REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

              CAPO VII                                                          
       Disposizioni finali                                                      
          Art. 27                                                               
Coordinamento normativo e abrogazioni                                           
1. La presente legge si applica anche riguardo a tutti i sistemi                
informatici dei diversi settori della Regione. Le disposizioni di               
legge regionale che prevedono norme di organizzazione relative a tali           
sistemi sono coordinate con le previsioni della presente legge                  
mediante appositi atti della Giunta regionale.                                  
2.  abrogata la legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione             
del sistema informativo regionale), ad eccezione dei commi 5 e 6                
dell'articolo 14.                                                               
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 14, commi 5 e 6, della legge regionale 26                 
luglio 1988, n. 30 concernente Costituzione del sistema informativo             
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 14 - Strutture organizzative regionali                                    
(omissis)                                                                       
5. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto individua           
il dirigente responsabile della adozione delle procedure per la                 
tutela del segreto statistico, della riservatezza dei dati e delle              
misure che assicurano l'acquisizione, validazione e trasmissione                
all'ISTAT e alle Amministrazioni centrali dello Stato dei dati dovuti           
- con le modalita' nei termini stabiliti - sulla base delle intese              
definite a tale scopo.                                                          
6. Con il medesimo atto sono adottate le misure necessarie ad                   
assicurare l'efficace e tempestivo assolvimento dei compiti di cui al           
quinto comma.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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