REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

          Art. 5                                                                
Pluralismo informatico                                                          
1. Al fine di garantire ai cittadini la massima liberta' di accesso             
all'informazione pubblica, la Regione promuove attivamente l'uso di             
formati di documentazione elettronica e di basi dati su formati non             
proprietari. La Regione promuove la competitivita' e la trasparenza             
del mercato, assumendo quale linea-guida il principio del pluralismo            
informatico e di libera scelta nella realizzazione di piattaforme               
informatiche; promuove il riuso di software di cui le pubbliche                 
amministrazioni sono proprietarie ed e' impegnata alla rimozione di             
barriere dovute a diversita' di formati non standard nella                      
realizzazione dei programmi e delle piattaforme e all'impiego                   
ottimale sia del software a sorgente aperto che di quello a sorgente            
chiuso nella pubblica amministrazione.                                          
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Regione               
privilegia l'uso di almeno un formato di dati aperto come indicato              
all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g).                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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