LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO III
Infrastrutture
Art. 10
Gestione della rete regionale
1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete
sara' realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della
legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva
2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di
organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture
sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra
l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti
dalla Regione.
3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta
regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto
legislativo n. 259 del 2003, e' autorizzato a costituire o
partecipare, ai sensi di legge, ad una societa' per azioni per la
fornitura della rete. La Regione conferisce nella societa' o
trasferisce ad essa beni o complessi od universalita' di beni, sia
mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.
4. Il capitale sociale della societa' di cui al comma 3 e'
inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della
societa' per azioni; alla societa' possono partecipare altri enti
pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del
capitale sociale spetta alla Regione.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) La direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7 marzo 2002 concerne Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).
2) Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 concerne Codice delle
comunicazioni elettroniche.
Commi 2 e 3
3) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259
concernente Codice delle comunicazioni elettroniche e' il seguente:
"Art. 6 - Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non
possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o
collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il
controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle
situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della Legge 31 luglio
1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli
Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le
condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del
Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, se non nei limiti e alle
condizioni di cui al medesimo Titolo V.".