COMUNICATO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA TRASPORTI PUBBLICI
Atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per il triennio 2004/2006 - Art. 8, L.R. 30/98 (proposta della Giunta regionale in data 30 giugno 2003, n. 1219). Deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2003, n. 500
Per completezza di riferimenti, in ordine alla programmazione degli
Accordi di programma per la mobilita' sostenibile per il triennio
2003/2005 e per i servizi minimi autofilotranviari 2004/2006, si
richiama la deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2003, n.
500, gia' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 143 del 23/9/2003 e di seguito riportata.
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1219 del
30 giugno 2003, recante in oggetto "Atto di indirizzo generale in
materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico
regionale per il triennio 2004/2006. Art. 8, L.R. 30/98. Proposta al
Consiglio";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
8368 in data 15 luglio 2003,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso
della discussione di Consiglio;
premesso che:
- la L.R. 28 aprile 2003, n. 8 ha apportato modifiche e integrazioni
alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 in tema di disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale;
- le modifiche e integrazioni definite dalla L.R. 8/03 agiscono nel
principio di sussidiarieta' nell'azione degli Enti, gia' delineato
dalla precedente L.R. 30/98, ponendosi in linea con il rafforzato
quadro di autonomia della Regione e degli Enti locali derivante dalla
riforma del Titolo V della Costituzione;
- le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. 8/03 hanno
prodotto il rafforzamento di alcuni temi gia' presenti nella legge,
in particolare confermando il rapporto di intesa tra Regione ed Enti
locali in merito ai servizi minimi, nonche'e' il rapporto esclusivo
con gli Enti locali, o le loro Agenzie, per il trasferimento di
qualsiasi tipo di contributo di esercizio;
- risulta parimenti confermato l'art. 12 della L.R. 30/98 che
promuove la stipula di Accordi di programma con gli Enti locali, al
fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilita'
e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico
finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato;
- l'art. 8 della L.R. 30/98 in particolare prevede che il Consiglio
regionale adotti ogni tre anni, un atto di indirizzo contenente le
definizioni dei principi per la determinazione dei servizi minimi,
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la
domanda di mobilita' dei cittadini, anche in esito al piu' esteso
ambito di consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali le
associazioni imprenditoriali e ambientali, dei consumatori e degli
utenti;
ritenuto che in tale atto di indirizzo generale, debbano trovare
riferimento i valori guida della politica regionale per quanto
riguarda il governo della mobilita' unitaria su base provinciale e
l'impegno a rafforzare il ruolo partecipativo a sviluppo
dell'autonomia degli Enti e delle esperienze locali, in un rapporto
solidale e sussidiario con la Regione;
ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/98, come
modificata dalla L.R. 8/03, la proposta di atto di indirizzo
generale, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente
deliberazione;
dato atto del rapporto di monitoraggio degli Accordi di programma
2001-2003 inoltrato dall'Assessore alla Mobilita' e Trasporti alla
competente Commissione consiliare, in esito alla previsione indicata
dall'art. 8, comma 1 bis relativa al consuntivo dell'attivita'
svolta;
visti:
- la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale" e successive modificazioni;
- il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni e agli
Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997,
n. 59" e successive modifiche;
- l'art. 35 della Legge finanziaria 31 dicembre 2001, n. 448;
- l'art. 45 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti";
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale, esecutiva ai
sensi di legge, n. 1408 del 2 agosto 2002 di definizione delle
attivita' dell'Agenzia Trasporti pubblici;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;
delibera:
l'approvazione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/98, come
modificata dalla L.R. 8/03, dell'Atto di indirizzo generale in
materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico
regionale per il triennio 2004/2006 nel testo allegato che fa parte
integrante della presente deliberazione;
di pubblicare integralmente la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Atto di indirizzo generale triennale a norma dell'art. 8 della L.R.
n. 30 del 2 ottobre 1998 e successive modifiche
1. Il quadro di riferimento
Nella regione Emilia-Romagna il processo di riforma del Trasporto
pubblico, attraverso la recente modifica della L.R. 30/98, ha ormai
attuato in gran parte il nuovo schema di competenze conseguente alla
riforma del Titolo V della Costituzione, rafforzando ulteriormente, a
oltre quattro anni dell'avvio della riforma introdotta dalla Legge
Bassanini e dal Decreto legislativo Burlando, il grado di autonomia
della Regione stessa e degli Enti locali. Il riassetto delle
competenze ha fatto progressi nel senso dell'attuazione del principio
di sussidiarieta' nell'azione degli Enti, che porta sempre piu'
vicina al cittadino la sfera delle decisioni e delle responsabilita'.
A tal fine si assume il Bacino provinciale come ambito della
programmazione dei servizi di TPL e accorpando negli Enti locali,
Province e Comuni, o nelle loro Agenzie, le funzioni di progettazione
e controllo dei servizi per la mobilita', sia collettiva che
individuale, oltre alle gare per l'affidamento del servizio di TPL.
Coerentemente con la legge, i punti di riferimento dell'azione
regionale si collocano in un quadro ampio, che parte dal livello
comunitario e giunge fino alla programmazione della Regione stessa.
Di tale quadro possono essere richiamati alcuni capisaldi:
- il rispetto degli obiettivi in materia ambientale assunti dallo
Stato italiano e imposti dalle norme comunitarie;
- l'attuazione delle linee di indirizzo del libro bianco della
Commissione Europea "La politica Europea dei trasporti fino al 2010",
che indica azioni per una politica della mobilita' sostenibile;
- l'assunzione degli obiettivi del libro verde della Commissione
Europea "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento
energetico", che e' volto a incentivare lo sviluppo e la diffusione
dell'uso di fonti di energia alternative alle tradizionali;
- le indicazioni e le previsioni del Piano regionale integrato dei
Trasporti soprattutto in materia di sviluppo del Trasporto pubblico e
di mobilita' urbana sostenibile.
Il processo federalista si intreccia inoltre, nel particolare
settore, con il processo di liberalizzazione nella gestione dei
servizi, indirizzato dalle norme comunitarie e fortemente normato a
livello nazionale.
2. Il triennio che si conclude
La situazione del Trasporto pubblico nel territorio regionale e' il
frutto dello sforzo pluridecennale, positivo e congiunto, degli
operatori del settore, dei lavoratori delle imprese, degli utenti,
degli Enti locali responsabili e della Regione.
Nel triennio che si sta concludendo, l'attuazione degli indirizzi del
Consiglio regionale, determinati con deliberazione n. 127 del 20
dicembre 2000 in attuazione della L.R. 30/98, ha consentito al
sistema regionale e delle autonomie locali di avviare un processo di
adeguamento concretizzatosi in una serie di tappe significative:
- la concertazione con l'insieme degli Enti locali dei livelli di
servizi minimi e dei relativi contributi d'esercizio;
- la concertazione tramite Accordi di programma tra la Regione e gli
Enti locali di ciascun bacino, gia' con la partecipazione di alcune
Agenzie, degli impegni e degli specifici obiettivi di servizio, degli
interventi programmati per il triennio e dei relativi contributi di
investimento, di alcuni elementi di sviluppo della qualita', dei
metodi di monitoraggio dei fattori quantitativi e qualitativi dei
servizi;
- la costituzione, ormai prossima alla conclusione, delle Agenzie
locali della mobilita' in tutti i bacini della regione, quali
organismi strumentali degli Enti locali per l'attuazione delle
proprie decisioni e il monitoraggio e controllo degli esiti.
A sostegno delle spese di esercizio dei servizi minimi per il
triennio, fissati in 107.261.000 Km/anno, la Regione ha concorso con
contributi per oltre 191 milioni di Euro/anno, a cui si sono aggiunti
ulteriori 2,6 milioni di Euro/anno per le iniziative di incremento,
miglioramento e qualificazione dell'offerta.
Per i servizi ferroviari, nell'arco del triennio, la Regione ha
riconosciuto a Trenitalia SpA contributi che sono passati da circa
65,5 milioni di Euro nel 2001 a piu' di 69 milioni di euro nel 2003,
a fronte di 12.267.000 treni*km/anno nel 2001 e ad oltre 12.800.000,
programmati per il 2003.
A dette risorse vanno aggiunti circa 20 milioni di Euro di contributi
per l'acquisto e la ristrutturazione di materiale rotabile e per
interventi indirizzati al miglioramento e alla riqualificazione delle
stazioni.
Alle ferrovie "concesse" sono stati assegnati contributi complessivi
per circa 33 milioni di Euro annui, sia per i servizi (ammontanti a
circa 4.000.000 di km/anno) sia per la gestione delle linee.
3. I valori guida della politica regionale per il 2004-2006
I punti di partenza di tutta la politica del settore stanno nel
rafforzamento dell'azione di tutela e risanamento ambientale e nello
sviluppo di una mobilita' collettiva moderna e flessibile, capace di
risolvere i problemi di congestione che soffocano in particolar modo
le aree urbane del territorio. Come anche previsto dal Piano
regionale Integrato dei Trasporti, le azioni debbono convergere al
fine di comporre, nel loro insieme, una strategia praticabile per la
riduzione delle emissioni inquinanti in congruenza con gli obiettivi
fissati dal protocollo di Kyoto e dalle direttive comunitarie in
materia di qualita' dell'aria.
Impegno quanto mai complesso per lo scarto che ancora permane tra gli
attuali livelli di inquinamento annuali e i limiti relativi indicati
dagli Accordi mondiali e dalle Direttive Europee e per il peso
predominante delle emissioni del settore dei trasporti sul totale
complessivo.
La Regione, le Province e i Comuni dovranno perci definire i
cambiamenti strutturali e le modalita' gestionali della mobilita'
necessari per ridurre anno per anno l'inquinamento al fine di
raggiungere al 2005 i limiti annuali della qualita' dell'aria
indicati dalla Direttiva Europea, gia' recepita dal nostro Paese.
Ulteriore principio guida e' rappresentato dall'incremento del grado
di competitivita del sistema di trasporto pubblico locale. Agli
effetti della compiuta integrazione del sistema di trasporto pubblico
locale e per meglio favorire la sua competitivita', occorre
valorizzare le specificita' e le peculiarita' dei soggetti esercenti
i servizi pubblici non di linea, cos come identificati dalla Legge 15
gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea" (recepita dalla direttiva
regionale n. 2009 del 1994 e dal DLgs 422/97 recepito dalla L.R.
30/98), secondo le procedure gia' indicate nell'articolo 24 della
L.R. 30/98.
Infine, per garantire ai cittadini un modello di mobilita'
sostenibile sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista
dell'accessibilita' e dell'usufruibilita' dei servizi, occorre
incentivare le modalita' di trasporto intermodale gomma-rotaia
affinche' il sistema di trasporto pubblico regionale e locale divenga
maggiormente competitivo rispetto al trasporto privato su gomma.
Altro elemento fondante e' la salvaguardia degli interessi pubblici
primari che sono alla base del trasporto pubblico. Questa
salvaguardia si articola su diversi piani.
La funzione pubblica delle Agenzie
Gli Enti locali, attraverso le Agenzie, coordinano in maniera
unitaria i loro progetti all'interno di ogni bacino provinciale,
dando garanzia ai cittadini di un'organizzazione integrata dei vari
segmenti del trasporto pubblico fra loro e dell'integrazione fra
trasporto pubblico e altre forme di mobilita'.
Alle Agenzie, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza ai quali si ispira la Regione Emilia-Romagna, anche se
non solo ad esse, e' affidata una funzione proattiva per la tutela,
la priorita' e lo sviluppo del trasporto pubblico, nella contesa fino
ad ora impari con la motorizzazione individuale che va decisamente
riequilibrata.
Le Agenzie della mobilita' debbono essere soggetti che, quali
strutture strumentali degli Enti locali competenti, alle cui
direttive sono in ogni caso subordinate, traducono le scelte
strategiche in progetti precisi per lo sviluppo del trasporto
pubblico e il suo inserimento nel quadro complessivo della mobilita',
organizzata in maniera ambientalmente e socialmente compatibile.
La proprieta' pubblica delle reti
La proprieta' delle reti deve restare totalmente pubblica come vuole
la legge, cos come e' totalmente pubblica l'Agenzia di Bacino per la
mobilita', di cui all'articolo 19 della L.R. 30/98. Per tale ragione
all'Agenzia possono essere trasferite anche altre competenze degli
Enti locali.
La difesa degli interessi degli utenti
Ulteriore elemento di spicco e' la difesa degli interessi degli
utenti, il cui ruolo e' fondamentale nel processo di liberalizzazione
quali sensori attivi della qualita' del prodotto. Pertanto l'avvio
del processo di liberalizzazione dovra' coincidere con la messa in
operativita' delle nuove norme, oltre all'applicazione della
precedente norma, che gia' conteneva l'obbligo per le imprese e le
agenzie di tutelare gli utenti attraverso la carta dei servizi. Le
nuove norme esplicitano meglio l'obbligatorieta' di casi di
indennizzo per irregolare erogazione del servizio e impongono agli
Enti competenti, o alle loro Agenzie, di costituire il Comitato degli
utenti secondo i tempi e i modi stabiliti, dalla L.R. 30/98. Gli
accordi di Programma, pertanto, dovranno evidenziare le modalita' e
gli impegni di attuazione degli Enti locali firmatari. Applicazione
piu' esplicita e generalizzata dovra' avere anche la norma che
precisa l'obbligo per gli Enti di inserire nei contratti di servizio
clausole di riduzione del corrispettivo in caso di incompleta o
inadeguata esecuzione del servizio. Poiche' tale riduzione di
corrispettivo viene individuata comunque come via sussidiaria e
subordinata per garantire la qualita', rispetto alla via principale
che rimane quella dell'indennizzo diretto agli utenti, anche una
parte delle somme derivanti dalle riduzioni di corrispettivi sara'
destinata dagli enti competenti a iniziative in favore degli utenti.
4. I contenuti specifici di indirizzo
L'obiettivo prioritario, ma non esclusivo, del presente atto riguarda
la fissazione dei criteri per la determinazione dei servizi minimi.
Il regolamento 1191/69/CEE, come modificato dal 1893/91/CEE, fa
obbligo al trasporto pubblico di soddisfare le esigenze essenziali di
mobilita' dei cittadini. La L.R. 30/98, come modificata, indica il
preciso orientamento "alla salvaguardia, al potenziamento e al
miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti
nel precedente triennio".
Altro obiettivo del presente atto di indirizzo, strettamente legato
al primo, concerne l'orientamento di tutta la concertazione tra la
Regione, gli Enti locali e le loro Agenzie, attraverso gli Accordi di
programma.
Terzo obiettivo di grande importanza, considerato che il presente
atto vede la luce in un momento cruciale del processo di
liberalizzazione, e' quello di fornire indirizzi alla Giunta
regionale e alle Autonomie Locali in merito allo svolgimento, nel
rispetto della normativa, delle procedure concorsuali per
l'affidamento della gestione dei servizi.
4.1 I criteri per la determinazione dei servizi minimi
Alla luce dei due basilari elementi gia' richiamati (il criterio
comunitario di soddisfacimento delle esigenze essenziali e il
criterio regionale di salvaguardia, potenziamento e miglioramento) e'
opportuno fissare il riferimento al triennio che si sta concludendo.
Il precedente atto di indirizzo, gia' citato, ha consolidato il
livello di sviluppo e di riequilibrio territoriale dei servizi che
era stato il fenomeno caratterizzante della seconda meta' degli anni
'90, insieme con l'efficientamento della gestione delle aziende
pubbliche principali erogatrici.
Grazie a questo consolidamento e' stato possibile, per il Consiglio
regionale, modificare radicalmente (con la L.R. 1 febbraio 2002, n.
1) l'art. 33 della L.R. 30/98, sostituendo i "Contributi per il
riequilibrio", non piu' previsti, con i "Contributi per iniziative di
incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico".
Appare estremamente rilevante constatare come la L.R. 8/03, che ha
largamente modificato e integrato la L.R. 30/98, non e' ulteriormente
intervenuta a modifica di tale articolo.
Altrettanto rilevanti appaiono le priorita' definite dallo stesso
Consiglio regionale nell'ordine del giorno n. 3589/4 approvato in
data 28 aprile 2003 insieme alla citata L.R. 8/03: l'urgenza di
definire con il presente atto i criteri per la determinazione dei
"servizi minimi" e delle relative risorse, la necessita' di
effettuare con estrema rapidita' una ricognizione delle situazioni
maggiormente critiche quanto a raggiungimento degli obiettivi di
riduzione dell'inquinamento nonche' degli obiettivi di sviluppo della
mobilita' sostenibile previsti dal Piano regionale Integrato dei
Trasporti (PRIT), la necessita' infine di pervenire, alla luce di
quanto sopra, a una serie di misure straordinarie per il trasporto
pubblico.
A seguito di tutte queste considerazioni e' opportuno esprimere
l'indirizzo che, ai fini della determinazione dei "servizi minimi"
per il triennio 2004-2006, siano potenziati i livelli sia di servizi
che di risorse del triennio attualmente in conclusione, provvedendo
quanto meno a conglobare nella voce "servizi minimi" tanto le risorse
quanto i servizi che sono stati definiti come propriamente tali, e
inoltre anche quelli che sono stati riconosciuti a titolo di
iniziative di incremento.
Appare parimenti opportuno che si preveda un livello tendenzialmente
non inferiore a quello del triennio trascorso per gli ulteriori
"Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi
di trasporto pubblico" previsti dall'art. 33 della L.R. 30/98.
In tale potenziamento di risorse e' da intendersi compreso anche il
riconoscimento degli effetti inflattivi, che nello specifico settore
sono principalmente legati al costo del personale e al costo del
carburante. e' evidente che un apprezzabile contributo in tal senso
deve venire anche dal proseguimento dei processi di efficientamento
aziendale gia' messi in atto dai gestori.
Si dara' pertanto avvio immediato a tutte le procedure relative ai
"servizi minimi", i quali gia' conterranno il primo grado di sviluppo
di cui si e' detto. Parallelamente, in vista della precisa
definizione delle iniziative di incremento e qualificazione, la
Giunta regionale procedera', nell'arco di tre mesi dall'approvazione
del presente atto, a presentare un rapporto di ricognizione che
individui per le singole aree del territorio gli scarti rispetto al
raggiungimento degli obiettivi di coerenza coi limiti dei fattori
inquinanti previsti dalle norme comunitarie e dagli impegni
internazionali e degli obiettivi di sviluppo della mobilita'
ambientalmente e socialmente sostenibile previsti dal PRIT.
Successivamente alla discussione di tale rapporto in seno alla
Commissione consiliare competente, la Regione e gli Enti locali
provvederanno, secondo le modalita' previste dall'art. 33 della L.R.
30/98, a porre in atto misure straordinarie di limitazione del
traffico e di incremento e qualificazione del trasporto pubblico che
saranno orientate prioritariamente a superare i piu' gravi divari
rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
L'assegnazione di tale priorita' sara' tuttavia condizionata alla
verifica dell'impegno espresso localmente dagli Enti responsabili,
attraverso anche le Agenzie e gli Operatori della mobilita' e dei
trasporti pubblici, relativamente:
- all'adesione alle misure straordinarie di contenimento della
mobilita' non ambientalmente sostenibile e congestionante delle aree
urbane,
- al coordinamento locale di tali misure con il miglioramento del
trasporto pubblico,
- alla reale verifica di aumento della velocita' commerciale dei
servizi e di aumento dei passeggeri trasportati,
- alla messa in campo di impegni organizzativi e finanziari propri
degli Enti locali in misura almeno pari alla media regionale
accertata negli anni 2001 e 2002,
- alla reale attivazione degli interventi relativi agli
investimenti.
In tale prospettiva complessiva di grande dinamicita', e' essenziale
che tutti gli atti, conseguenti al presente atto di indirizzo
generale, siano caratterizzati da precise clausole di "flessibilita'
orientata allo sviluppo". Questo sara' pertanto l'orientamento di
fondo dell'Intesa tra la Regione e gli Enti locali sui servizi
minimi, dei conseguenti Accordi di programma e, in successione, degli
schemi dei Contratti di Servizio nonche' dei documenti relativi alle
procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi.
Ai fini del perseguimento di una maggiore competitivita' del sistema
di trasporto pubblico locale e secondo il principio di "integrazione
dei diversi operatori sia pubblici che privati" stabilito dall'art.
2, L.R. 30/98, i "contributi per iniziative di incremento e
qualificazione dei servizi di trasporto pubblico" di cui all'art. 33
della medesima legge, vanno anche a favore delle aziende che
sottoscrivono i contratti di servizio.
Al principio di ulteriore sviluppo la Regione orientera' anche la
propria azione in materia di Servizio Ferroviario regionale e di
Servizio Ferroviario Metropolitano, proseguendo nell'impegno per
l'accrescimento quantitativo dei servizi e per il loro miglioramento
qualitativo, specialmente nelle direttrici piu' debolmente
interessate dai miglioramenti in corso.
Tale scopo sara' perseguito con tutti i mezzi a disposizione, tra
cui: il migliore impiego delle risorse disponibili, il serrato
confronto con lo Stato per il loro incremento almeno nei termini
previsti dagli Accordi che hanno segnato la riforma del settore e
oltre gli stessi, la destinazione di incentivi propri nei limiti
delle disponibilita' dei bilanci, lo sviluppo di sinergie con
soggetti pubblici e privati disponibili a impiegare risorse nel
settore, compresi gli Enti locali.
4.2 Gli Accordi di Programma tra la Regione, gli Enti locali e le
loro Agenzie
L'attuazione dei principi e degli indirizzi del presente atto e'
affidata a due momenti fondamentali di concertazione tra la Regione e
gli Enti locali: rispettivamente il raggiungimento dell'intesa (di
cui all'art. 10 della L.R. 30/98 sostituito dall'art. 9 della L.R.
8/03) e la sottoscrizione di specifici accordi di programma (di cui
all'art. 12 della L.R. 30/98 come modificato dalla L.R. 8/03).
Gli indirizzi del presente atto costituiscono riferimento per gli
accordi di programma 2004-2006. Per la stipula degli accordi di
programma la Regione si attiene alle norme della L.R. 30/98, come
modificata dalla L.R. 8/03, attraverso:
- il confronto preventivo sugli obiettivi con le piu' ampie
rappresentanze sociali;
- la concertazione istituzionale con gli Enti locali e le loro
Agenzie, per la individuazione degli interventi finalizzati alla
riorganizzazione della mobilita' e alla qualificazione dell'accesso
ai servizi di interesse pubblico;
- al fine di raggiungere gli obiettivi sopra richiamati la Regione e
gli Enti locali potranno concordare un Piano di investimenti
straordinario per la modifica delle sedi stradali, delle confluenze e
degli incroci, per la realizzazione di parti di strade o corsie
riservate, per l'utilizzo delle tecnologie elettroniche di controllo
satellitare e di informazione per l'intermodalita' e la priorita'
semaforica, oltre il controllo della puntualita', della velocita'
commerciale dei mezzi pubblici.
L'Accordo individua le politiche triennali e le azioni concrete dei
soggetti sottoscrittori, coerentemente con gli indirizzi del presente
atto in materia di trasporto pubblico, sia ferroviario che
autofilotranviario e di mobilita' urbana, in particolare per:
- la qualificazione del trasporto pubblico;
- lo sviluppo delle iniziative per la mobilita' ambientalmente
sostenibile e la regolazione del trasporto privato anche in
continuita' con quelle gia' avviate a partire dal triennio
2001-2003;
- l'integrazione modale e tariffaria;
- il miglioramento della sicurezza;
- l'efficacia e l'efficienza gestionale.
Ciascun Accordo di programma dovra' indicare le modalita' di
controllo dei passaggi dei mezzi alle fermate piu' significative
delle linee a partire da quelle urbane e di adduzione dalle periferie
ai centri della citta'. Inoltre dovranno essere definite le modalita'
di informazione sulle corse non svolte a causa dei ritardi accumulati
durante la giornata. A tal fine, la' dove e' in uso il Global
Positioning System (GPS), gli Accordi dovranno definire le modalita'
di controllo dei tabulati e piu' in generale le modalita' di
chiarezza e di pubblicita' dei dati relativi.
L'accordo recepisce il livello di servizio minimo concertato in sede
di Conferenza Regione-Autonomie Locali per ciascun bacino
provinciale, indicando i limiti al di sotto dei quali si da' luogo a
proporzionale riduzione o recupero del contributo regionale.
La Provincia e i Comuni o l'Agenzia e l'Impresa affidataria, in sede
di sottoscrizione del Contratto di servizio e di definizione del
programma di esercizio in allegato allo stesso, hanno la facolta' di
individuare modalita' di offerta dei servizi minimi di carattere
innovativo, coerente con la domanda reale, tenendo conto che la
sostituzione di servizi minimi, offerti in forma tradizionale, con
servizi erogati secondo modalita' innovative, comporta i contributi
regionali a condizione che l'iniziativa sia supportata da progetti e
indagini specifiche che ne provino la convenienza, in relazione sia
all'utenza servita sia alla collettivita' nel suo complesso.
Recepimento negli Accordi del contesto di sviluppo degli
investimenti
Gli Accordi raccoglieranno gli elementi che caratterizzano il
sensibile sforzo congiunto, che vede impegnati insieme la Regione e
gli Enti locali, per il miglioramento della qualita' dell'aria nelle
aree urbane del territorio regionale.
Gli Enti locali e la Regione dedicheranno pertanto una quota
significativa degli interventi ad azioni specificatamente rivolte
allo sviluppo del trasporto pubblico e all'incremento del suo
utilizzo, nell'ambito di una mobilita' sostenibile, attraverso:
- ulteriore incremento dei mezzi ecocompatibili, anche extra-urbani,
per il miglioramento della qualita' ambientale del parco pubblico;
- la realizzazione dell'integrazione tariffaria e il miglioramento
dell'intermodalita', con particolare attenzione alla qualificazione
dell'accesso alle stazioni;
- la riorganizzazione delle reti per l'ottimizzazione del servizio
pubblico e l'incremento delle persone trasportate;
- la realizzazione di corsie riservate ai mezzi pubblici e il loro
corretto uso;
- lo sviluppo dell'informazione agli utenti;
- la realizzazione di sistemi semaforici integrati col
preferenziamento dei mezzi pubblici;
- la messa in opera di sistemi di controllo del traffico privato e di
parcheggi scambiatori, prioritariamente sulle linee esistenti di
adduzione ai centri urbani;
- il completamento delle reti di percorsi ciclopedonali;
- l'incentivazione all'acquisto di mezzi non inquinanti anche da
parte di soggetti privati;
- lo sviluppo di una logistica sostenibile nelle aree urbane,
contestuale alla limitazione del traffico piu' inquinante;
- regolazione delle attivita' di carico-scarico merci, in particolare
nelle ore di punta per ridurre le situazioni che producono ritardi
nel servizio del TPL.
L'efficacia di tali interventi sara' misurata in termini di:
- incremento del numero di viaggiatori trasportati/Km dai mezzi
pubblici e della loro velocita' commerciale rispetto all'anno 2002;
- riduzione effettiva delle concentrazioni di inquinanti rilevate,
specialmente PM10 e benzene;
- riduzione dei consumi di carburanti tradizionali e incremento di
quelli alternativi.
Indicazioni negli Accordi per il funzionamento delle Agenzie locali
II ruolo primario delle Agenzie, si concretizza in due elementi
fondamentali:
- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei
servizi di trasporto pubblico, coordinati con tutti gli altri servizi
relativi alla mobilita' del bacino provinciale (compresi i servizi
complementari, con riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai
centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e
controllo),
- la messa in opera e il controllo dei contratti di servizio,
compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale.
Nel contesto attuale, in cui le crescenti sollecitazioni del mercato
della mobilita' richiedono flessibilita' e integrazione tra tutti i
servizi, la L.R. 30/98 prevede la possibilita' che le Agenzie locali
possano operare secondo approcci diversificati, in funzione delle
caratteristiche specifiche di ogni contesto territoriale.
Le Agenzie possono pertanto ricoprire i seguenti compiti, pur sempre
con un raggio di azione ben distinto dalle aziende di produzione dei
servizi di trasporto pubblico locale, teso a privilegiare i due
elementi fondamentali sopra menzionati rispetto ad altre forme a
carattere imprenditoriale:
- strutture di base, cui sono demandate su delega alcune funzioni
proprie degli Enti competenti, in materia di programmazione
operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi;
- strutture titolari anche dei ricavi per i servizi di trasporto
locale, nel caso in cui i contratti di servizio prevedano la formula
del gross cost;
- strutture che detengano eventualmente anche la proprieta' di assets
patrimoniali del trasporto pubblico locale e della mobilita'
(applicazione dell'art. 35, Legge 448/01 e dell'art. 19, L.R.
30/98);
- strutture cui e' anche demandata la gestione operativa di assets
patrimoniali;
- strutture titolari anche di ulteriori attivita' complementari per
la mobilita'.
Le attivita' di base svolte dalle Agenzie locali, quali la
programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi,
tramite la gestione dei contratti di servizio e delle relative
procedure, possano trovare adeguata copertura dei relativi costi
all'interno dei fondi trasferiti dalla Regione agli Enti locali a
fronte dei servizi minimi. Pertanto eventuali compiti aggiuntivi
affidati alle Agenzie dovranno essere in grado di generare un
autofinanziamento almeno sufficiente per coprire i maggiori costi che
ne derivano, oppure dovranno vedere l'intervento degli Enti locali,
con propri fondi, a copertura degli eventuali maggiori costi.
Le Agenzie garantiranno agli Enti locali e alla Regione la
possibilita' di controllare il rispetto di tali principi attivando
immediatamente una apposita contabilita' separata per i loro diversi
tipi di attivita'. A loro volta gli Enti locali e la stessa Regione
avranno cura di controllare che le Agenzie svolgano prioritariamente
e completamente i compiti connessi al loro ruolo primario, senza
alcuna diversa destinazione di risorse a favore di altre attivita'.
Altri principi per la stipula degli Accordi di programma
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. 30/98, come
modificata, contribuisce in quota parte al finanziamento dei servizi
minimi oggetto dell'Accordo di programma sottoscritto con Province e
Comuni. Gli Enti locali firmatari di tale Accordo garantiscono che i
ricavi da traffico comprensivi delle tariffe e delle eventuali
integrazioni degli stessi Enti o di altri soggetti stiano in
proporzione non inferiore a 35/65 del contributo complessivo
regionale per lo svolgimento dei servizi minimi concordati.
Al fine della massima trasparenza dei bilanci del TPL e del controllo
della destinazione delle risorse regionali le Agenzie e le Aziende
che riceveranno i fondi per i servizi minimi sulla base dei Contratti
di servizio dovranno redigere i relativi budget e consuntivi annuali
in modo separato dalle altre attivita' svolte e non comprese nelle
indicazioni degli Accordi di programma.
Gli accordi di programma si attengono inoltre ai seguenti principi:
- e' stipulato un unico Accordo di programma per ogni bacino
provinciale, entro 60 giorni dall'intesa relativa ai servizi minimi
prevista dall'art. 10 della modificata L.R. 30/98, sottoscritto da un
lato dalla Regione e, dall'altro, dalla Provincia e dai Comuni con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti, come pure dall'Agenzia del
bacino provinciale stesso, ove ne abbia le funzioni;
- il livello dei servizi minimi dell'Accordo deve essere garantito
secondo le quantita' e le modalita' di offerta, eventualmente a
carattere innovativo, definite nei singoli bacini;
gli Enti locali sono tenuti a garantire annualmente un livello
complessivo dei servizi minimi che non si discosti di piu' dello 0,5%
da quello indicato per ciascun bacino, dando atto che le riduzioni
risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere
detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non
configurabili come cause di forza maggiore. Riduzioni superiori,
sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore,
daranno luogo a proporzionale riduzione o recupero del contributo
regionale. La suddetta riduzione per astensioni facoltative dal
lavoro viene proporzionalmente dimensionata in ragione degli oneri
comunque residuanti in capo all'esercente;
- in ordine alla previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e bis
della L.R. 30/98, gli Accordi di programma indicano gli specifici
impegni relativi al livello di informazione obbligatoria e integrata
on-line dei servizi, sui mezzi e alle fermate, alle condizioni di
vendita a bordo dei titoli di viaggio in aggiunta al sistema di
prevendita a terra, nonche' le riduzioni per le eventuali
inadempienze a valere sul trasferimento dei contributi regionali per
i servizi minimi;
- al fine del raggiungimento dell'integrazione tariffaria su scala
regionale, ciascun accordo di programma recepisce l'intesa
Regione-Autonomie locali in ordine alla integrazione zonale per
l'attuazione del sistema tariffario integrato della mobilita' in
Emilia-Romagna (STIMER), indicando le eventuali specifiche
articolazioni per la completa attuazione in ciascun bacino entro il
31 dicembre 2004;
- l'accordo di programma definisce le riduzioni applicabili per la
mancata prestazione del servizio e per le altre inadempienze
contrattuali previste ai sensi degli artt. 16 e 17 della modificata
L.R. 30/98;
- gli accordi di programma richiamano come elementi fondamentali del
contratto di servizio gli obblighi specifici di servizio, in ordine
all'esercizio, all'impiego del sistema tariffario, alla qualita',
alla informazione, indicando riduzioni del corrispettivo economico in
caso di inadempienza;
- l'accordo di programma impegna i contraenti:
- all'equilibrio economico dei bilanci delle imprese esercenti;
- all'equilibrio economico delle attivita' di agenzia relative al
TPL;
- al monitoraggio dei servizi e della qualita' erogata e percepita;
- a consentire l'autonomo accesso ai dati dei sistemi aziendali
centralizzati di controllo del servizio offerto, eventualmente
installati presso gli esercenti, da parte degli Enti locali e Agenzie
contraenti e della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma 3 e art.
16, comma 5 quater della L.R. 30/98);
- in particolare l'Accordo individua obiettivi concreti di
miglioramento e modalita' di controllo dell'integrazione modale, di
riduzione dell'inquinamento e di sviluppo della mobilita'
sostenibile, promuovendo anche l'attivazione di progetti e interventi
dotati di specifici contributi di investimento, condizionati
all'effettivo raggiungimento degli obiettivi condivisi;
- la Giunta regionale si impegna a monitorare l'attuazione degli
accordi, anche attraverso l'operato dell'Agenzia Trasporti pubblici,
presentando annualmente un rapporto consuntivo alla Commissione
consiliare competente;
- agevolazioni o esenzioni tariffarie diverse da quelle previste
dalla Regione sono a carico delle Istituzioni e amministrazioni
richiedenti, le quali dovranno provvedere in via diretta alla
regolazione delle autorizzazioni e alla compensazione degli eventuali
oneri a norma della Legge 5 maggio 1989, n. 160 "Conversione in
legge, con modificazioni, del DL 4 marzo 1989, n. 77, recante
disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni
marittime";
- la Provincia e i Comuni, direttamente o avvalendosi dell'Agenzia,
forniscono a consuntivo alla Regione, entro il 30 giugno di ogni
anno, la descrizione informatizzata su supporto magnetico dei servizi
effettivamente svolti nel bacino corredati dei dati di esercizio con
le eventuali variazioni rispetto al calendario regionale di
riferimento, secondo le tecniche previste dalla delibera della Giunta
regionale 3459/96, aggiornate in base al sistema di informazione
on-line sopra richiamato;
- al fine di consentire i monitoraggi regionali, ciascun accordo di
programma impegna la Provincia, il Comune, o in loro vece l'Agenzia,
a presentare annualmente un rapporto consuntivo unitario e integrato
sulle attivita' svolte, da redigersi per bacino secondo uno standard
informatico compatibile con quello della Regione e articolato in due
sezioni, una tecnica e una economica, da prodursi entro la fine del
mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, in
continuita' e in aggiornamento del sistema e dei modi di
comunicazione gia' definiti per il triennio 2001-2003. La mancata,
incompleta o ritardata presentazione dei dati richiesti, rispetto
alle scadenze previste, autorizza la Regione a trattenere, dal
contributo d'esercizio dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono i dati, un importo pari allo 0,1% del contributo stesso
per ogni mese di ritardo. La decurtazione del contributo resta a
carico dei contraenti destinatari del contributo con facolta' di
rivalsa nei confronti delle parti che hanno causato il ritardo.
Gli Enti locali e le loro Agenzie sottoscrivono i Contratti di
servizio con gli esercenti facendo riferimento alle risorse regionali
indicate nell'intesa e a quelle proprie aggiuntive. Appare opportuno
che meccanismi di price-cap o simili incentivino le imprese a
concorrere al recupero dei fenomeni inflattivi.
La Regione procede alla prima concessione annuale dei contributi sui
servizi minimi dopo l'approvazione degli Accordi di programma. La
Regione procede alla concessione di acconti mensili, che non superino
1/12 dello stanziamento complessivo previsto dal bilancio regionale,
secondo quanto previsto dalla legge.
4.3 Indirizzi relativi alle procedure concorsuali per l'affidamento
dei servizi
La nuova fase di affidamento del servizio di trasporto pubblico per
ogni bacino provinciale comportera' un confronto tra ipotesi diverse
di gestione presentati dai vari concorrenti.
Pertanto, nel richiedere alle imprese che concorreranno per il
mercato i relativi Piani industriali di produzione del servizio
dovra' essere in pari tempo definita una modalita' di valutazione
delle proposte che premi la qualita' e la capacita' imprenditoriale
di adeguare il prodotto al mutamento delle condizioni oggettive per
corrispondere comunque alla qualita' attesa.
In pari tempo dovranno essere indicate le modalita' di controllo
della qualita' del servizio trasporto pubblico fornito per verificare
la corrispondenza con il contratto di servizio e per individuare le
eventuali inadempienze dell'impresa o dei Comuni rispetto alle
condizioni di circolazione dei mezzi pubblici e all'obiettivo di
aumento della velocita' commerciale.
A tal fine, i criteri di massima a cui fare riferimento nei bandi di
gare e nei conseguenti contratti di servizio dovranno basarsi su
alcuni criteri:R1 = 1.
Il prodotto del servizio di trasporto pubblico II prodotto del
servizio di trasporto pubblico e' l'insieme delle attivita'
strutturali, organizzative e informative necessarie per
l'intermodalita' e per accrescere l'uso del mezzo pubblico, garantire
la puntualita', la gradevolezza e la sicurezza del viaggio, dalle
fasi di attesa del bus fino al suo abbandono.
2. I parametri di qualita' di prodotto e modalita' di controlloLa
qualita' dovra' essere codificata in parametri graduati di
valutazione e certificata sia da tabelle tecniche e adeguate
verifiche, sia dai pareri raccolti tra gli utenti. In particolare la
puntualita' dei mezzi dovra' essere verificata individuando alcune
fermate significative delle linee urbane e di adduzione dalle
periferie ai centri della citta'. Inoltre dovranno essere definite le
modalita' di informazione sulle corse non svolte a causa dei ritardi
accumulati durante la giornata. A tal fine, la' dove e' in uso il
GPS, il contratto dovra' prevedere il controllo dei tabulati e piu'
in generale le modalita' di chiarezza e di pubblicita' dei dati
relativi.
3. Forme e modalita' di supervisione della Regione La Regione, in
quanto concorre alla realizzazione dell'obiettivo della mobilita'
delle persone e della riduzione dell'inquinamento acustico e
atmosferico, e' tenuta al controllo della qualita' del servizio e
dell'uso corretto dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei
servizi minimi. A tal fine la Regione indichera' negli accordi di
programma gli obiettivi a cui dovranno riferirsi i contratti di
servizio.
Gli incentivi per la valorizzazione del ruolo dell'imprenditoria
pubblica e privata nello sviluppo del TPL
II giudizio complessivo della situazione del Trasporto pubblico non
pu che partire dall'apprezzamento del ruolo fin qui svolto dalle
imprese pubbliche e private del settore e dell'apporto che al loro
interno tutte le componenti hanno espresso.
I contratti di servizio e gli altri documenti propedeutici agli
affidamenti saranno pertanto pienamente improntati al recepimento del
sistema di incentivi allo sviluppo imprenditoriale del settore,
previsti dalla L.R. 30/98 cos come modificato dalla L.R. 8/03, che
costituisce un punto fermo nella futura evoluzione del settore. Il
periodo di affidamento previsto dai bandi sara' sufficientemente
lungo (orientativamente sei anni) in modo tale da consentire alle
imprese affidatarie di sviluppare dei veri e propri piani
industriali, comprensivi di eventuali investimenti.
Elementi minimi comuni
Essendo opportuno definire alcuni elementi minimi, comuni a livello
regionale, in merito alla valutazione delle offerte presentate in
sede di gara, con riferimento sia ai pesi attribuibili agli aspetti
economici e qualitativi, sia a quali elementi considerare per la
valutazione qualitativa dell'offerta, allo scopo di ottimizzare il
sistema del trasporto pubblico locale dal punto di vista della
quantita' di servizi e della qualita' per l'utenza, in merito ai
criteri di individuazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, si esprime l'indirizzo di valutare in misura almeno
paritetica gli aspetti qualitativi rispetto agli aspetti economici di
ogni offerta.In merito agli elementi da prendere in considerazione
per la valutazione qualitativa dell'offerta, si ritiene necessario
includere tra tali elementi la regolarita' del servizio, il livello
di comfort per l'utenza, il livello di integrazione tariffaria.
Inoltre, nell'ottica gia' piu' volte esposta di utilizzare un
approccio tale da cogliere le opportunita' di sviluppo del trasporto
pubblico locale, in qualunque momento queste dovessero manifestarsi,
si esprime l'indirizzo di inserire negli impianti di gara (bando,
contratti di servizio, etc.) margini di flessibilita' che consentano
eventuali successivi ampliamenti quantitativi e miglioramenti
qualitativi dei servizi affidati ai soggetti aggiudicatari, senza che
ci implichi radicali alterazioni delle condizioni di affidamento o
addirittura la necessita' di procedere a nuovi affidamenti.
I casi e le motivazioni eccezionali, che giustificano rispettivamente
la convivenza di affidamento separato e subaffidamento in aree a
bassa frequentazione (art. 14 ter, comma 4 della L.R. 30/98) oppure
l'affidamento diretto della gestione dei servizi (art. 45, comma 7
bis della L.R. 30/98), sono individuati nei servizi che presentino
scarsa o nulla integrazione con la rete complessiva dei servizi di
bacino, e che comunque costituiscano una quantita' minima di servizi
rispetto al complesso del bacino a cui territorialmente fanno
riferimento. Si possono considerare esempi di tali casi i servizi che
siano riservati a categorie particolarmente deboli e svantaggiate di
utenti e che pertanto richiedano operatori in possesso di particolari
abilita', come pure i servizi svolti a richiesta su prenotazione. Si
potra' altresi' normare nei bandi di gara l'affidamento diretto per
non piu' di un anno nel caso in cui la gara vada deserta o l'offerta
venga considerata insufficiente.
Gli Enti competenti, al termine dei tre anni indicati dalla norma,
potranno concedere le proroghe di subaffidamento, e'reviste dall'art.
14 bis, comma 1 della L.R. 30/98 per servizi che superino la
quantita' del 15% dell'affidamento complessivo, qualora si
verifichino particolari necessita' di flessibilita' gestionale e
organizzativa, del tipo di quelle richiamate al punto precedente o di
altre che si rivelino indispensabili, per esempio, a mantenere e
ampliare i servizi in aree a domanda particolarmente debole.
La tempestivita' negli adempimenti
Gli Enti competenti e le loro Agenzie, che non abbiano gia'
provveduto, concordano, entro trenta giorni dalla data di validita'
del presente atto, le integrazioni ai contratti di servizio in essere
in modo da garantire l'attuazione delle disposizioni contenute
nell'art. 13, comma 9 e nell'art. 14, comma 2 della L.R. 30/98.
L'effettuazione delle gare, nei tempi previsti dalla L.R. 30/98,
secondo una corretta ed efficace impostazione delle procedure
concorsuali concorre in maniera importante a tradurre gli obiettivi
di sviluppo e potenziamento del trasporto pubblico locale in concreti
risultati, in quanto contribuisce, insieme alla definizione del
quadro delle risorse, a dare agli operatori del settore quelle
certezze che sono necessarie per operare in maniera efficiente ed
efficace.
Il mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 45,
comma 4 della L.R. 30/98 implica la sospensione dell'erogazione del
contributo regionale fino all'avvenuta successiva regolarizzazione
delle situazioni secondo i dettami di legge.