REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

              CAPO VII                                                          
       Disposizioni finali                                                      
          Art. 24                                                               
Clausola valutativa                                                             
1. Con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale              
una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa               
ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e             
di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione e'                  
presentata alla Commissione consiliare competente in materia e deve             
contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:                             
a) in che misura la connessione a banda larga e' operativa e diffusa            
fra le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;             
b) quali forme di divario digitale esistono nell'accesso alla rete e            
quali iniziative si intende realizzare per superarle;                           
c) in che misura le pubbliche amministrazioni collegate alla rete               
sfruttano le potenzialita' del sistema informativo regionale per                
condividere e scambiarsi informazioni contenute in banche dati                  
gestite singolarmente;                                                          
d) quali cambiamenti ha prodotto lo sviluppo delle tecnologie                   
d'informazione e comunicazione, promosso dalla Regione, nel mercato             
dei servizi di connettivita' e a valore aggiunto;                               
e) in che misura la costituzione di una struttura regionale di                  
acquisto di cui all'articolo 19, ha modificato le modalita' di                  
approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche                            
amministrazioni;                                                                
f) quali opinioni hanno esperti e operatori del settore in merito               
all'efficacia degli interventi previsti nella legge nel potenziare le           
infrastrutture di rete e nel promuovere l'utilizzo del sistema                  
informativo regionale.                                                          
2. La relazione e' resa pubblica insieme agli eventuali documenti del           
Consiglio regionale che ne concludono l'esame.                                  
3. Per svolgere le analisi necessarie a rispondere ai quesiti                   
elencati al comma 1 sono stanziate adeguate risorse.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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