LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VI
Sistema regionale di negoziazione telematica
per le pubbliche amministrazioni
Art. 23
Rapporti di servizio
1. I rapporti di servizio tra la Regione e la struttura regionale di
acquisto sono regolati da apposite convenzioni operative.
2. Le convenzioni operative hanno una durata massima di trentasei
mesi, sono attuate tramite accordi di servizio, specificano gli
obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi
settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli
incentivi per il conseguimento degli stessi, nonche' il sistema di
finanziamento della gestione, con modalita' che garantiscano, anche
attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli
oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio della struttura stessa.