LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
Art. 3
Obiettivi specifici
1. L'attivita' della Regione mira in particolare al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, nonche' l'ampliamento dell'offerta di servizi
pubblici integrati;
b) il miglioramento dell'efficienza delle attivita' delle pubbliche
amministrazioni, il potenziamento delle capacita' operative e
l'economicita' di gestione;
c) la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici e l'apertura ad
una piu' agevole disponibilita' delle informazioni accessibili, anche
attraverso gli URP (Uffici relazioni con il pubblico), quale mezzo
per favorire l'esercizio del diritto all'informazione e dei diritti
di partecipazione democratica;
d) l'attivazione dell'infrastruttura tecnologica e della rete
telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del
territorio (e per i servizi di contatto con i soggetti privati e con
le imprese), realizzando in modo capillare ed omogeneo l'espansione
del "territorio digitale";
e) lo sviluppo e la qualificazione del sistema informativo regionale,
sia nei processi a supporto delle funzioni di governo, sia negli
ambiti settoriali di intervento della Regione, con particolare
attenzione alla valorizzazione delle basi di dati, anche mediante
interventi di supporto e di assistenza per l'utilizzo integrato con
altre fonti conoscitive esistenti nei rispettivi settori di
attivita';
f) l'interoperabilita' attraverso l'uso di formati di dati e
protocolli di comunicazione conformi a standard liberi e/o aperti, in
accordo a quanto definito dagli enti internazionalmente preposti;
g) l'accessibilita' e la disponibilita' dei dati che deve essere
garantita attraverso l'utilizzo di almeno un formato standard libero
e/o aperto;
h) il contributo alla realizzazione di una rete integrata di sistemi
informativi e dei servizi telematici con gli Enti locali e gli altri
enti pubblici, anche con il supporto di misure di carattere tecnico e
finanziario;
i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio e controllo sullo
sviluppo delle ICT, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di
costi, anche per il confronto con altre realta' regionali, nazionali
ed europee;
j) la regolamentazione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni
comunitarie e nazionali, della sicurezza delle trasmissioni, dei
sistemi e delle reti di propria competenza; delle modalita' di
acquisizione e scambio dei dati fra gli enti pubblici; dei diritti di
partecipazione ed accesso dei soggetti interessati; della definizione
di standard nel trattamento dei dati e nella interoperabilita' dei
sistemi informativi.
2. Gli interventi della Regione mirano altresi' a favorire:
a) la ricerca e lo sviluppo delle ICT in ambito regionale;
b) la crescita del mercato delle ICT sul territorio, sia sul versante
dell'offerta sia su quello della domanda;
c) l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici per la
diffusione della conoscenza delle regole, degli interventi e dei
servizi delle ICT disciplinati dalla Regione nei diversi settori
economici, sociali e culturali;
d) la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di ICT e
l'accesso piu' ampio dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie;
e) l'utilizzo delle ICT in ambito universitario e scolastico;
f) il rapporto con gli enti di ricerca e le Universita' presenti nel
territorio regionale;
g) lo sviluppo delle reti locali e civiche.