LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
Art. 5
Pluralismo informatico
1. Al fine di garantire ai cittadini la massima liberta' di accesso
all'informazione pubblica, la Regione promuove attivamente l'uso di
formati di documentazione elettronica e di basi dati su formati non
proprietari. La Regione promuove la competitivita' e la trasparenza
del mercato, assumendo quale linea-guida il principio del pluralismo
informatico e di libera scelta nella realizzazione di piattaforme
informatiche; promuove il riuso di software di cui le pubbliche
amministrazioni sono proprietarie ed e' impegnata alla rimozione di
barriere dovute a diversita' di formati non standard nella
realizzazione dei programmi e delle piattaforme e all'impiego
ottimale sia del software a sorgente aperto che di quello a sorgente
chiuso nella pubblica amministrazione.
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Regione
privilegia l'uso di almeno un formato di dati aperto come indicato
all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g).