TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0033
Art. 33
(sostituito da art. 17, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Coordinatori pedagogici
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo
socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo e
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla
loro formazione permanente, di promozione e valutazione della
qualita', nonche' di monitoraggio e documentazione delle esperienze,
di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e
sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunita' locale,
anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita
considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel
territorio.