LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalita' generali e ambito di applicazione
Art. 2 - Ruolo e funzioni della Regione
Art. 3 - Obiettivi specifici
Art. 4 - Modalita' di attuazione
Art. 5 - Pluralismo informatico
CAPO II - Programmazione delle ICT e dell'e-government
Art. 6 - Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e
dell'e-government
Art. 7 - Attuazione delle linee di indirizzo
Art. 8 - Verifica dei risultati
CAPO III - Infrastrutture
Art. 9 - Rete regionale
Art. 10 - Gestione della rete regionale
Art. 11 - Sviluppo del "territorio digitale"
CAPO IV - Sistema informativo regionale
Art. 12 - Patrimonio informativo pubblico
Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)
Art. 14 - Progetti integrati
Art. 15 - Monitoraggio
CAPO V - Norme di organizzazione
Art. 16 - Criteri organizzativi delle strutture regionali
Art. 17 - Sedi di concertazione e partecipazione
CAPO VI - Sistema regionale di negoziazione telematica per le
pubbliche amministrazioni
Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali
Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di
acquisto
Art. 20 - Trasformazione in societa' per azioni
Art. 21 - Funzionamento del sistema di acquisto
centralizzato
Art. 22 - Procedure telematiche di acquisto
Art. 23 - Rapporti di servizio
CAPO VII - Disposizioni finali
Art. 24 - Clausola valutativa
Art. 25 - Copertura finanziaria
Art. 26 - Direttive tecniche di attuazione
Art. 27 - Coordinamento normativo e abrogazioni
Art. 28 - Disposizioni transitorie
Art. 29 - Entrata in vigore
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalita' generali e ambito di applicazione
1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie
dell'informazione e della comunicazione" (ICT), nelle pubbliche
amministrazioni e nella societa' regionale, la Regione persegue:
a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un
piu' facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di
divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla
riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali;
b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la
competitivita' del sistema-regione con particolare riferimento
all'adeguamento delle infrastrutture, alla diffusione omogenea
dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla
sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici
ed organizzativi, al supporto delle capacita' delle imprese regionali
di rispondere alle nuove esigenze del mercato.
2. In attuazione delle norme costituzionali, in coerenza con il
quadro normativo comunitario e nazionale, e segnatamente delle norme
poste a tutela della privacy quale garanzia del patrimonio
informativo individuale del singolo cittadino, nel pieno rispetto
delle competenze dello Stato e del sistema delle autonomie, ed
applicando i principi di sussidiarieta', adeguatezza e
differenziazione, la presente legge:
a) definisce le funzioni e gli obiettivi della Regione per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo;
b) fissa il sistema di regole e lo sviluppo delle strutture
tecnologiche che assicurano l'integrazione e l'interoperabilita' dei
sistemi informativi e lo sviluppo del "territorio digitale";
c) definisce le modalita' di collaborazione fra tutte le pubbliche
amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto
pubblico regionali e locali.
3. Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
nazionali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della
Costituzione, le disposizioni della presente legge si applicano
subordinatamente ad un accordo, ovvero limitatamente alle norme che
offrono ad essi l'opportunita' di un adeguato accesso alla rete
regionale e ai relativi servizi.