LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' della vita
nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di
citta' sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuita' con
gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40
(Promozione delle citta' dei bambini e delle bambine) e successive
modifiche, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 47 dello
Statuto, e' autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla
costituzione dell'Associazione nazionale italiana "Citta' amiche
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CAMINA)".
2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalita' indicate
al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione delle
politiche e degli interventi di settore, con particolare riferimento
alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e culturali, di
pianificazione e programmazione territoriale, alla mobilita' e
sviluppo sostenibile, alla scuola.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalita':
a) diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in
eta' evolutiva;
b) promuovere il miglioramento della qualita' ambientale delle citta'
e del territorio extraurbano;
c) incentivare la partecipazione dei bambini e di ragazzi alla vita
civile;
d) promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto
di esperienze di partecipazione con la comunita' piu' ampia e le
diverse realta' locali, nazionali ed internazionali.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) La legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 concerne Promozione
delle citta' dei bambini e delle bambine.