TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0018
Art. 18
Accreditamento
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione
del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la
procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di
requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per
l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e
privati.
2. L'accreditamento e' concesso dal Comune entro novanta giorni dalla
data di presentazione della domanda da parte dei soggetti
interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art.
23, salvo quanto disposto all'art. 37, comma 7. Decorso inutilmente
tale termine, il provvedimento e' adottato in via sostitutiva dalla
Regione.