LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO IV
Sistema informativo regionale
Art. 12
Patrimonio informativo pubblico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy e
delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, e nei limiti
del diritto di accesso, l'insieme delle informazioni acquisite o
prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio
comune per le attivita' istituzionali delle pubbliche amministrazioni
e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito
regionale per finalita' di interesse pubblico. Nelle forme e con le
modalita' deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo
26, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera
i) della presente legge, tale patrimonio e' aperto alla
disponibilita' ed al libero utilizzo di soggetti terzi. La Regione,
con regolamento a norma di Statuto, nel rispetto dei principi
fondamentali posti dalla legislazione statale in materia e dei
livelli di tutela previsti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina
la cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico
a privati ed enti pubblici economici.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione e nel rispetto
della legislazione in materia di protezione dei dati personali, le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che operano in ambito
regionale forniscono la disponibilita' dei dati contenuti nei propri
sistemi informativi, nei limiti previsti dall'articolo 18 del decreto
legislativo n. 196 del 2003 assicurandosi reciproca assistenza e
supporto per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla
effettiva fruibilita' per le rispettive attivita' istituzionali.
Analogamente, le associazioni e i soggetti privati che operano in
ambito regionale per finalita' di interesse pubblico sono tenuti a
fornire la disponibilita' dei dati contenuti nei propri sistemi
informativi, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del
2003. I soggetti pubblici e i soggetti privati di cui al presente
comma sono tenuti a predisporre ogni atto che consenta o agevoli la
comunicazione dei dati, fra cui un'adeguata informativa
all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta dello
specifico consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Ai fini sopraindicati, in particolare, essi:
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente od
indirettamente gestite per i propri compiti istituzionali;
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati
accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalita', dati
riservati esclusivamente ai titolari di diritti di accesso e di
partecipazione, ovvero dati segreti, perche' coperti da segreto
d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilita' delle
proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da
garantire l'integrita' e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e
la produzione di rapporti con finalita' statistiche ed informative;
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del
processo del trattamento dei dati cosi' da effettuare verifiche per
quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Cio'
si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed
utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche
amministrazioni).
3. La prestazione di assistenza, la fruizione di supporti tecnici e
l'erogazione di contributi, incentivi ed altre forme di finanziamento
concessi dalla Regione in attuazione delle finalita' e degli
obiettivi della presente legge sono subordinate all'effettivo
adempimento degli obblighi e degli impegni di cui ai commi 1 e 2.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concerne Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 concernente Codice in materia di protezione dei dati personali
e' il seguente:
"Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente Capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa
natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.".
3) Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' citato alla nota
1) del presente articolo.
4) La direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19
dicembre 2003 concerne Sviluppo ed utilizzazione dei programmi
informatici da parte delle pubbliche Amministrazioni.