LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"
Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale
associativa prevista dall'articolo 3, comma 1, la Regione fa fronte
con le disponibilita' del capitolo ordinario nella specifica unita'
previsionale di base inerente contributi ad Enti ed istituzioni che
perseguono scopi di interesse per la Regione, nella parte spesa del
bilancio regionale, nell'ambito dello stanziamento annualmente
autorizzato dalla legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 3, comma 2,
la Regione fa fronte con le disponibilita' dei capitoli ordinari
delle specifiche unita' previsionali di base relative alla parte
spesa del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge
finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 maggio 2004 VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri Bartolini, Ballarini,
Rivi, Delrio, Sabbi, Guerra, Babini, Giacomino e Amato presentato in
data 12 marzo 2004, oggetto consiliare n. 5421 (VII legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 287 in data 18 marzo 2004;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e
Politiche sociali in sede referente e in sede consultiva alla
Commissione V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2004 del 6
maggio 2004, con relazione scritta della consigliera Silvia
Bartolini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2004,
atto n. 133/2004.