REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 910

Classificazione zone di produzione molluschi bivalvi vivi - Art. 4, DLgs 530/92

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che l'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 530 ha stabilito            
che le Regioni provvedano alla classificazione delle zone di                    
produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, nei territori             
di rispettiva competenza;                                                       
considerato:                                                                    
- che con proprie deliberazioni n. 821 del 27/5/2002 e n. 827 del               
14/5/2003 ha classificato le zone marine e le acque interne ove                 
avviene la produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai               
sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto sopra richiamato;                        
- che le deliberazioni sopra richiamate sono state adottate dando               
applicazione ai criteri previsti dai Capitoli da I a X dell'allegato            
del succitato DLgs 530/92 cos come stabilito dall'art. 10,  comma 3             
del DL 20/9/1995, cos come convertito con modificazioni, nella Legge            
20/11/1995, n. 490 in quanto il regolamento di esecuzione previsto              
dall'art. 15 del DLgs 530/92 non e' stato ancora emanato;                       
viste:                                                                          
- la circolare n. 703/31.64/1647 del 20/3/1996 del Ministero della              
Sanita' inerente alla classificazione delle zone di produzione dei              
molluschi bivalvi vivi ai sensi del DLgs 30/12/1992, n. 530;                    
- la circolare n. 22 del 3/12/2002 dell'Assessorato alla Sanita'                
della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto "Sistema di                     
sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi           
vivi";                                                                          
- la nota n. M/320 del 17/3/2004 acquisita agli atti del competente             
Servizio con prot. 12280 del 31/3/2004 corredata dei certificati di             
analisi con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'                
sanitaria locale di Ferrara ha segnalato lo sviluppo naturale di                
ostriche nelle acque di un tratto del Canale della Foce compreso tra            
il Canale delle Vene e l'incrocio fra i Canali Foce e Lagonovo, gia'            
classificato come zona di produzione di tipo B) per la raccolta di              
molluschi delle specie Tapes spp, con deliberazione della Giunta                
della Regione Emilia-Romagna n. 827 del 14/5/2003 e dato in                     
concessione alla Coop.va Etrusca di Comacchio;                                  
- la nota n. F/36263 del 22/4/2004 acquisita agli atti del competente           
Servizio con prot. 15887 del 27/4/2004 corredata dei certificati di             
analisi con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'                
sanitaria locale di Ferrara ha proposto di classificare come zona di            
produzione tipo A) la fascia costiera antistante le province di                 
Ferrara e Ravenna compresa tra due linee parallele poste a 1/2 m.m. e           
a 2 m.m. dalla costa delimitate dalle coordinate geografiche:                   
(segue allegato fotografato)                                                    
- la nota n. 0041885 del 4/5/2004 acquisita agli atti del competente            
Servizio con prot. 17350 del 4/5/2004 corredata dei certificati di              
analisi con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'                
sanitaria locale di Rimini ha segnalato che la Coop. Associazione               
Produttori Pesca di Cattolica titolare dell'allevamento molluschi               
bivalvi - Mytilus spp - gia' classificata come zona di produzione di            
tipo A) con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna             
n. 821 del 27/5/2002, ha attivato anche l'allevamento di ostriche               
appartenenti ai generi Ostrea e Crassostrea spp;                                
atteso che e' necessario riservarsi di provvedere, con atti                     
successivi, alle eventuali classificazioni complementari e/o alla               
revisione della classificazione di cui trattasi, qualora vengano                
acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici programmi di               
indagine, nuovi elementi conoscitivi;dato atto ai sensi dell'art. 37,           
comma 4 della L.R. 43/01 e della delibera 447/03 del parere                     
favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche             
sociali, Franco Rossi, in ordine alla regolarita' amministrativa del            
presente provvedimento;                                                         
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di classificare, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992,             
n. 530, come zona di produzione di tipo A) in cui e' consentita la              
raccolta e l'utilizzo per il consumo diretto dei molluschi bivalvi              
vivi la zona marina compresa tra 1/2 m.m. e 2 m.m. dalla costa                  
antistante le Province e i comuni sottoindicati e suddivisa in aree             
delimitate da coordinate geografiche di seguito elencate:                       
(segue allegato fotografato)                                                    
2) il punto 1.1 della deliberazione n. 821 del 27/5/2002, alla voce             
molluschi allevati nell'area data in concessione alla Coop.                     
Associazione Produttori Pesca di Cattolica, e' integrata con                    
l'indicazione di Ostrea e Crassostrea spp;                                      
3) il punto 1 della deliberazione n. 827 del 14/5/2003, alla voce               
molluschi presenti in banchi naturali ed allevati, e' integrata con             
l'indicazione Crassostrea spp;                                                  
4) di stabilire che restano salve le disposizioni contenute nella               
propria deliberazione n. 821 del 27/5/2002;                                     
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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