TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0034
Art. 34
(sostituito da art. 18, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Coordinamenti pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti
gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno
del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e
continuita' degli interventi sul piano educativo e di omogeneita' ed
efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento
pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli
indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema
dei servizi per l'infanzia.
2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico
provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per
l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e
scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e
qualificazione dei servizi, nonche' supporto all'attivita'
programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia.
Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresi' i rapporti con
Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.
3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi
accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori
pedagogici al coordinamento provinciale.