REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"

          Art. 2                                                                
Condizioni per la partecipazione                                                
1. La partecipazione della Regione a CAMINA e' subordinata alle                 
seguenti condizioni:                                                            
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;                               
b) che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;                 
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti              
locali, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati le cui                
finalita' siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3                  
dell'articolo 1.                                                                
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli              
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.              
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti             
inerenti alla qualita' di associato.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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