LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VI
Sistema regionale di negoziazione telematica
per le pubbliche amministrazioni
Art. 21
Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato
1. La struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle
procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la
fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni,
convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti
conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima
impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni
che ne hanno obbligo o facolta' ai sensi del presente articolo; dette
convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera
concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo
della durata nel tempo e della quantita' dei beni e dei servizi
oggetto delle stesse.
2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono
obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno
facolta' di aderire alle convenzioni di cui al comma 1; in
particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni
attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in
volta ne ravvisino l'opportunita', ovvero possono aderire al sistema
delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma
restando la necessita' di emettere ordinativi di fornitura per il
perfezionamento dei singoli acquisti.
4. La struttura regionale di acquisto puo' svolgere per beni e
servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di
stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o
piu' dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b),
che ne facciano specifica richiesta.