LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 maggio 2004 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- dei consiglieri Guerra e Mezzetti presentato in data 7 giugno 2002;
oggetto consiliare n. 3017 (VII legislatura);
- della Giunta regionale: deliberazione n. 2551 del 9 dicembre 2003;
oggetto consiliare n. 5129 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, nel n. 176 del 17 giugno 2002 e nel n. 278
del 12 dicembre 2003;
- assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali e istituzionali", in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 dell'11
maggio 2004, con richiesta di relazione orale in aula del consigliere
Massimo Mezzetti;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2004,
atto n. 134/2004.