TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0019
Art. 19
(sostituito comma 2 da art. 12,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Requisiti per l'accreditamento
1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere
i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalita' e la
programmazione delle attivita' educative, nonche' le modalita'
organizzative e di funzionamento del servizio;
b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di
quanto stabilito all'art. 33;
c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a
quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal
fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai
progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione
tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano
diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della
realizzazione del sistema educativo integrato;
e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di
cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle
famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di
organismi di gestione, sia attraverso le modalita' di collaborazione
con i genitori in esso indicate;
f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio,
adeguandoli alle direttive regionali in merito.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per
l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto
all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e' condizione di funzionamento per i servizi
pubblici.