LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 26
Direttive tecniche di attuazione
1. La Giunta regionale emana direttive tecniche agli enti pubblici in
ordine:
a) alle modalita' di acquisizione e scambio di dati tra enti pubblici
e di acquisizione di dati da parte dei soggetti privati contenenti,
in particolare, l'individuazione degli enti di riferimento per
ciascuna base-dati inclusa nel sistema informativo regionale, le
specifiche tecniche comuni, le regole di standardizzazione dei dati
necessarie per la gestione integrata dei sistemi in rete, le
modalita' di riorganizzazione dei flussi informativi su base
regionale;
b) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dove
stabilisce, in particolare, le condizioni per l'inserimento degli
enti nel sistema comune di gestione delle reti, nonche' le norme
tecniche ed organizzative per la gestione sicura delle reti e per
l'accesso ai servizi forniti.