LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO VI
Sistema regionale di negoziazione telematica
per le pubbliche amministrazioni
Art. 19
Costituzione della struttura regionale di acquisto
1. La promozione del sistema e' affidata ad un'agenzia regionale di
sviluppo dei mercati telematici e piu' in generale alle disposizioni
del presente Capo, sono affidate ad un'agenzia regionale dotata di
personalita' giuridica, che il Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzato a costituire ai
sensi del Titolo IV, Capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Universita').
2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera
con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel
perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia e'
allegato al bilancio della Regione.
3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei
confronti dell'agenzia secondo le modalita' specificate dalla
convenzione di cui all'articolo 23.
4. L'agenzia ha ad oggetto lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) oltre che delle attivita'
previste dal presente Capo. La modalita' inerente la gestione
centralizzata degli acquisti di beni e servizi sara' adottata con
particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie,
standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.
5. L'agenzia svolge la propria attivita' in favore:
a) della Regione e degli enti regionali, quali le agenzie, le aziende
e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di
diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati,
purche' privi di personalita' giuridica privatistica, nonche' di loro
consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del
Servizio sanitario regionale;
b) degli Enti locali, nonche' degli enti, delle aziende e degli
istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle societa' e in
generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o
partecipati e comunque denominati, nonche' di loro consorzi ed
associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e
universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.
6. L'agenzia espleta, in via esclusiva, attivita' di interesse
generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5
del presente articolo, operando per conto oppure in nome e per conto
degli stessi in qualita' di stazione appaltante.
7. La Giunta, in collaborazione con l'agenzia regionale di sviluppo
dei mercati telematici e con le organizzazioni di categoria, promuove
la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse
procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni.
8. L'agenzia puo' prestare i propri servizi anche in favore di altre
pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico
comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il Titolo IV, Capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita' concerne:
"TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO I - Norme sull'organizzazione regionale"