COMUNICATO
Modifiche allo statuto comunale approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15/7/1991 con deliberazione n. 68; modificato con deliberazioni nn. 124 del 28/11/1991, 15 del 7/3/1994, 17 del 15/3/1994, 28 del 27/6/1994, esecutive; pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 13/3/1992 e n. 126 del 29/11/1994; modificato con deliberazione n. 27 del 26/3/2003, esecutiva; pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 70 del 14/5/2003; modificato con deliberazione n. 30 del 24/3/2004, esecutiva
Art. 15-bis
Trasferimento all'Unione dei Comuni
della funzione di Difensore civico
1) la funzione di Difensore civico puo' essere trasferita all'Unione
di Comuni di cui questo Ente faccia parte; in tal caso, il Difensore
civico svolge le proprie funzioni sia nell'ambito dell'Unione, sia in
quello comunale ed e' eletto dal solo Consiglio dell'Unione, con le
modalita' e la durata previste nello statuto dell'Unione stessa;
2) il trasferimento della funzione avviene mediante stipula di
apposita convenzione, approvata dal Consiglio comunale a maggioranza
semplice. Detta convenzione disciplina le prerogative, le modalita'
intervento, il procedimento, i rapporti con il Consiglio comunale ed
i mezzi attributi al Difensore civico relativamente all'esercizio
delle sue funzioni, in coerenza con quanto previsto nello statuto
dell'Unione. Le disposizioni contenute in tale convenzione e nello
statuto dell'Unione sostituiscono, ove incompatibili, ed integrano le
norme dello statuto comunale concernenti l'istituto del Difensore
civico.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefania Roversi