REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0024

          Art. 24                                                               
(sostituito da art. 15, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                              
Compiti della Commissione tecnica provinciale                                   
1. La Commissione ha i seguenti compiti:                                        
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di                   
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi                 
privati, nonche' parere vincolante in relazione all'accreditamento di           
servizi pubblici;                                                               
b) svolge attivita' di consulenza a favore dei Comuni e degli altri             
soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di               
accreditamento dei servizi educativi;                                           
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica              
sull'attivita' autorizzatoria e di accreditamento del territorio                
provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.            
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del            
parere in relazione all'accreditamento, la Commissione e' costituita            
esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e puo'             
essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione,           
in relazione al numero delle richieste di parere.                               
TITOLO III                                                                      
CARATTERISTICHE GENERALI                                                        
DELL'AREA E DELLA STRUTTURA                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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