REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0037

          Art. 37                                                               
(sostituiti commi 2, 4 e 7 e abrogato comma 3da art. 21, L.R. 14                
aprile 2004, n. 8)                                                              
Norme transitorie e finali                                                      
1. Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui             
all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi            
per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.               
2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a               
quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge             
in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro            
tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative                    
direttive di prima attuazione.                                                  
3. abrogato.                                                                    
4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli             
di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento                       
dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in                   
servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli            
stessi erano in possesso in tale data.                                          
5. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria             
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino            
all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad                
applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla                 
presente legge.                                                                 
6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli                  
interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad               
applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente               
legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i              
requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.                
7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia,           
le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate               
dalla Regione su richiesta dei Comuni.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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