LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 27
Coordinamento normativo e abrogazioni
1. La presente legge si applica anche riguardo a tutti i sistemi
informatici dei diversi settori della Regione. Le disposizioni di
legge regionale che prevedono norme di organizzazione relative a tali
sistemi sono coordinate con le previsioni della presente legge
mediante appositi atti della Giunta regionale.
2. abrogata la legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione
del sistema informativo regionale), ad eccezione dei commi 5 e 6
dell'articolo 14.
NOTA ALL'ART. 27
Comma 2
1) Il testo dell'art. 14, commi 5 e 6, della legge regionale 26
luglio 1988, n. 30 concernente Costituzione del sistema informativo
regionale e' il seguente:
"Art. 14 - Strutture organizzative regionali
(omissis)
5. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto individua
il dirigente responsabile della adozione delle procedure per la
tutela del segreto statistico, della riservatezza dei dati e delle
misure che assicurano l'acquisizione, validazione e trasmissione
all'ISTAT e alle Amministrazioni centrali dello Stato dei dati dovuti
- con le modalita' nei termini stabiliti - sulla base delle intese
definite a tale scopo.
6. Con il medesimo atto sono adottate le misure necessarie ad
assicurare l'efficace e tempestivo assolvimento dei compiti di cui al
quinto comma.".