LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO IV
Sistema informativo regionale
Art. 14
Progetti integrati
1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le
amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per
l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per
l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi
da essi gestiti o posseduti.
2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla
valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze; promuove e
favorisce le intese istituzionali finalizzate a eliminare
duplicazioni e ridondanze, a sviluppare servizi integrati e a
superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici
all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro
efficace utilizzo per finalita' pubbliche e alla fruibilita' da parte
dei soggetti privati; cura, d'intesa con il sistema delle autonomie e
delle aziende sanitarie, tenendo conto, per queste ultime,
dell'accordo quadro tra il Ministro della Sanita', le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del nuovo
sistema informativo sanitario nazionale, la realizzazione di supporti
e procedure informatiche per l'estrazione automatica da archivi,
anche gestionali, ed il trattamento dei dati necessari ad integrare
le basi informative del SIR e dei sistemi degli altri enti, nonche'
lo sviluppo e la gestione di applicazioni di comune interesse.