LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO V
Norme di organizzazione
Art. 16
Criteri organizzativi delle strutture regionali
1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per
l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge sono
organizzate dalla Giunta regionale tenendole distinte dalla funzione
di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata
nella direzione generale competente.
2. La funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali:
a) fornisce supporto alla programmazione delle iniziative per la
societa' dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti
di pianificazione, assicurando il monitoraggio e controllo delle
iniziative anche locali e settoriali;
b) da' supporto alle iniziative di altri enti, ne da' attuazione per
quanto di competenza, ne assicura il monitoraggio e il controllo;
c) presidia la coerenza dell'architettura del sistema informativo
regionale di cui all'articolo 13, comma 1, assicurando l'unitarieta'
di impostazione delle funzioni tecniche settoriali incardinate nelle
altre direzioni generali;
d) programma l'introduzione del software libero e open source e l'uso
di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti e/o liberi e
degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;
e) cura, nell'ambito della lettera b), lo sviluppo e la gestione
delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, la progettazione e la
realizzazione dei progetti trasversali, gli standard generali di
riferimento, l'assistenza tecnica e la collaborazione per lo sviluppo
dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su
richiesta.