TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0014
Art. 14
(sostituito da art. 9, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui
all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11,
assegna alle Province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica
provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai
coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali
da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di
investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per
la prima infanzia, nonche' arredo degli stessi, sono erogati dalle
Province:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per
questi ultimi, il Comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente
al termine del vincolo di destinazione.
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al
comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalita' indicate
all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione
al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se
l'autorizzazione e' revocata.
4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese
correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o
associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d)
per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure
di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli
stessi coordinatori pedagogici, nonche' per la realizzazione di
servizi sperimentali.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le
procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo,
nonche' le aree di intervento dei progetti regionali di cui
all'articolo 10, comma 3.