REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0018

          Art. 18                                                               
Accreditamento                                                                  
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione            
del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la                
procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di                    
requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per                 
l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e            
privati.                                                                        
2. L'accreditamento e' concesso dal Comune entro novanta giorni dalla           
data di presentazione della domanda da parte dei soggetti                       
interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art.            
23, salvo quanto disposto all'art. 37, comma 7. Decorso inutilmente             
tale termine, il provvedimento e' adottato in via sostitutiva dalla             
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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