REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

            CAPO IV                                                             
       Sistema informativo regionale                                            
          Art. 12                                                               
Patrimonio informativo pubblico                                                 
1. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy e           
delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, e nei limiti              
del diritto di accesso, l'insieme delle informazioni acquisite o                
prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio            
comune per le attivita' istituzionali delle pubbliche amministrazioni           
e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito            
regionale per finalita' di interesse pubblico. Nelle forme e con le             
modalita' deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo             
26, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera             
i) della presente legge, tale patrimonio e' aperto alla                         
disponibilita' ed al libero utilizzo di soggetti terzi. La Regione,             
con regolamento a norma di Statuto, nel rispetto dei principi                   
fondamentali posti dalla legislazione statale in materia e dei                  
livelli di tutela previsti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.           
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina            
la cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico            
a privati ed enti pubblici economici.                                           
2. In attuazione del principio di leale collaborazione e nel rispetto           
della legislazione in materia di protezione dei dati personali, le              
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che operano in ambito             
regionale forniscono la disponibilita' dei dati contenuti nei propri            
sistemi informativi, nei limiti previsti dall'articolo 18 del decreto           
legislativo n. 196 del 2003 assicurandosi reciproca assistenza e                
supporto per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla                  
effettiva fruibilita' per le rispettive attivita' istituzionali.                
Analogamente, le associazioni e i soggetti privati che operano in               
ambito regionale per finalita' di interesse pubblico sono tenuti a              
fornire la disponibilita' dei dati contenuti nei propri sistemi                 
informativi, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del             
2003. I soggetti pubblici e i soggetti privati di cui al presente               
comma sono tenuti a predisporre ogni atto che consenta o agevoli la             
comunicazione dei dati, fra cui un'adeguata informativa                         
all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta dello                 
specifico consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.           
Ai fini sopraindicati, in particolare, essi:                                    
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente od                 
indirettamente gestite per i propri compiti istituzionali;                      
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati               
accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalita', dati              
riservati esclusivamente ai titolari di diritti di accesso e di                 
partecipazione, ovvero dati segreti, perche' coperti da segreto                 
d'ufficio o da specifica tutela legislativa;                                    
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilita' delle                  
proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da           
garantire l'integrita' e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e             
la produzione di rapporti con finalita' statistiche ed informative;             
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del                 
processo del trattamento dei dati cosi' da effettuare verifiche per             
quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Cio'             
si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro           
per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed             
utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche                
amministrazioni).                                                               
3. La prestazione di assistenza, la fruizione di supporti tecnici e             
l'erogazione di contributi, incentivi ed altre forme di finanziamento           
concessi dalla Regione in attuazione delle finalita' e degli                    
obiettivi della presente legge sono subordinate all'effettivo                   
adempimento degli obblighi e degli impegni di cui ai commi 1 e 2.               
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concerne Codice in             
materia di protezione dei dati personali.                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.             
196 concernente Codice in materia di protezione dei dati personali              
e' il seguente:                                                                 
"Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da             
soggetti pubblici                                                               
1. Le disposizioni del presente Capo riguardano tutti i soggetti                
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.                                  
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti                 
pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni               
istituzionali.                                                                  
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i           
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa           
natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.                         
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le                    
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti             
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.                    
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di               
comunicazione e diffusione.".                                                   
3) Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' citato alla nota            
1) del presente articolo.                                                       
4) La direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19           
dicembre 2003 concerne Sviluppo ed utilizzazione dei programmi                  
informatici da parte delle pubbliche Amministrazioni.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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