LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VI
Sistema regionale di negoziazione telematica
per le pubbliche amministrazioni
Art. 22
Procedure telematiche di acquisto
1. La struttura regionale di acquisto provvede a rendere operativo il
sistema regionale di gare telematiche e a gestire le relative
procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi
in quantita', con specifiche qualitative e per esigenze
predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da
enti diversi.
2. La struttura regionale di acquisto cura l'incremento dei soggetti
operanti nell'ambito del mercato elettronico regionale, selezionando
i fornitori anche in considerazione dei diversi settori
merceologici.
3. Nell'ambito dei rapporti di servizio di cui all'articolo 23, la
struttura regionale di acquisto e' autorizzata a consentire
l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione regionale ai
soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b) che ne
facciano specifica richiesta, previa definizione delle relative
modalita' e condizioni.