DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2004, n. 945
Determinazione del calendario per l'anno scolastico 2004/2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- l'art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e
grado - del DLgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e
integrazioni;
- l'art. 138, comma 1, lettera d) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- l'art. 44, comma 5 della L.R. 12/03;
rilevata l'esigenza di provvedere all'emanazione del calendario
scolastico per l'anno scolastico 2004-2005, al fine di garantire lo
svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche
autonome, relativa al citato anno scolastico, nei tempi e nei modi
piu' adeguati a darne informazione alle famiglie, nonche' per
consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi
di loro competenza in coerenza con tale programmazione;
vista la proposta dell'Assessore competente per materia in merito
alla quale sono stati acquisiti:
- il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
l'istruzione e la formazione, costituita ai sensi dell'art. 2
dell'Accordo interistituzionale dell'8 maggio 2001, nella seduta del
6 maggio 2004;
- il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale
tripartita, costituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/98, nella
seduta del 6 maggio 2004;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03, del parere favorevole espresso dalla
Direttrice generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa
Cristina Balboni, in merito alla regolarita' amministrativa della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore competente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) nel territorio della regione Emilia-Romagna il calendario per
l'anno scolastico 2004-2005 e' articolato come segue:
a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado il 15 settembre 2004;
b) festivita' di rilevanza nazionale: - tutte le domeniche; - l'1
novembre, festa di tutti i Santi; - l'8 dicembre, Immacolata
Concezione; - il 25 dicembre, S. Natale; - l'1 gennaio, Capodanno; -
il 6 gennaio, Epifania; - il 25 aprile, anniversario della
Liberazione; - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; - il 28
marzo luned dell'Angelo; - la festa del Santo Patrono;
c) sospensione delle lezioni: - il 2 novembre 2004, giornata di
commemorazione dei defunti; - vacanze natalizie: 24, 27, 28, 29, 30,
31 dicembre 2004 e 3, 4 e 5 gennaio 2005; - vacanze pasquali: 24, 25,
26 e 29 marzo 2005;
2) nell'anno scolastico 2004-2005 sono da svolgere complessivamente
206 giorni di lezione;
3) nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado
le lezioni hanno termine l'8 giugno 2005;
4) le attivita' educative nella scuola dell'infanzia e le attivita'
didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola
primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado hanno termine
il 30 giugno 2005;
5) presso le scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 4 giugno
e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attivita' educative,
possono funzionare - sulla base delle effettive esigenze delle
famiglie e nell'ambito delle attivita' individuate dal piano
dell'offerta formativa - le sole sezioni ritenute necessarie in
relazione al numero dei bambini frequentanti;
6) possono terminare in data successiva al 30 giugno 2005 le
attivita' svolte:
a) nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria di II grado;
b) nelle classi degli istituti professionali che svolgono attivita'
programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione;
c) nelle classi degli istituti tecnici e professionali che svolgono
percorsi formativi modulari destinati agli adulti;
d) nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'educazione degli
adulti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed
organizzati dai Centri territoriali permanenti per l'educazione degli
adulti;
e) nell'ambito di attivita' formative integrate tra istruzione e
formazione, ai sensi della L.R. 12/03;
7) ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 275/99, le singole
istituzioni scolastiche hanno facolta' - in relazione alle esigenze
derivanti dai piani dell'offerta formativa ed attivando, come
previsto dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto, i necessari
rapporti con gli Enti locali e con le diverse realta' istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio - di
procedere ad adattamenti del calendario scolastico che, nel rispetto
dello svolgimento complessivo di 206 giorni di lezione determinato
con il presente atto, possono riguardare:
a) la data di inizio delle lezioni;
b) una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali;
c) la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attivita'
educative o didattiche prevedendo, al fine di assicurare la
compensazione delle attivita' non effettuate, modalita' e tempi di
recupero in altri periodi dell'anno stesso delle attivita' educative
o delle ore di lezione non svolte;
8) al fine di contemperare le esigenze delle famiglie e degli Enti
locali con quelle delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della
reciproca autonomia, e' opportuno che tali adattamenti vengano
programmati, con riferimento ai diversi ordini di scuola, nel quadro
di intese volte ad assicurare la piu' ampia omogeneita' territoriale,
a livello comunale, intercomunale o provinciale. Gli adattamenti del
calendario regionale, operati dalle istituzioni scolastiche ai sensi
del presente atto deliberativo, devono essere comunicati agli enti
locali tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto, alle
famiglie degli alunni ed al competente Servizio regionale entro il 30
giugno 2004;
9) gli adattamenti di cui al precedente punto 7) vanno stabiliti nel
rispetto di quanto disposto al punto 2) del presente atto e, in caso
di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e
di quello destinato alle singole discipline ed attivita', di quanto
disposto dall'art. 5 del DPR 275/99 in merito all'articolazione delle
lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole
discipline e attivita' obbligatorie nonche', nell'una o nell'altra
ipotesi, delle disposizioni contenute nel Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola;
10) la presente deliberazione verra' integralmente pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.