TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0023
Art. 23
Commissione tecnica provinciale
1. Presso ciascuna Provincia e' istituita una Commissione tecnica,
con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:
a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel
settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di Presidente;
b) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori
operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per
l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;
c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza
presenti nel territorio, designati dall'Azienda Unita' sanitaria
locale;
d) due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui
servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di
provincia e l'altro dalla Provincia.
2. Qualora sul territorio provinciale esistano piu' Aziende Unita'
sanitarie locali, la designazione e' effettuata di comune accordo fra
le stesse.
3. Un funzionario della Provincia con competenze
giuridico-amministrative svolge le funzioni di segretario.
4. Nell'espressione del parere, in caso di parita', prevale il voto
del Presidente.
5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione puo'
operare anche con un numero ridotto di componenti, purche' siano
rappresentate tutte le professionalita' indicate al comma 1.
6. Ciascuna Commissione e' nominata dal Presidente della Provincia,
resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale
ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.