LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 28
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di istituzione dell'agenzia di cui all'articolo 19,
la Direzione generale "Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica" provvede al coordinamento delle iniziative e
all'implementazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti,
anche attraverso iniziative sperimentali di acquisto, in base a
quanto previsto dal Capo VI.
2. I procedimenti attivati a norma della legge regionale n. 30 del
1988 che risultano in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla
medesima legge regionale.
NOTA ALL'ART. 28
Comma 2
1) La legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del
sistema informativo regionale.