LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 24
Clausola valutativa
1. Con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale
una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa
ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e
di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione e'
presentata alla Commissione consiliare competente in materia e deve
contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura la connessione a banda larga e' operativa e diffusa
fra le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;
b) quali forme di divario digitale esistono nell'accesso alla rete e
quali iniziative si intende realizzare per superarle;
c) in che misura le pubbliche amministrazioni collegate alla rete
sfruttano le potenzialita' del sistema informativo regionale per
condividere e scambiarsi informazioni contenute in banche dati
gestite singolarmente;
d) quali cambiamenti ha prodotto lo sviluppo delle tecnologie
d'informazione e comunicazione, promosso dalla Regione, nel mercato
dei servizi di connettivita' e a valore aggiunto;
e) in che misura la costituzione di una struttura regionale di
acquisto di cui all'articolo 19, ha modificato le modalita' di
approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche
amministrazioni;
f) quali opinioni hanno esperti e operatori del settore in merito
all'efficacia degli interventi previsti nella legge nel potenziare le
infrastrutture di rete e nel promuovere l'utilizzo del sistema
informativo regionale.
2. La relazione e' resa pubblica insieme agli eventuali documenti del
Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
3. Per svolgere le analisi necessarie a rispondere ai quesiti
elencati al comma 1 sono stanziate adeguate risorse.