LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 25
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali
di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).
2. Per quanto concerne la concessione di incentivi e contributi,
comunque definiti, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale
stabilisce con propri atti entita', criteri e modalita' per
l'attribuzione degli stessi.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".