REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0033

          Art. 33                                                               
(sostituito da art. 17, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                              
Coordinatori pedagogici                                                         
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le                   
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia           
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo            
socio-pedagogico o socio-psicologico.                                           
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo e           
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla              
loro formazione permanente, di promozione e valutazione della                   
qualita', nonche' di monitoraggio e documentazione delle esperienze,            
di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e              
sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunita' locale,              
anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.                           
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita                
considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel             
territorio.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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