TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0015
Art. 15
Sistema informativosui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per
l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della Legge 23 dicembre
1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", sono tenuti
a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici
ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo
integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della
Legge 24 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIAE
DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTIE SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI