COMUNICATO
Modifiche allo Statuto comunale approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25/3/2004, divenuta esecutiva il 9/4/2004
Art. 55 bis
Trasferimento all'Unione di Comuni
della funzione di Difensore civico
1) La funzione di Difensore civico puo' essere trasferita all'Unione
di Comuni di cui questo ente faccia parte; in tal caso, il Difensore
civico svolge le proprie funzioni sia nell'ambito dell'Unione, sia in
quello comunale ed e' eletto dal solo Consiglio dell'Unione, con le
modalita' e la durata previste nello statuto dell'Unione stessa.
2) Il trasferimento della funzione avviene mediante stipula di
apposita convenzione, approvata dal Consiglio comunale a maggioranza
semplice. Detta convenzione disciplina le prerogative, le modalita'
di intervento, il procedimento, i rapporti con il Consiglio comunale
ed i mezzi attribuiti al Difensore civico relativamente all'esercizio
delle sue funzioni, in coerenza con quanto previsto nello statuto
dell'Unione. Le disposizioni contenute in tale convenzione e nello
statuto dell'Unione sostituiscono, ove incompatibili, ed integrano le
norme dello statuto comunale concernenti l'istituto del Difensore
civico.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gabriele Sabbatini