LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO IV
Sistema informativo regionale
Art. 15
Monitoraggio
1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio dei progetti
informatici e telematici in ambito regionale, finalizzato alla
rilevazione dei dati tecnici, dei costi, delle caratteristiche
funzionali ed operative e, piu' in generale, delle informazioni di
interesse comune, che consentano la valutazione, anche tramite
indicatori ricavati da analoghe esperienze, dei progetti in corso, la
condivisione delle pratiche di eccellenza e la costituzione di una
base di riferimento per la progettazione e l'implementazione di
interventi futuri.