TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0024
Art. 24
(sostituito da art. 15, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi
privati, nonche' parere vincolante in relazione all'accreditamento di
servizi pubblici;
b) svolge attivita' di consulenza a favore dei Comuni e degli altri
soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di
accreditamento dei servizi educativi;
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica
sull'attivita' autorizzatoria e di accreditamento del territorio
provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del
parere in relazione all'accreditamento, la Commissione e' costituita
esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e puo'
essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione,
in relazione al numero delle richieste di parere.
TITOLO III
CARATTERISTICHE GENERALI
DELL'AREA E DELLA STRUTTURA