LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO IV
Sistema informativo regionale
Art. 13
Il sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR e' costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi
e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione
della Regione, ed al loro coordinamento con le attivita' degli enti
pubblici operanti nel territorio regionale.
2. Il SIR e' articolato nei diversi settori di intervento e per i
differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata
rappresentazione della realta' regionale, ivi inclusa la rilevazione
grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema e'
strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e
dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneita',
interoperabilita' ed integrazione.
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale
e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei
Comuni, delle Comunita' montane e di altri enti pubblici, incluse le
aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in
particolare, le modalita' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei
flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle
spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attivita' destinate allo
sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il
ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri
fini dei dati a scala regionale del SIR.