LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
CAPO II
Programmazione delle ICT e dell'e-government
Art. 6
Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT
e dell'e-government
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, le linee
di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle
ICT e dell'e-government.
2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo
telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con
periodicita' di norma triennale, le strategie della Regione,
individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di
politica economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi
in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono
il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del
sistema integrato regionale di servizi di e-government.
3. Alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio regionale, si
attengono, nei propri programmi riguardanti le ICT e i piani di
e-government, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della
Regione, gli Enti locali.
4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano
regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government
con il supporto di un comitato scientifico composto di sette esperti
e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti
locali. La composizione del comitato scientifico e' deliberata dalla
Giunta regionale; la composizione del comitato permanente di
indirizzo e coordinamento e' deliberata dalla Giunta previo parere
della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale). La partecipazione ai lavori del comitato
permanente di indirizzo e coordinamento e' senza oneri per la
Regione.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 4
1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 30 - Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta
regionale pareri in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina
delle funzioni degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di
coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della
Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione
consiliare competente.".