DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2004, n. 391
Direttiva in materia di procedimento disciplinare
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
che, al Titolo III, Capo III circa "Il regime della responsabilita'
dei dipendenti", prevede:
- che le tipologie delle infrazioni disciplinari e delle correlate
sanzioni siano definite dai contratti collettivi di lavoro (art. 24,
secondo comma);
- che le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di
irrogazione delle sanzioni disciplinari, licenziamento compreso,
siano attribuite alla dirigenza (art. 26);
- che la Giunta regionale, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio, istituisca il Collegio arbitrale di disciplina, di cui
all'art. 55, commi 8 e 9 del DLgs 165/01, stabilendone le modalita'
di funzionamento;
vista la delibera di Giunta regionale n. 541 del 3 aprile 2002
recante:
1) la disciplina dettagliata del procedimento disciplinare, con
articolazione delle competenze in materia tra i dirigenti;
2) l'istituzione del Collegio arbitrale di disciplina nell'Ente
Regione Emilia-Romagna;
atteso che:
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Regioni-Autonomie locali" sottoscritto il 22 gennaio 2004 ha
introdotto considerevoli modifiche, sia formali che sostanziali, al
Capo V "Norme disciplinari" del CCNL 1994-97;
- in data 24 luglio 2003 e' stato stipulato il CCNL-Quadro di rinnovo
del CCNL-Q su arbitrato e conciliazione del 23 gennaio 2001, con
proroga integrale del medesimo fino alla stipula di un nuovo accordo
quadro in materia;
- l'art. 5 del CCNL-Q del 24 luglio 2003 recepisce l'art. 1
dell'ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 6,
comma 1 del CCNL-Q del 23 gennaio 2001, in relazione ai termini di
impugnazione delle sanzioni disciplinari;
ritenuto pertanto necessario, con il presente atto, provvedere alla
sostituzione integrale della direttiva adottata il 3 aprile 2002, con
una nuova direttiva, in linea con la recente contrattazione
collettiva a livello sia intercompartimentale che di comparto;
dato atto che:
- le rappresentanze sindacali, alle quali il presente testo e' stato
inviato il 9 febbraio 2004, non hanno presentato osservazioni ne'
richiesto incontri nei termini fissati;
- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottera' un atto
sostanzialmente conforme nei contenuti al presente, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 27, comma 3 della L.R. 43/01, che impone
una istituzione e disciplina congiunta tra Giunta e Consiglio del
Collegio arbitrale di disciplina dei collaboratori regionali;
dato atto del parere favorevole di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 43/01 e
della delibera della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di sostituire integralmente la "Direttiva in materia di
procedimento disciplinare" approvata con la propria deliberazione n.
541 del 3 aprile 2002 con il testo allegato al presente atto sotto
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia
dalla data odierna;
2) di disporre che alla direttiva allegata venga data la massima
pubblicita' mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti, nonche' con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
ALLEGATO A)
Direttiva in materia di procedimento disciplinare
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva riguarda lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti della Regione
Emilia-Romagna, anche a tempo determinato o in comando presso la
stessa, inquadrati in categorie non dirigenziali, appartenenti sia
all'organico della Giunta che a quello del Consiglio.
Art. 2
Struttura competente per i procedimenti disciplinari
1. Presso la Regione Emilia-Romagna la struttura competente per i
procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55, comma 4, prima parte
del DLgs 165/01, e' la Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica.
Il Direttore generale responsabile di tale struttura, per l'esercizio
della relativa funzione, si avvale di personale alle proprie dirette
dipendenze.
2. Il Direttore generale responsabile della struttura di cui al primo
comma, oltre alle competenze individuate all'art. 3, e' competente a
disporre con proprio atto la sospensione cautelare del lavoratore,
nei casi e con le modalita' di cui agli artt. 26 e 27 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni-Enti locali"
1994/97, come modificato dal CCNL del 22 gennaio 2004.
3. Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare, con annessi
i relativi atti istruttori, deve essere trasmesso in copia alla
Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica.
4. La struttura di cui al presente articolo conserva, in un apposito
archivio, gli atti del procedimento disciplinare, e provvede ad
annotare in un registro tutte le sanzioni disciplinari applicate.
5. cura della medesima struttura disporre la trasmissione dell'atto
di irrogazione della sanzione disciplinare agli uffici competenti per
l'inserimento dello stesso nel fascicolo personale del dipendente, e
per le eventuali conseguenze sul trattamento economico. Nel caso di
personale comandato trasmette gli atti all'Ente di appartenenza del
lavoratore.
Art. 3
Competenze
1. Qualora, in considerazione del tipo di illecito disciplinare, le
sanzioni applicabili siano il rimprovero verbale o il rimprovero
scritto (censura), la contestazione dell'addebito, l'istruzione del
procedimento disciplinare e l'applicazione della sanzione medesima,
sono di competenza del dirigente responsabile del servizio di
assegnazione del dipendente, o, se questi e' assegnato direttamente a
struttura di livello gerarchico superiore, del responsabile della
stessa.
2. Quando invece le sanzioni applicabili siano piu' gravi (dalla
multa fino al licenziamento senza preavviso), la contestazione
dell'addebito, l'istruzione del procedimento disciplinare e
l'applicazione della sanzione medesima sono di competenza del
Direttore generale responsabile della struttura di cui all'art. 2.
3. In caso di assenza o impedimento del responsabile delle strutture
di cui ai commi 1 e 2, o in caso di vacanza del posto, il
procedimento disciplinare puo' essere avviato dal dirigente che ne
svolge temporaneamente le funzioni.
4. Nel caso di cui al secondo comma, il dirigente responsabile della
struttura di assegnazione del dipendente e' tenuto a segnalare, sotto
la propria responsabilita', alla struttura di cui all'art. 2, entro
dieci giorni da quando ne e' venuto a conoscenza, i fatti da
contestare per l'avvio del procedimento disciplinare.
In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dara' corso
all'accertamento della responsabilita' del soggetto tenuto alla
comunicazione.
5. Qualora, anche nel corso del procedimento, gia' avviato con la
contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di
spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti alla
struttura competente per i procedimenti disciplinari, di cui all'art.
2, comma 1, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il
procedimento prosegue senza soluzione di continuita' presso
quest'ultima struttura, senza ripetere la contestazione scritta
dell'addebito.
6. Nel caso in cui la struttura competente per i procedimenti
disciplinari, di cui all'art. 2 comma 1, ritenga, a seguito della
propria istruttoria, applicabile una sanzione disciplinare inferiore
alla multa, procede direttamente all'applicazione, senza restituire o
inviare il fascicolo al responsabile della struttura di assegnazione
del dipendente.
Art. 4
Contestazione dell'addebito
1. La contestazione dell'addebito deve avvenire perentoriamente entro
venti giorni da quando il dirigente competente per la contestazione,
ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, e' venuto a conoscenza del
fatto.
2. La contestazione dell'addebito deve essere effettuata per iscritto
e comunicata formalmente al dipendente, attraverso lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera puo' essere
consegnata anche a mano, e in tal caso il lavoratore deve rilasciarne
ricevuta.
3. La contestazione deve indicare gli elementi essenziali del fatto
contestato, in modo tale che il lavoratore abbia le indicazioni
necessarie per individuare il comportamento ravvisato quale illecito
disciplinare.
4. Quando la sanzione comminabile sia il rimprovero verbale il
dirigente competente vi provvede, senza obbligo di previa
contestazione scritta, formalizzando la sanzione stessa tramite
verbalizzazione dell'incontro con il lavoratore.
Art. 5
Diritto di difesa
1. Con la lettera di contestazione dell'addebito, o con una
successiva, il dirigente competente, secondo quanto stabilito
all'art. 3, deve convocare il lavoratore per sentirlo a difesa,
fissandogli un apposito incontro, di cui deve essere redatto processo
verbale.
2. Il lavoratore deve essere convocato per un giorno che disti, da
quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno cinque
giorni lavorativi liberi, in modo tale che abbia un congruo periodo
di tempo per preparare la difesa.
3. Il lavoratore puo' farsi assistere da un procuratore o dal
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
4. Se il lavoratore non si presenta, o non presenta una memoria
scritta a difesa, trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data
fissata per la difesa, si puo' procedere egualmente ad applicare la
sanzione entro i successivi quindici giorni.
5. Il dipendente e il suo difensore, se munito di apposita delega,
possono accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento disciplinare.
Art. 6
Irrogazione della sanzione
1. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile puo'
essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di
impugnazione.
2. Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere
motivato.
3. L'atto che irroga la sanzione va comunicato al lavoratore secondo
le modalita' indicate all'art. 4, comma 2.
Art. 7
Chiusura del procedimento disciplinare
1. Se il direttore generale o il dirigente presso il quale pende il
procedimento disciplinare ritiene che non si debba procedere
disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento con proprio
atto, dandone comunicazione all'interessato, con le modalita' di cui
all'art. 4, comma 2.
Art. 8
Durata del procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi
giorni dalla data di contestazione dell'addebito, a pena di
estinzione dello stesso, fatti salvi i diversi termini previsti da
disposizioni speciali di legge o di contratto.
2. Il procedimento, qualora non venga chiuso ai sensi dell'articolo
7, si intende concluso alla data di adozione dell'atto di irrogazione
della sanzione disciplinare.
Art. 9
Sospensione del procedimento disciplinare
1. Competente a disporre la sospensione del procedimento disciplinare
per connessione del medesimo con procedimento penale, nei casi
previsti dall'art. 25 bis del CCNL 1994-97, integrato dal CCNL
2002-2005, e' il dirigente presso cui e' pendente il procedimento
stesso.
2. Di detta sospensione deve essere data in ogni caso comunicazione
al Direttore generale responsabile della struttura di cui all'art.
2.
3. Il procedimento disciplinare e' riattivato dal medesimo dirigente
che ne ha disposto la sospensione, entro i termini stabiliti dalla
legge o dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. onere del dipendente dare immediata comunicazione
all'Amministrazione della sentenza definitiva.
Art. 10
Impugnazione delle sanzioni
1. Con lo stesso atto di irrogazione della sanzione disciplinare, il
lavoratore deve essere informato circa la possibilita' e le modalita'
di impugnazione del medesimo, secondo quanto stabilito dalla legge e
dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Art. 11
Il Collegio arbitrale di disciplina
1. Presso la Regione Emilia-Romagna e' istituito il Collegio
arbitrale di disciplina, davanti al quale e' possibile impugnare gli
atti che irrogano sanzioni disciplinari.
2. Il Collegio si compone di due rappresentanti dell'Amministrazione
regionale e di due rappresentanti dei dipendenti, scelti, mediante
sorteggio, tra dieci rappresentanti della prima e dieci
rappresentanti dei secondi, individuati con le procedure sotto
delineate.
Il Collegio e' presieduto da un componente esterno, di provata
competenza in materia di diritto del lavoro, scelto nel modo sotto
descritto.
3. Procedura di scelta dei rappresentanti dei dipendenti. Ogni tre
anni, subito dopo l'elezione dei propri componenti, la Rappresentanza
sindacale unitaria (RSU) designa i dieci rappresentanti dei
dipendenti che potranno andare a comporre il Collegio. Possono essere
designati dipendenti regionali di ruolo a tempo indeterminato,
appartenenti a categoria non dirigenziale.
4. Procedura di scelta dei rappresentanti dell'Amministrazione. Alla
medesima scadenza il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica, congiuntamente al Direttore generale del
Consiglio, provvede a designare, tra i dirigenti regionali, i dieci
rappresentanti dell'Amministrazione.
5. Procedura di scelta del Presidente del Collegio. I dieci
rappresentanti dell'Amministrazione regionale e i dieci
rappresentanti dei dipendenti, di comune accordo, indicano i
nominativi di cinque presidenti, da scegliere tra appartenenti, anche
in quiescenza, alle seguenti categorie professionali:
- magistrati del lavoro;
- avvocati esperti in problematiche del rapporto di lavoro;
- docenti e ricercatori universitari esperti in diritto del lavoro.
La scelta dei cinque presidenti e' valida se raccoglie il consenso di
almeno i due terzi dei presenti. Alla seduta, per la validita' della
scelta, devono essere presenti almeno quindici rappresentanti, di cui
almeno sette rappresentanti dei dipendenti e sette
dell'Amministrazione regionale.
In caso di mancato accordo, l'Amministrazione regionale richiede al
Presidente della Corte d'Appello civile dell'Emilia-Romagna la
designazione di cinque magistrati del lavoro in quiescenza per
l'incarico di presidente.
6. La nomina di tutti i rappresentanti avviene con atto congiunto del
Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica e del Direttore generale del Consiglio.
7. Tutti i nominati durano in carica tre anni, a decorrere dalla data
di adozione dell'atto di nomina. Tale termine non puo' essere
prorogato, tranne che per permettere la conclusione dei procedimenti
in corso di definizione. In caso di dimissioni dalla carica o di
cessazione dal servizio, non si procede alla designazione di
sostituti.
8. Procedura per la composizione del Collegio. Per ogni atto di
impugnazione, la struttura di cui all'art. 2 provvede a comporre il
Collegio arbitrale di disciplina mediante procedura di sorteggio tra
i rappresentanti delle tre categorie. Il sorteggio deve avvenire
pubblicamente, previo invito a tutti i rappresentanti dei dipendenti,
i rappresentanti dell'Amministrazione e agli esterni designati quali
Presidenti.
9. Un componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dal
partecipare ai lavori del medesimo allorche' versi nei confronti del
dipendente interessato al procedimento in una delle condizioni
previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Al verificarsi
di uno dei medesimi casi, e' inoltre facolta' del dipendente che ha
impugnato la sanzione ricusare uno o piu' componenti del Collegio,
con atto adeguatamente motivato. Un secondo rifiuto comporta la
rinuncia alla procedura arbitrale, ferma restando la possibilita' di
adire l'Autorita' giudiziaria. Il componente ricusato o astenutosi
verra' sostituito, mediante sorteggio, da un altro componente della
medesima categoria di appartenenza (rappresentanti
dell'Amministrazione regionale o rappresentanti dei dipendenti o
Presidenti).
Art. 12
Impugnazioni davanti al Collegio arbitrale di disciplina
1. L'atto di impugnazione deve essere presentato, presso la struttura
di cui all'art. 2, comma 1, entro venti giorni dal ricevimento
dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare, e deve
contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a
fondamento della pretesa.
2. La esecuzione della sanzione resta sospesa, in caso di
impugnazione davanti al Collegio arbitrale di disciplina, per tutta
la durata del procedimento arbitrale.
Art. 13
Modalita' di funzionamento del Collegio arbitrale
di disciplina
1. La struttura di cui all'art. 2, comma 1 provvedera' d'ufficio a
fornire al Collegio copia di tutta la documentazione relativa
all'atto sanzionatorio impugnato.
2. Il Collegio procede quindi in assoluta autonomia alla istruzione
del procedimento di riesame, alle comunicazioni, alle richieste
eventuali di chiarimenti sia all'Amministrazione regionale che al
dipendente interessato.
3. L'Amministrazione e' tenuta a mettere a disposizione del Collegio
un idoneo locale per le sedute e a fornire il necessario supporto
amministrativo.
4. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei componenti. Le
sedute del Collegio sono valide se sono presenti tutti i componenti.
5. Per tutto quanto qui non previsto si fa rinvio, riguardo alle
procedure presso il Collegio arbitrale di disciplina, a quanto
stabilito dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro Quadro del 23
gennaio 2001, come rinnovato dal Contratto collettivo nazionale
Quadro del 24 luglio 2003.
Art. 14
Dipendenti assegnati alle strutture del Consiglio
1. Per i procedimenti disciplinari a carico del personale assegnato
alle strutture organizzative del Consiglio regionale, le competenze
attribuite dalla presente direttiva al Direttore generale
all'Organizzazione e alla relativa struttura spettano al Direttore
generale del Consiglio e alla struttura da questi dipendente.
Art. 15
Computo dei termini
1. Nel calcolo dei termini, ove nella presente direttiva non sia
espressamente previsto che i giorni siano da intendersi lavorativi,
si deve tenere conto anche di quelli non lavorativi.