REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

            CAPO III                                                            
       Infrastrutture                                                           
          Art. 9                                                                
Rete regionale                                                                  
1.  istituita la rete regionale delle pubbliche Amministrazioni                 
dell'Emilia-Romagna, dedicata ai collegamenti fra gli uffici e gli              
enti della Regione, interconnessa a internet, e aperta alle altre               
Amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto           
pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti            
dagli enti o integrati con altri enti nel sistema regionale.                    
2. La Regione provvede, nei tempi e con le modalita' previsti dalla             
pianificazione, alla realizzazione di una infrastruttura di rete "a             
banda larga" destinata a collegare le pubbliche Amministrazioni della           
Regione, integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel                  
frattempo e che si svilupperanno in futuro, oltre alle infrastrutture           
tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la interoperabilita'           
della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi.           
La Giunta regionale definisce il nome e il marchio della                        
infrastruttura di rete; ogni pubblica Amministrazione collegata                 
nell'ambito della suddetta rete e' tenuta ad evidenziarli senza                 
introdurre alterazioni.                                                         
3. Per la razionalizzazione delle reti esistenti per gli interventi             
in caso di emergenze, al fine di integrare e migliorare i servizi, la           
Regione si dota di una rete radiomobile opportunamente collegata a              
quella di cui al comma 1.                                                       
4. I collegamenti con i soggetti privati per i servizi di contatto e            
per l'accesso al "sistema informativo regionale" (SIR) sono                     
realizzati di norma tramite internet.                                           
5. Gli interventi della Regione sono programmati e realizzati in modo           
da superare, in particolare per le zone di difficile collegamento,              
ogni forma di divario digitale e garantire prestazioni adeguate                 
sull'intero territorio regionale.                                               
6. Le infrastrutture realizzate adottano, di volta in volta, le                 
tecnologie piu' idonee, anche con lo scopo di sperimentare e di                 
accrescere il patrimonio di conoscenze regionali.                               
7. La Regione coordina lo sviluppo della rete regionale delle                   
pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna anche attraverso:                 
a) la promozione di un centro di alta competenza per supportare lo              
sviluppo integrato della rete e dei servizi, in coordinamento con le            
strutture tecniche degli Enti locali;                                           
b) la collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali e                  
centrali;                                                                       
c) i comitati di gestione degli accordi di programma quadro                     
sottoscritti con gli Enti locali.                                               
8. Il centro di alta competenza di cui al comma 7, lettera a) e'                
impegnato in prevalenza sulle seguenti funzioni:                                
a) di punto di competenza tecnologica della Regione nel settore delle           
reti, della sicurezza e delle applicazioni di base;                             
b) di centro operativo di supervisione e controllo della rete                   
telematica regionale, e come tale svolge le necessarie funzioni di              
interfacciamento con il sistema nazionale pubblico di connettivita';            
c) di punto di progettazione e promozione dei servizi innovativi                
della pubblica amministrazione verso i cittadini e le imprese, in               
particolare, dei servizi per le "reti di imprese" dei distretti                 
industriali, e dei servizi per le "reti civiche" nella regione.                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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