LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione della Regione a CAMINA e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti
locali, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati le cui
finalita' siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3
dell'articolo 1.
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti
inerenti alla qualita' di associato.