LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"
Art. 3
Quota associativa e contributi
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa
annuale.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle
iniziative nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, concede a
CAMINA, stabilendo le relative modalita' di erogazione, contributi
per la realizzazione del programma delle attivita'. A tal fine, la
Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la
copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione alle
attivita' programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali
vigenti.
3. CAMINA e' tenuta a presentare alla Regione i programmi delle
iniziative e delle attivita' corredati dei relativi piani finanziari.
CAMINA presenta altresi' una relazione annuale che attesti la
realizzazione delle attivita' e delle iniziative programmate. La
relazione e' trasmessa alla competente Commissione consiliare.