TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0020
Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti
autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei
soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato
denuncia ai sensi dell'art. 9.
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle
Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e
autodenunciatisi.
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale e'
pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.