LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO V
Norme di organizzazione
Art. 17
Sedi di concertazione e partecipazione
1. La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come
sedi di confronto:
a) le conferenze tra i rappresentanti degli enti interessati di cui
all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al
fine di concludere accordi di programmi attuativi della presente
legge;
b) il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti
locali, di cui all'articolo 6, comma 4;
c) la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui agli articoli 25 e
seguenti della legge regionale n. 3 del 1999, che e' chiamata ad
esprimere pareri secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge
stessa.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 concernente Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali e' il seguente:
"Art. 34 - Accordi di programma
(omissis)
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della
Provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.
(omissis)".
2) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art.25 - Composizione
1. istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori
della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in
volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei comuni ed i
Presidenti delle Associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni
con piu' di 50.000 abitanti;
c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma
3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco
dell'Associazione.".
3) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 30 - Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta
regionale pareri in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina
delle funzioni degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di
coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della
Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione
consiliare competente.".