REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

            CAPO III                                                            
       Infrastrutture                                                           
          Art. 10                                                               
Gestione della rete regionale                                                   
1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete            
sara' realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della               
legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva                     
2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,            
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione           
elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1              
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).                  
2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6 del               
decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di            
organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture              
sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra                  
l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti                
dalla Regione.                                                                  
3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta              
regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto           
legislativo n. 259 del 2003, e' autorizzato a costituire o                      
partecipare, ai sensi di legge, ad una societa' per azioni per la               
fornitura della rete. La Regione conferisce nella societa' o                    
trasferisce ad essa beni o complessi od universalita' di beni, sia              
mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.                 
4. Il capitale sociale della societa' di cui al comma 3 e'                      
inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della             
societa' per azioni; alla societa' possono partecipare altri enti               
pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del                  
capitale sociale spetta alla Regione.                                           
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) La direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del           
7 marzo 2002 concerne Direttiva del Parlamento europeo e del                    
Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di               
comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).                           
2) Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 concerne Codice delle            
comunicazioni elettroniche.                                                     
Commi 2 e 3                                                                     
3) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259            
concernente Codice delle comunicazioni elettroniche e' il seguente:             
"Art. 6 - Misure di garanzia                                                    
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non             
possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica                     
accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o               
collegate.                                                                      
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con               
riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti                
dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il                 
controllo si considera esistente nella forma dell'influenza                     
dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle                   
situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della Legge 31 luglio            
1997, n. 249.                                                                   
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di             
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli           
Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le                     
condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del             
Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, se non nei limiti e alle             
condizioni di cui al medesimo Titolo V.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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