COMUNICATO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA TRASPORTI PUBBLICI
Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali sui servizi minimi 2004/2006 - art. 10 L.R. 30/98. Deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2003, n. 2152
Per completezza di riferimenti, in ordine alla programmazione degli
Accordi di programma per la mobilita' sostenibile per il triennio
2003/2005 e per i servizi minimi autofilotranviari 2004/2006, si
richiama la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2003, n.
2152, gia' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 176 del 26/11/2003 e di seguito riportata.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n. 1219 del 30 giugno 2003 di proposta
al Consiglio dell'Atto d'indirizzo generale in materia di
programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per
il triennio 2004/2006, assunto con delibera dello stesso Consiglio n.
500 del 23 luglio 2003;
atteso che in esecuzione del suddetto Atto di indirizzo la Regione ha
sviluppato una proposta di servizi minimi per il periodo 2004-2006,
identificando per ciascun bacino provinciale l'ammontare delle
risorse ad essi attribuibili;
dato atto che sulla suddetta proposta e' stata esperita la fase di
consultazione prevista con gli Enti locali, le rappresentanze sociali
e le associazioni imprenditoriali, ai fini dell'intesa Regione/Enti
locali prevista dall'art. 10 della L.R. 30/98 e successive
modificazioni;
atteso che in data 27 ottobre 2003 la Conferenza Regione Autonomie
locali ha espresso il proprio assenso sulla suddetta intesa, il cui
testo, comprensivo di un emendamento approvato in tale sede volto a
dare atto della comune volonta' di dar seguito alle procedure di
affidamento dei servizi indicate dalla L.R. 30/98, e' riportato quale
allegato facente parte integrante del presente atto;
dato atto che alla concessione annuale 2004 dei contributi sui
servizi minimi, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato, e alla
individuazione dei relativi acconti mensili si provvedera', sulla
base di quanto previsto al punto 8 della citata "Intesa",
successivamente alla sottoscrizione degli "Accordi di programma" con
gli Enti locali, previsti all'art. 12 della L.R. 30/98 e successive
modificazioni, e sulla base di quanto fissato dal progetto di legge
di Bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006 relativamente al Capitolo
43225;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,
esecutive ai sensi di legge:
- n. 1464 del 28 luglio 2003 di definizione delle attivita'
dell'Agenzia Trasporti pubblici;
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002);
- n. 447 del 24 marzo 2003 concernente "Indirizzi in odine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici ing. Bruno Ginocchini ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;
a voti unamimi e palesi, delibera:
a) di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 3/99 e sulla base
di quanto partitamente indicato in premessa e che qui si intende
integralmente richiamato, l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e
gli Enti locali sui servizi minimi 2004/2006 di cui all'art. 10 della
L.R. 30/98 e successive modificazioni nel testo riportato quale
allegato facente parte integrante del presente atto;
b) di dare atto che alla concessione annuale 2004 dei contributi sui
servizi minimi, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato e alla
individuazione dei relativi acconti mensili si provvedera', sulla
base di quanto previsto al punto 8 della citata "intesa",
successivamente alla sottoscrizione degli "Accordi di programma" con
gli Enti locali, previsti all'art. 12 della L.R. 30/98 e successive
modificazioni, e sulla base di quanto fissato dal progetto di legge
di Bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006 relativamente al Capitolo
43225;
c) il presente atto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali sui servizi
minimi 2004-2006
Premesso:
- che la L.R. n. 30 del 1998 detta la disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale;
- che l'art. 10 della predetta legge regionale, come sostituito
dall'art. 9 della L.R. 28 aprile 2003, n. 8, prevede la
sottoscrizione di una intesa tra la Regione e gli Enti locali sui
servizi minimi, in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, in
base ai contenuti di un apposito atto di indirizzo del Consiglio
regionale;
- che il Consiglio regionale con delibera n. 500 del 23 luglio 2003
ha approvato "l'atto di indirizzo generale in materia di
programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per
il triennio 2004-2006";
- che il paragrafo 4.1 del succitato Atto di indirizzo definisce i
principi per la determinazione dei servizi minimi e determina
pertanto i contenuti di riferimento per la presente intesa, sia in
riferimento alla determinazione quantitativa dei servizi minimi
autofilotranviari, sia in riferimento al sostegno finanziario
dell'esercizio;
- che il succitato Atto di indirizzo indica anche la successione
temporale degli adempimenti da compiere, nel rispetto della
richiamata legge regionale, da parte della Regione e degli Enti
locali, tra cui rientra per primo il raggiungimento della presente
intesa;
- che la presente intesa riveste il carattere di urgenza, anche al
fine di assicurare la tempestivita' dei suddetti adempimenti;
la Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna convengono sui
seguenti termini d'intesa:
1) i contenuti all'Atto di indirizzo del Consiglio regionale
richiamato nelle premesse sono pienamente condivisi dalle parti e
assunti a fondamento della presente intesa;
2) la quantita' complessiva dei servizi minimi autofilotranviari
programmati per il triennio 2004-2006 e la suddivisione per ciascuno
dei bacini provinciali e' riportata nella Tabella 1; il livello dei
servizi minimi di ciascun bacino deve essere garantito eventualmente
anche attraverso specifiche modalita' di offerta a carattere
innovativo;
3) come previsto dall'atto di indirizzo del Consiglio regionale la
quantita' complessiva dei contributi regionali di esercizio a
copertura degli oneri inerenti i servizi minimi, per ciascuno degli
anni del triennio 2004-2006, e' indicata dalla Giunta regionale, nel
progetto di legge di Bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006, in Euro
193.672.000,00, ferma restando l'autonomia del Consiglio regionale
nelle sue determinazioni conclusive;
4) la suddivisione delle suddette risorse per ciascuno dei bacini
provinciali e' riportata nella Tabella 2;
5) l'incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri
derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del DLgs n. 422 del 1997, e'
richiesto direttamente dagli Enti locali allo Stato ai sensi
dell'art. 9, comma 4 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del DM
dell'Interno del 22 dicembre 2000;
6) gli Enti locali sono tenuti a garantire annualmente un livello
complessivo dei servizi minimi che non si discosti di piu' dello 0,5%
da quello indicato per ciascun bacino, dando atto che le riduzioni
risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere
detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non
configurabili come cause di forza maggiore. Riduzioni superiori,
sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore,
daranno luogo a proporzionale riduzione o recupero del contributo
regionale. La suddetta riduzione per astensioni facoltative dal
lavoro viene proporzionalmente dimensionata sul valore del 70% del
contributo in ragione degli oneri comunque residuanti in capo
all'esercente;
7) gli Enti locali sono impegnati a presentare semestralmente
attraverso le loro Agenzie il rapporto consuntivo sui servizi
svolti;
8) la Regione procede alla prima concessione annuale dei contributi
sui servizi minimi dopo l'approvazione degli Accordi di programma. La
Regione procede alla concessione di acconti mensili, che non superino
1/12 dello stanziamento complessivo previsto dal bilancio regionale,
secondo quanto previsto dalla legge;
9) come previsto dall'Atto di indirizzo del Consiglio regionale la
Regione e' impegnata a proporre risorse per l'ammontare di almeno
2.583.000,00 all'anno per il triennio, da destinare alla
qualificazione e all'incremento dei servizi di trasporto pubblico
degli Enti locali, secondo le previsioni dell'art. 33 della L.R.
30/98. Coerentemente con quanto stabilito dal richiamato Atto di
indirizzo, la qualificazione dei servizi e lo sviluppo oltre i minimi
verranno definiti, per lo stesso triennio, dopo una specifica
ricognizione della Giunta regionale e tenendo conto delle priorita'
relative: - all'adesione alle misure straordinarie di contenimento
della mobilita' non ambientalmente sostenibile e congestionante delle
aree urbane; - al coordinamento locale di tali misure con il
miglioramento del trasporto pubblico; - alla reale verifica di
aumento della velocita' commerciale dei servizi e di aumento dei
passeggeri trasportati; - alla reale attivazione degli interventi
relativi agli investimenti; - al concorso al sostegno dei servizi
(minimi + sviluppo) degli Enti locali di ciascun Bacino pari almeno
alla media regionale dell'ultimo biennio 2001/2002;
10) La Regione e gli Enti locali affermano la comune volonta' di
attenersi ai tempi previsti dall'art. 45, comma 4 della L.R. 30/98
per l'avvio e la gestione delle procedure di gara, ivi compresi i
tempi di prosecuzione degli affidamenti presenti;
11) nell'ottica di utilizzare tutte le opportunita' di sviluppo del
trasporto pubblico locale, in qualunque momento queste dovessero
manifestarsi, le parti, in adesione all'indirizzo del Consiglio
regionale, assumono l'impegno di inserire negli impianti di gara
(bando, contratti di servizio, etc.) margini di flessibilita' che
consentano eventuali successivi ampliamenti quantitativi a
miglioramenti qualitativi dei servizi affidati ai soggetti
aggiudicari;
12) i contratti di servizio e gli altri documenti propedeutici agli
affidamenti saranno pienamente improntati al recepimento del sistema
di incentivi allo sviluppo imprenditoriale del settore, previsti
dalla L.R. 30/98. Il periodo di affidamento previsto dai bandi sara'
sufficientemente lungo (orientativamente sei anni) in modo tale da
consentire alle imprese affidatarie di sviluppare dei veri e propri
piani industriali, comprensivi di eventuali investimenti.
TABELLA 1
Bacini Servizi minimi
2004-2006
(bus* Km.)
Piacenza 8.112.821
Parma 11.960.145
Reggio Emilia 9.057.633
Modena 12.448.221
Bologna 34.996.389
Ferrara 9.099.309
Ravenna 6.435.769
Forli'-Cesena 8.104.451
Rimini 7.046.156
Totale 107.260.894
TABELLA 2
Bacini Contributi servizi
minimi 2004-2006
Piacenza 13.704.000,00
Parma 20.902.000,00
Reggio Emilia 15.362.000,00
Modena 20.733.000,00
Bologna 72.310.000,00
Ferrara 14.871.000,00
Ravenna 10.045.000,00
Forli'-Cesena 12.970.000,00
Rimini (*) 12.775.000,00
Totale 193.672.000,00
(*) Gli Enti locali del bacino di Rimini sono sollevati dal
tradizionale obbligo organizzativo rispetto al cosiddetto "Treno
azzurro".