LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
Art. 4
Modalita' di attuazione
1. La Regione provvede a dare attuazione alle finalita' e agli
obiettivi della presente legge mediante:
a) la pianificazione delle azioni e degli interventi e la
programmazione delle risorse necessarie, anche promovendo e
coordinando l'utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di
progetti riguardanti le ICT e l'e-government;
b) la concertazione con gli enti e i soggetti interessati;
c) il coinvolgimento delle specializzazioni in campo informatico,
delle categorie professionali, delle associazioni economiche e
sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza;
d) l'individuazione di regole comuni d'intesa con gli Enti locali
della regione per la realizzazione e la gestione dei sistemi
informativi pubblici, delle reti e dello scambio dei dati e dei
documenti;
e) l'istituzione di centri di alta competenza, tecnici e di
servizio;
f) l'istituzione di comitati e gruppi di studio e lavoro con funzioni
di supporto tecnico e scientifico, per lo sviluppo di infrastrutture
e servizi in rete, cui possono partecipare rappresentanti di enti di
ricerca e sviluppo e delle Universita'.