LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VI
Sistema regionale di negoziazione telematica
per le pubbliche amministrazioni
Art. 20
Trasformazione in societa' per azioni
1. Sulla base dei risultati conseguiti nel consolidamento del sistema
di razionalizzazione degli acquisti e anche a seguito della
presentazione della relazione di cui all'articolo 24, il Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e'
autorizzato a trasformare l'agenzia di cui all'articolo 19 in
societa' per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la
gestione del sistema e lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 18 e piu' in generale alle disposizioni del presente
Capo nonche' le relative attivita' strumentali.
2. Il capitale sociale e' inizialmente pari al limite legale minimo
per la costituzione delle societa' per azioni; alla societa' possono
partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la
maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.
3. La costituzione della societa' comporta, secondo le disposizioni
adottate con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, il
trasferimento ad essa dei rapporti giuridici, dei beni e delle
dotazioni strumentali dell'agenzia.
4. La Regione puo' conferire nella societa' o trasferire ad essa beni
strumentali, di cui la Regione stessa sia proprietaria, funzionali
all'espletamento dell'oggetto sociale.
5. Si applicano alla societa' le disposizioni di cui all'articolo 19,
commi 5, 6 e 8.