LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO III
Infrastrutture
Art. 11
Sviluppo del "territorio digitale"
1. La Regione opera per lo sviluppo omogeneo del "territorio
digitale", promuovendo la collaborazione, anche in forme associate,
per l'ampliamento e la gestione delle reti degli enti pubblici
operanti in ambito regionale, coordinando l'integrazione della rete
regionale dell'Emilia-Romagna nella rete nazionale delle pubbliche
amministrazioni, dedicando specifici interventi e risorse
all'assistenza tecnica e al sostegno finanziario delle iniziative
degli Enti del territorio.
2. Esistendone i presupposti di carattere economico o sociale, la
Regione interviene, con le modalita' di cui all'articolo 10, anche
direttamente, realizzando infrastrutture per particolari zone
geografiche o per particolari categorie di utenti.
3. La realizzazione della rete regionale delle pubbliche
amministrazioni rappresenta uno strumento di arricchimento e
promozione dell'intero territorio, all'interno del quale si colloca
il ruolo dei Comuni nella veste di facilitatori per l'impegno a
collaborare nella realizzazione delle reti cittadine (metropolitan
area network) anche attraverso la messa a disposizione di eventuali
asset disponibili e ritenuti idonei a raggiungere in modo capillare i
potenziali utilizzatori.
4. La Regione promuove e favorisce la diffusione uniforme sul
territorio, con particolare riguardo alle zone montane, dell'offerta
di servizi di ICT commerciali, in special modo della copertura
televisiva e della telefonia mobile; puo' intervenire con incentivi
perche' gli operatori del mercato incrementino l'offerta in Regione.