costituzione di un Centro Documentazione Handicap in
ogni ambito provinciale e tenuto conto dell'articolazione attuale
della rete dei CDH gia' esistenti ed operanti sul territorio
regionale, nonche' degli accordi e delle modalita' di coordinamento
gia' avviate tra i Centri medesimi, si ritiene opportuno assegnare le
risorse di cui trattasi ai Comuni capoluogo di Provincia, prevedendo
per la Provincia di Forli'-Cesena una assegnazione per entrambi i
Comuni capoluogo.
Procedure: i Comuni destinatari delle assegnazioni approvano il
programma finalizzato per il perseguimento degli obiettivi di cui
alle precedenti lettere a) e b). Fermo restando il limite
dell'assegnazione regionale determinata secondo le modalita'
descritte successivamente, il contributo regionale non puo' in ogni
caso superare il 70% del costo totale del programma finalizzato. I
Comuni assegnatari debbono, pertanto, assicurare il finanziamento di
almeno il 30% del costo totale delle attivita' di cui alle precedenti
lettere a) e b). I termini, le modalita' di presentazione e di
rendicontazione dei programmi finalizzati saranno definiti nella
determinazione del Dirigente competente di assegnazione delle
risorse.
Criteri di ripartizione delle risorse: le risorse programmate sono
ripartite tra i Comuni capoluogo di Provincia, con variazioni
connesse ad arrotondamenti, in base alla popolazione residente in
ogni Provincia al 31/12/2002, fatto salvo un maggiore stanziamento di
30.000,00 Euro destinato al Comune di Modena per la realizzazione
degli obiettivi di cui alla precedente lettera c).
Atti successivi: il Dirigente regionale competente provvedera' con
propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'assunzione
dell'impegno di spesa, alla determinazione dei termini, delle
modalita' di presentazione e di rendicontazione dei programmi
finalizzati, nonche' dei termini di esecuzione degli stessi; alla
successiva liquidazione, tenendo conto del limite del 70% del
contributo regionale rispetto al costo totale dei progetti attuativi
locali.
7. Programma finalizzato alla qualificazione delle attivita' connesse
alla concessione delle provvidenze economiche agli Invalidi civili
Risorse programmate: Euro 500.000,00.
Destinatari: Comuni capoluogo di Provincia.
Obiettivi: proseguire l'azione di qualificazione e di
informatizzazione delle attivita' istruttorie, connesse alle pratiche
di concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, con
particolare attenzione alla semplificazione delle procedure e dei
rapporti tra i vari interlocutori coinvolti ( Commissioni Sanitarie
AUSL, INPS, Patronati...) al fine di ridurre i tempi di attesa per i
cittadini.
Criteri di ripartizione: le risorse saranno ripartite sulla base
della popolazione residente per ambito provinciale al 31/12/2002.
Atti successivi: il Dirigente regionale competente provvedera' con
propri atti formali all'assegnazione, alla concessione e
all'assunzione dei relativi impegni di spesa, alla liquidazione delle
risorse del presente programma secondo i criteri sopra individuati.
8. Programma finalizzato "area detenuti"
Risorse programmate: Euro 387.000,00.
Obiettivi: le azioni di seguito indicate realizzano i punti espressi
e previsti dal Protocollo d'Intesa far il Ministero di Grazia e
Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998.
a) Miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti: azioni
rivolte ad incrementare e facilitare l'esecuzione esterna al carcere
o alternativa della pena definitiva: orientamento al lavoro,
inserimento lavorativo, attivita' di miglioramento degli aspetti
relazionali dentro gli istituti penitenziari, attivita' culturali e
sportive, biblioteche e centri di documentazione.
b) Sportello informativo per detenuti: consolidamento delle attivita'
degli sportelli informativi per detenuti/e immigrati/e attualmente
operanti in tutti gli istituti penitenziari della regione
Emilia-Romagna. Il consolidamento delle attivita' degli sportelli
attraverso le attivita' di mediazione interculturale e' necessario
per far fronte alle problematiche relative alla forte presenza di
detenuti/e stranieri pari al 43% della popolazione detenuta (dati
rilevati al 31/12/2002 "Rapporto sulla situazione penitenziaria nella
regione Emilia-Romagna" Bologna marzo 2003). Si intende cosi'
garantire la presenza dei mediatori interculturali per un minimo di 6
ore la settimana distribuite su almeno due giorni.
Destinatari delle risorse: Comuni sedi di carcere.
Criteri di ripartizione: la ripartizione delle risorse verra'
effettuata tenendo conto, in uguale misura, dei seguenti indicatori:
- popolazione detenuta;
- popolazione detenuta immigrata;
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione
penale, rispetto allo specifico territorio.
L'entita' del concorso finanziario della Regione e' determinata nella
misura del 70% della spesa ammessa a contributo.
Il Dirigente competente provvedera' con propri atti all'assegnazione
dei contributi, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla
definizione delle modalita' di erogazione, nonche' di rendicontazione
degli stessi.
La liquidazione dei contributi concessi avverra' a seguito di
presentazione da parte dei beneficiari di progetti finalizzati agli
obiettivi di cui ai punti a) e b) del presente programma.
I progetti di cui sopra dovranno essere presentati sentito il parere
del Comitato locale per l'Area dell'esecuzione penale adulti,
previsto alla lett. C.2 b) del Protocollo d'Intesa fra il Ministero
di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo
1998.
L'ammontare complessivo delle risorse destinate alle finalizzazioni
di cui ai precedenti punti B) e C) e' di Euro 43.442.758,76, previsto
a carico del Capitolo 57120 per Euro 8.850.144,87 ed a carico del
Capitolo 57107 per Euro 34.592.613,89.
Fermo restando le procedure indicate nei punti B) e C) per la
quantificazione delle risorse da assegnare ai soggetti destinatari ed
i limiti di importo in essi indicati, all'assunzione degli impegni di
spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvedera' in
relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul
Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale
2003-2005.
D) RIPARTIZIONE ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITA'
DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI NONCHE' PER L'ELABORAZIONE
DEI PIANI DI ZONA
Le risorse di cui al presente punto D) destinate alle Province
ammontano a Euro 1.291.142,25, da erogarsi in unica soluzione,
vengono ripartite, assegnate, impegnate e liquidate con atto del
Dirigente competente sulla base della popolazione residente al
31/12/2002, ultimo dato disponibile e finalizzate in particolare:
a) al coordinamento e alla partecipazione alla definizione dei Piani
di zona, assicurando il necessario supporto tecnico e informativo;
b) all'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi
sociali in raccordo con il Sistema informativo regionale delle
Politiche sociali;
c) allo sviluppo del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento
in gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed
educativi a norma dell'art. 22, comma 1 bis della L.R. n. 7 del 1994
cosi' come modificata dalla L.R. n. 6 del 1997;
d) alla gestione delle attivita' di competenza delle Province in
materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia
in attuazione della L.R. n. 1 del 2000 e di servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari in attuazione della L.R. n. 34
del 1998;
e) alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito provinciale
(Legge n. 451 del 1997);
f) alla realizzazione di iniziative articolate di osservazione ed
analisi della poverta' assoluta e della poverta' relativa in ambito
provinciale, per la costruzione di un quadro conoscitivo del fenomeno
a livello regionale.
E) RIPARTIZIONE ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE
DI SPECIFICI PROGRAMMI PROVINCIALI - QUOTE FINALIZZATE
Valutata la necessita' di individuare alcuni ambiti di intervento
che, per le caratteristiche presentate, richiedono una programmazione
di livello provinciale, sono inoltre definiti i seguenti specifici
programmi per un importo complessivo di Euro 2.383.390,03.
Tali programmi dovranno essere raccordati e integrati con i Piani di
zona.
1. Programma provinciale per la promozione e lo sviluppo degli Uffici
di Piano
Risorse programmate: Euro 600.000,00.
Obiettivi: nel corso dei primi due anni di costruzione e adozione
dei Piani di zona, in circa la meta' delle "zone sociali", e' stato
attivato l'Ufficio di Piano - suggerito dalle Linee guida regionali
come possibile struttura di supporto al Comitato di Distretto.
L'istituzione dell'Ufficio di Piano appare come funzionale al
rafforzamento dell'identita' della zona e della collaborazione tra
Comuni, in un'ottica di pianificazione partecipata e integrata. Per
questo si ritiene opportuno sostenere lo sviluppo di tali uffici
laddove siano gia' operanti, e promuoverne l'avvio nelle altre zone.
Dall'esame e dalla vantazione dei Piani di zona elaborati in fase
sperimentale e dai Programmi attuativi 2002 e 2003 presentati dalle
zone e' emerso che l'Ufficio di Piano, laddove e' stato attivato, ha
assunto caratteristiche organizzative e funzionali molto diverse da
territorio a territorio. Le funzioni assegnate in alcuni casi hanno
parzialmente coinciso con quelle del tavolo di coordinamento politico
o del tavolo tecnico.
Si rende pertanto necessario, per il prosieguo dell'attivita' di
pianificazione zonale, garantire una certa uniformita' sul territorio
regionale relativamente al quadro delle funzioni minime da attribuire
all'Ufficio di Piano, nel rispetto della piena autonomia delle zone
nella scelta ed elaborazione del modello organizzativo da adottare.
Le funzioni essenziali individuate sono le seguenti:
- gestione operativa, a valenza tecnica e organizzativa, del percorso
per l'elaborazione del Piano di zona: segreteria, supporto
organizzativo ai lavori dei tavoli, coinvolgimento e raccordo tra i
referenti delle varie aree di intervento e dei diversi soggetti (tra
cui anche i rappresentanti del Terzo settore) che partecipano al
processo, redazione del piano;
- attivita' istruttoria per l'attivita' di integrazione delle
attivita' delle differenti aree di intervento e con le altre
politiche di settore;
- coordinamento e supporto nella gestione e attuazione del Piano;
- collaborazione al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione
del Piano e degli impegni assunti dalle parti.
Piu' in generale e' da attribuirsi all'Ufficio una funzione di
raccordo tra gli indirizzi e le priorita' espresse dal Comitato di
Distretto e l'apporto tecnico-progettuale del Tavolo tecnico di
zona.
L'esito di tale attivita' di sostegno allo sviluppo degli Uffici di
Piano sara' utile per la definizione, nel Piano regionale, delle
linee guida sulla futura programmazione di zona.
Destinatari: le risorse specifiche per l'attuazione di
quest'intervento sono destinate alle Province, in relazione al loro
ruolo di coordinamento e promozione dei Piani di zona.
L'intervento e' finalizzato a sviluppare in tutte le zone uno
strumento operativo del Piano di zona con caratteristiche funzionali
analoghe, e con modalita' organizzativo-gestionali differenziate in
relazione alle specificita' territoriali.Nel coordinare e promuovere
tale processo di consolidamento del livello di governo zonale, le
Province ripartiranno i fondi regionali tra gli ambiti di zona sulla
base dei seguenti criteri: popolazione, caratteristiche e dimensioni
del territorio, condizioni di particolari criticita'. E' facolta'
delle Province integrare le risorse del programma regionale con
risorse proprie aggiuntive.
Criteri di riparto: con successivo atto dirigenziale, le risorse
regionali verranno ripartite, assegnate, impegnate e liquidate alle
Province in base alla popolazione residente al 31/12/2002.
2. Programma provinciale per la riqualificazione del personale
ADB/OTA operante nei servizi in Operatore socio-sanitario (OSS)
Nell'ambito di un percorso di lavoro integrato tra i Settori
regionali Politiche sociali, Sanita' e Formazione professionale e'
stata avviata una sperimentazione regionale, successivamente oggetto
di uno specifico Accordo Stato-Regioni, per l'introduzione di una
nuova figura professionale (Operatore socio-sanitario-OSS).
L'obiettivo e' innalzare la qualita' dei servizi e dare unitarieta'
alla risposta assistenziale di base, in contesti di erogazione
diversi: sanitari, sociosanitari, socioassistenziali. In una prima
fase sono stati attivati i percorsi di formazione iniziale rivolti a
disoccupati e ora si intende attivare quelli rivolti al personale in
servizio, sempre tramite un percorso integrato intersettoriale, in
considerazione delle specifiche competenze di settore, della
complessita' del processo - sono coinvolte Amministrazioni
provinciali, Aziende USL, datori di lavoro, organizzazioni sindacali,
singole strutture e servizi - e della numerosita' degli operatori.
Risorse programmate: Euro 1.254.390,03.
Obiettivi: si intende riqualificare gli operatori per l'assistenza
di base attualmente in servizio nei diversi contesti operativi, per
il conseguimento della nuova qualifica di "Operatore socio-sanitario"
tramite specifiche misure compensative differenziate a seconda della
qualifica di base e dell'anzianita'. La riqualificazione viene
sostenuta a livello regionale con risorse finalizzate ad attivare i
Programmi formativi inerenti le misure compensative.
Destinatari: le risorse vengono ripartite tra le Province, in
relazione alle loro specifiche competenze nell'ambito della
formazione professionale; le Amministrazioni provinciali, sulla base
di apposite intese con tutti i soggetti del territorio coinvolti,
attivano Programmi formativi annuali.
Criteri di riparto: le risorse regionali vengono ripartite con atto
deliberativo di Giunta, sulla base del numero degli operatori
potenzialmente coinvolti nel processo di riqualificazione in ciascun
territorio provinciale, numero desunto dai dati del Sistema
informativo politiche sociali, aggiornati al 31/12/2001. Con tale
atto, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01, si
provvedera' all'assunzione del relativo impegno di spesa.
3. Programma provinciale per la promozione di politiche di
accoglienza e tutela dei minori
3.1 Adozione nazionale e internazionale (Legge 31 dicembre 1998, n.
476; Legge 28 marzo 2001, n. 149; L.R. 12 marzo 2003, n. 2)
Risorse programmate: le risorse programmate per l'anno 2003 sono
complessivamente Euro 207.000,00 e trovano allocazione in Bilancio
come segue:
- quanto a Euro 52.000,00 al Capitolo 58350 "Interventi a sostegno
delle adozioni internazionali (Legge 31 dicembre 1998, n. 476) -
Mezzi statali", afferente alla UPB 1.5. 2.2.20300;
- quanto a Euro 155.000,00 al Capitolo 57105 "Fondo sociale
regionale. Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei
programmi provinciali. Per le attivita' di coordinamento e supporto
per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi
sociali nonche' per l'elaborazione dei Piani di zona (art. 47, comma
1 lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328)
- Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101.Obiettivi: la
deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 12/2/2002
"Approvazione del ôProgetto regionale adozione' e dello schema di
ôProtocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti
titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in
materia di adozione internazionale'", ai punti 1.3 e 2.3 del Progetto
regionale adozione, stabilisce:
- di aggiornare professionalmente gli operatori dei servizi pubblici
e privati che si occupano di adozione;
- di sostenere, orientare e attrezzare i servizi pubblici ed Enti
autorizzati alla formazione e preparazione delle coppie candidate
all'adozione.
Tali obiettivi sono stati riconfermati dalla deliberazione di Giunta
regionale del 28 luglio 2003, n. 1495 "Approvazione linee di
indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in
Emilia-Romagna in attuazione del Protocollo d'intesa di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale 331/02. Modifica della
deliberazione della Giunta regionale n. 3080 del 28/12/2001".
Gli interventi, a livello provinciale, sono finalizzati alla
prosecuzione dei corsi di preparazione per le coppie candidate
all'adozione nazionale e internazionale e alla riduzione dei tempi di
attesa; all'attivita' di coordinamento, promozione, organizzazione e
monitoraggio della formazione degli operatori che si interessano
delle adozioni; al processo di riorganizzazione, costituzione e
qualificazione di e'quipe centralizzate che curano la preparazione
delle coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale.
Destinatari: le Amministrazioni provinciali.
Criteri di ripartizione: il riparto tra le Province avverra' nel
seguente modo:
- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verra' destinata in
uguale misura a tutte le Province;
- la restante quota del 70% verra' suddivisa tra le Province in base
al numero complessivo delle istruttorie concluse in ogni territorio
provinciale al 31/12/2002.
Il Dirigente competente provvedera', con proprio atto
all'assegnazione delle risorse, all'assunzione degli impegni di spesa
e alla liquidazione.
3.2 Affidamenti familiari e in comunita' (Legge 4 maggio 1983, n.
184; L.R. 12 marzo 2003, n. 2; deliberazione del Consiglio regionale
del 28 febbraio 2000, n. 1378)
Risorse programmate: Euro 120.000,00.
Obiettivi: gli obiettivi prioritari sono:
- dare continuita' agli interventi programmati nell'anno 2002, tra
cui lo sviluppo e la promozione, in ambito provinciale, di
coordinamenti affido, di iniziative locali finalizzate alla
diffusione di questo istituto, della formazione degli operatori delle
e'quipe territoriali affido, dei gruppi di mutuo aiuto per le
famiglie affidatarie;
- promuovere iniziative di raccordo fra servizi pubblici, agenzie
formative e associazionismo familiare;
- sperimentare e monitorare progetti innovativi atti a rispondere a
nuovi bisogni sociali, quali l'affidamento di minori stranieri.
Destinatari: le Amministrazioni provinciali.
Criteri di ripartizione: i criteri di ripartizione delle risorse tra
le Amministrazioni provinciali prevedono:
- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verra' destinata in
uguale misura a tutte le Province;
- la restante quota del 70% verra' suddivisa tra le Province in base
alla popolazione minorile residente nel territorio provinciale al
31/12/2002.
Il Dirigente competente provvedera' all'assegnazione delle risorse,
all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione.
3.3 Sostegno alle politiche di tutela dei minori (Legge 3 agosto
1998, n. 269; Legge 15 febbraio 1996, n. 66; Legge 388/00; L.R. 12
marzo 2003, n. 2).
Risorse programmate: le risorse programmate per l'anno 2003
ammontano complessivamente a Euro 202.000,00 e trovano allocazione in
Bilancio come segue:
- quanto a Euro 122.000,00 al Cap. 57105 "Fondo sociale regionale.
Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei programmi
provinciali. Per le attivita' di coordinamento e supporto per
l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi
sociali nonche' per l'elaborazione dei Piani di zona (art. 47, comma
1, lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n.
328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101;
- quanto a Euro 80.000,00 al Cap. 68275 "Interventi per la
realizzazione di specifici programmi e iniziative di prevenzione,
assistenza, recupero sociale e psicoterapeutico dei minori vittime di
maltrattamento psicologico e fisico, abuso sessuale, sfruttamento e
sottrazione (Legge 3 agosto 1998, n. 269) - Mezzi statali" afferente
all'UPB 1.5.2.2.20260.
Obiettivi: sostegno all'implementazione delle attivita' e delle
iniziative dei tavoli provinciali di confronto e di pianificazione,
istituiti per effetto della deliberazione di Giunta regionale 2608/02
"Assegnazione alle Province per interventi finalizzati alla
realizzazione di attivita' di contrasto alle forme di abuso in danno
ai minori".
Destinatari: le Amministrazioni provinciali.
Criteri di ripartizione: la ripartizione delle risorse avverra'
sulla base dei seguenti criteri:
- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verra' destinata in
uguale misura a tutte le Province;
- la restante quota 70% verra' suddivisa tra le Province in base alla
popolazione minorile residente nel territorio provinciale al
31/12/2002.
Il Dirigente competente provvedera' all'assegnazione delle risorse,
all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione.
Le risorse complessive per le finalita' di cui ai punti D) ed E)
ammontano a Euro 3.674.532,28, previsto per Euro 98.126,81 al
Capitolo 57115, per Euro 3.444.405,47 al Capitolo 57105, per Euro
52.000,00 al Capitolo 58350 e per Euro 80.000,00 al Capitolo 68275.
Fermo restando le procedure indicate nei punti D) ed E) per la
quantificazione delle risorse da assegnare ai soggetti destinatari ed
i limiti di importo in essi indicati, all'assunzione degli impegni di
spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvedere in relazione
al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di
previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005.
F) SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE, IN PARTICOLARE PER L'ACQUISTO DELLA
PRIMA CASA DI ABITAZIONE
1. Sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie (L.R. 14
agosto 1989, n. 27; art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
L.R. 12 marzo 2003, n. 2)
Risorse programmate: le risorse complessivamente programmate per
l'anno 2003 ammontano a Euro 519.207,80, e trovano allocazione in
Bilancio come segue:
- quanto a Euro 335.696,98 al Cap. 57233 "Fondo socio assistenziale
regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento
delle attivita' dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e
12 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27", afferente all'UPB 1.5.2.2.20110
- Interventi a sostegno delle famiglie;
- quanto a Euro 183.510,82 al Cap. 57237 "Fondo nazionale per le
Politiche sociali. Quota parte destinata all'istituzione ed al
finanziamento delle attivita' dei Centri per le famiglie (artt. 11 e
12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27; Legge 8 novembre 2000, n. 328) -
Mezzi statali", afferente all'UPB 1.5.2.2.20111 - Interventi a
sostegno delle famiglie - Risorse statali.
Obiettivi: gli obiettivi per l'anno 2003 sono i seguenti:
a) sviluppare e qualificare l'attivita' di servizio dei 14 Centri
gia' funzionati, per consentirne il loro regolare funzionamento;
b) sostenere l'avvio dei 5 nuovi Centri per le famiglie;
c) vincolare l'assegnazione dei contributi per l'avvio e la
qualificazione del servizio alla presenza dei parametri oggettivi,
definiti con delibera del Consiglio regionale 396/02 avente per
oggetto "Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi
regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie
anno 2002 - artt. 11 e 12 della L.R. 27/89", Allegato A), paragrafo 2
"Modello organizzativo".
Destinatari: accedono ai contributi regionali in questo ambito:
- i Comuni, singoli o associati, sede dei 14 Centri per le famiglie
funzionanti: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Ferrara, Ravenna, Forli', Lugo (RA), Carpi (MO), Imola (BO), Faenza
(RA), Cesena, Rimini;
- i Comuni, singoli o associati, sede dei 5 nuovi Centri avviati nel
2002: Forlimpopoli (Fo-Ce), Cavriago (RE), in qualita' di Comune
capofila dell'Associazione intercomunale Val d'Enza, Vignola (MO), in
qualita' di Comune capofila dell'Unione Terre di Castelli,
Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Portomaggiore (FE), in qualita' di
Comune capofila dell'Associazione intercomunale dei Comuni di
Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera.
Procedure: le domande per l'ottenimento dei contributi dovranno
essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle
Politiche sociali, Servizio politiche familiari, infanzia,
adolescenza, Viale Aldo Moro n. 21, 40127 Bologna entro il termine
stabilito con successiva comunicazione del dirigente competente per
materia.
Criteri di ripartizione: per la determinazione dei contributi, da
erogarsi in un'unica soluzione, si procedera' nel modo seguente:
- si definira' una quota di contributo per il numero di ore
settimanali di apertura al pubblico della sede di ogni singolo
Centro; tale quota sara' incrementata, in percentuale da definirsi in
fase istruttoria, e applicando in ordine decrescente di priorita' i
seguenti parametri:
- l'adeguatezza della sede;
- l'operativita' a tempo pieno di un responsabile e di uno staff di
operatori corrispondenti alle aree di attivita' svolte e con i
requisiti professionali definiti nella citata delibera consiliare
326/02, paragrafo 2.2 "Assetto organizzativo e dotazione organica";
- il funzionamento di almeno 2 fra le 3 aree di servizio che devono
essere garantite all'interno dei Centri: area dell'informazione e
vita quotidiana, area del sostegno alle competenze genitoriali, area
dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunita';
- il funzionamento dell'attivita' di mediazione familiare;
- l'apertura e il funzionamento di sedi operative decentrate sul
territorio comunale;
- ai Comuni, singoli o associati, sede dei 5 nuovi Centri per le
famiglie verra' erogata una quota aggiuntiva forfetaria pari a Euro
10.350,00 a riconoscimento complessivo delle spese di avvio.
La Giunta regionale provvedera', previo espletamento della necessaria
istruttoria da parte del Servizio competente per materia, all'esatta
quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi sulla base
dei criteri sopraindicati, alla contestuale assunzione dei relativi
impegni di spesa, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R.
40/01 a carico dei capitoli sopraindicati a valere sul Bilancio di
previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 in
relazione al maturare delle relative obbligazioni giuridiche, nonche'
all'indicazione delle modalita' di liquidazione delle somme
spettanti.
2. Interventi relativi al primo anno in famiglia e iniziative di
conciliazione dei tempi di cura e di lavoro (art. 46, comma 2, Legge
27 dicembre 2002, n. 289; L.R. 12 marzo 2003, n. 2)
Risorse programmate: le risorse complessivamente programmate per
l'anno 2003 ammontano a Euro 800.000,00, e trovano allocazione in
Bilancio al Capitolo 57111 ""Fondo nazionale per le politiche
sociali. Quota parte destinata agli Enti locali per il sostegno delle
politiche in favore della natalita' (art. 46, comma 2, Legge 27
dicembre 2002, n. 289 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi
statali", afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20101 - Fondo
socio-assistenziale - Risorse statali.
Obiettivi: il finanziamento regionale sara' finalizzato ad
incentivare ed estendere le iniziative dei Comuni per sostenere
economicamente la famiglia nel periodo dell'astensione facoltativa
dal lavoro dopo la nascita di un bambino/bambina, ampliando la
possibilita' di scelta delle famiglie rispetto alle modalita' di cura
dei figli nel primo anno di vita e integrando, percio', l'offerta dei
servizi esistenti.
Destinatari: accedono ai contributi regionali in questo ambito i
Comuni che abbiano destinato, nell'anno finanziario 2003, proprie
risorse in favore delle famiglie per interventi di sostegno alla
natalita' e di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di
lavoro.
Procedure: le domande per l'ottenimento dei contributi, integrate
dalla documentazione attestante l'impegno di spesa complessivamente
assunto per gli interventi di sostegno alla natalita', dovranno
essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle
Politiche sociali, Servizio politiche familiari, infanzia,
adolescenza, Viale Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna entro il termine
di 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del presente programma.
Criteri di ripartizione: per la determinazione dei contributi, da
erogarsi in un'unica soluzione, si procedera' secondo i seguenti
parametri:
- la Regione concorrera' percentualmente, nell'ambito delle risorse
complessivamente disponbili, sino ad un tetto massimo pari al 40%
delle risorse destinate dai Comuni, nel corso del 2003, alle
famiglie, nell'ambito del sostegno alla natalita', per specifici
interventi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (es.
Progetto Anno in famiglia);
- la Regione concorrera' percentualmente, nell'ambito delle risorse
complessivamente disponibili, sino ad un tetto massimo pari al 50%
delle risorse destinate dai Comuni, nel corso del 2003, alle
famiglie, nell'ambito del sostegno alla natalita', per specifici
interventi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, che
siano organicamente inseriti in un sistema di accordi locali tra enti
pubblici e organizzazioni sindacali e imprenditoriali (es. progetto
part-time) e che prevedano la realizzazione di specifici servizi
informativi destinati al contatto personalizzato con famiglie e
genitori (es. sportello Informafamiglie realizzato dai Centri per le
famiglie).
Il finanziamento regionale e' esclusivamente finalizzato a parziale
copertura dei contributi erogati alle famiglie pertanto saranno
considerati non ammissibili altre tipologie di spese (es. spese di
personale, promozione, ricerche ad hoc, ecc.).
La Giunta regionale provvedera', con propri atti formali, previo
espletamento della necessaria istruttoria da parte del Servizio
competente per materia, alla definizione dell'ammontare delle risorse
da destinare alle due tipologie di interventi e dei criteri di
ammissibilita' degli stessi, all'esatta quantificazione, assegnazione
e concessione dei contributi sulla base dei criteri sopraindicati e,
ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01, all'assunzione
dei relativi impegni di spesa, a carico del Capitolo sopraindicato a
valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle relative
obbigazioni giuridiche. Alla liquidazione delle somme spettanti si
provvedera' in unica soluzione.
3. Interventi relativi all'acquisto della prima casa in favore delle
famiglie di nuova costituzione (art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre
2002, n. 289)
Risorse programmate: le risorse destinate a tale intervento, per
l'anno 2003, ammontano a Euro 4.678.309,00 e trovano allocazione in
Bilancio al Capitolo 57203 "Fondo nazionale per le politiche sociali.
Quota parte destinata agli enti locali per il sostegno delle famiglie
per l'acquisto della prima casa (art. 46, comma 2, Legge 27 dicembre
2002, n. 289 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali",
afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21010 - Fondo nazionale per le
politiche sociali - Sostegno per l'acquisto prima casa - Risorse
statali.
Obiettivi: in attuazione dell'art. 46, comma 2 della Legge 289/02 e
nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2003 "Riparto del
Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003" quota parte
del fondo nazionale per le politiche sociali e' destinato alla
concessione di un finanziamento attraverso un "buono casa" del valore
di Euro 5.198,12 per le famiglie di nuova costituzione per l'acquisto
della prima casa.
Destinatari: i beneficiari sono coppie i cui componenti devono
possedere i seguenti requisiti:
- aver contratto o contrarre matrimonio dall'1/1/2003 al 31/12/2003;
nel caso la famiglia abbia avuto un figlio nel corso del 2003, il
matrimonio puo' essere stato contratto anche nel corso del 2002;
- avere un'eta' non superiore ai 35 anni (almeno uno dei coniugi);
- essere cittadini italiani e/o di uno Stato che appartiene
all'Unione europea, oppure ad altro Stato purche' i soggetti siano
titolari di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in quanto
titolari di un permesso di soggiorno che consente loro di esercitare
una regolare attivita' di lavoro subordinato non stagionale o di
lavoro autonomo ai sensi del DLgs 286/98 cosi' come modificato dalla
Legge 189/02;
- avere, al momento della richiesta, la residenza nel Comune in cui
e' ubicata la casa, per cui si richiede il contributo, o ottenerla
entro il termine stabilito dal Comune stesso;
- non essere titolari del diritto di proprieta', di usufrutto, di uso
o di abitazione, di un alloggio diverso da quello per cui si chiede
il contributo;
- essere in possesso della promessa di vendita, o compromesso, o
delibera di assegnazione in proprieta', ovvero del rogito per lo
stesso alloggio stipulato/sottoscritto dall'1/1/2003 al 31/12/2003;
- la famiglia di nuova costituzione dovra' avere un valore ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a
Euro 30.000,00 e nessun componente di essa dovra' avere la proprieta'
o l'assegnazione in proprieta' nel territorio italiano, anche con
patto di futura vendita, di un alloggio, diverso da quello per cui si
chiede il contributo.
Requisiti dell'alloggio: la richiesta dovra' riferirsi ad un
alloggio di superficie utile max pari a 95 mq, esclusi gli alloggi
ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, nonche' gli
edifici monofamiliari, bifamiliari.
Criteri di ripartizione: la ripartizione delle risorse ai Comuni ad
alta tensione abitativa, come indicato nella tabella dell'Allegato A
della deliberazione di Giunta regionale 2235/02 comprendente 39
Comuni, avverra' sulla base della popolazione residente al
31/12/2002.
La Giunta regionale con propria deliberazione ripartira' il fondo,
definendo il numero dei "buoni casa" per ogni Comune, procedera'
qualora ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01
all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del capitolo
sopraindicato a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio
2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle
relative obbligazioni giuridiche, determinando le procedure di
erogazione, le priorita', le scadenze, gli obblighi in capo ai
beneficiari. I Comuni potranno integrare con proprie risorse o con
contribuzioni di altri soggetti il numero dei "buoni casa" o
l'ammontare degli stessi e potranno prevedere nei bandi ulteriori
criteri che consentano una migliore attenzione alle particolarita'
dei rispettivi territori.
4. Sostegno alla gestione, qualificazione e sperimentazione di
servizi educativi per l'infanzia (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1; art 46,
comma 2, Legge 27 dicembre 2002, n. 289)
Risorse programmate: le risorse destinate a tale intervento, per
l'anno 2003, ammontano a Euro 4.998.309,00 che trovano allocazione in
Bilancio al Capitolo di Bilancio 58432 "Fondo nazionale per le
politiche sociali, quota parte destinata alle Amministrazioni
provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione
di servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b) e c),
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1; Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi
statali", afferente alla UPB 1.6.1.2.22101 - Servizi educativi per
l'infanzia - Risorse statali.
Destinatari e criteri: la Giunta regionale, in attuazione della L.R.
1/00, provvedera' alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a
favore delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione dei
programmi annuali provinciali, nel rispetto della deliberazione del
Consiglio regionale n. 238 del 26 luglio 2001, recante "Programma
degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi
educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni.
Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003 (proposta della
Giunta regionale in data 10 luglio 2001, n. 1375)" e, ove ricorrano
le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, all'assunzione dei
relativi impegni di spesa, a carico del capitolo sopraindicato a
valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005 in relazione al maturare delle relative
obbligazioni giuridiche. Le Amministrazioni provinciali provvederanno
con propri atti all'individuazione dei destinatari nel rispetto degli
indirizzi triennali e secondo le modalita' previste dall'art. 14
della L.R. 1/00. Il responsabile di Servizio con proprio atto
procedera' alla liquidazione a favore delle Province.