LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO II
Programmazione delle ICT e dell'e-government
Art. 8
Verifica dei risultati
1. In coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, la
Giunta sottopone al Consiglio regionale e alla Conferenza
Regione-Autonomie locali la relazione sullo stato di attuazione delle
linee di sviluppo delle ICT e dell'e-government.
2. La relazione contiene, per ciascun'area e obiettivo, la
descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli
effetti degli interventi realizzati.
3. La relazione e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti
del Consiglio e della Conferenza che ne concludono l'esame.